Riduzioni tariffarie

Art. 3 lett. k del TITR – Obblighi trasparenza tramite siti internet. Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste;
Il Regolamento TARI approvato con Deliberazione CC n. 26 del 30/05/2023, all’art. 21 “Riduzioni per le utenze domestiche”, 23 “Riduzioni per i produttori di rifiuti urbani avviati al riciclo”, e 24 “riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico” prevede l’applicazione della tariffa in misura ridotta nei seguenti casi:

RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE (Art. 21)
a) abitazione con unico occupante: riduzione del 10%;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30 %;
c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 20%;
d) abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano o dimorino per più di sei mesi all’anno all’estero o in altra regione italiana - riduzione del 20%. Se la dimora riguarda solo alcuni componenti la riduzione è del 10% a componente con un massimo del 20%;
e) riduzione della tassa di 2/3 in favore dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, limitatamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato applicabile a seguito di presentazione della richiesta di agevolazione;
f) riduzione per gli iscritti all’Albo dei Compostatori domestici: 10% sulla parte variabile.

RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE (Artt. 23, 24)
RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO (Art. 23): Ai sensi della L. 147/2013 art. 649, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri, a consuntivo, di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero. L’ottenimento della riduzione è subordinato alla presentazione di apposita documentazione (domanda di richiesta e rendicontazione) per come prevista all’art. 8-bis del Regolamento TARI. Consultare il regolamento per l’elenco completo delle modalità per l’ottenimento della riduzione.

RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO (Art. 24) : Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. L’ottenimento della riduzione è subordinato alla presentazione di apposita documentazione (domanda di richiesta e rendicontazione) per come prevista all’art. 8-ter del Regolamento TARI. La decorrenza della richiesta avverrà a partire dall’anno successivo a quello di comunicazione e la scelta sarà ritenuta vincolante per almeno due anni. Al fine di beneficiare dello sconto per l'annualità 2024 il termine per la presentazione della domanda è il 30 giugno 2023. Consultare il regolamento per l’elenco completo delle modalità per l’ottenimento della riduzione.

 

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