Autorizzazione al trasporto del cadavere

Descrizione

La materia relativa al trasporto della salma e al trasporto del cadavere è disciplinata dagli articoli 10 e 10 bis della legge regionale n.34 del 15.12.2008 (modificata ed integrata dalla legge n.4 del 25.2.2010).

Per il trasporto della salma da effettuarsi entro le 24 dal decesso e prima che ne sia stata accertata la morte da parte del medico necroscopo, non c’è bisogno di un’autorizzazione comunale, ma solo di una certificazione del medico curante o del medico dipendente o convenzionato con l’ASL che attesti che il trasporto non arrechi pregiudizio per la salute pubblica e che non c’è il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Per il trasporto del cadavere, dopo che è stata accertata la morte dal medico necroscopo, occorre apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

Si riporta di seguito il testo degli articoli 10 e 10 bis della legge regionale succitata, modificata ed integrata dalla legge regionale n.4/2010:

 

 

“Art. 10 - Trasporto di salma

1. Il trasporto della salma può avvenire, su richiesta di un familiare del defunto o di una persona convivente con il defunto o di un soggetto da loro delegato, dal luogo ove si trova la salma al momento del decesso presso l’abitazione, i luoghi di culto ritenuti idonei, l’obitorio o il servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate, previa disponibilità all’accoglimento della salma, o ad apposite strutture adibite per il commiato di cui all’articolo 17. In tali luoghi deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione ai sensi del d.p.r. 285/1990 e deve essere effettuato l’accertamento di morte da parte del locale medico necroscopo. Il trasporto della salma non è, invece, possibile nei casi in cui vi siano impedimenti di carattere giudiziario o sussistano problemi per la salute o l’igiene pubblica.

2. Per effettuare il trasporto della salma, che deve avvenire entro le ventiquattro ore dal decesso, non occorre alcuna autorizzazione da parte del comune, ma è sufficiente apposita certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il SSN, intervenuto in occasione del decesso, attestante che il trasporto non arreca pregiudizio per la salute pubblica ed è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. La certificazione medica di cui al precedente comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell’ambito del territorio della regione Puglia. Lo stesso medico deve compilare la scheda di causa di morte ISTAT che accompagna la salma.

4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

5. Il trasporto delle salme è a pagamento, salvo casi particolari disciplinati dai regolamenti comunali di cui all’articolo 7.

6. L’addetto al trasporto deve consegnare copia della certificazione medica di cui al comma 2 al responsabile della struttura ricevente o suo delegato (congiunti, luogo di culto o obitorio o servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o apposite strutture adibite per il commiato) e deve dare comunicazione del trasporto al Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso, al Sindaco del comune ove è destinata la salma e alle ASL competenti per territorio.

7. Il responsabile, o suo delegato, della struttura di cui al comma 6, ad eccezione dell’abitazione privata, registra l’accettazione della salma indicando il luogo da cui proviene, l’orario di arrivo e le generalità dell’addetto al trasporto e ne dà comunicazione al comune ove è avvenuto il decesso, al comune ove è destinata la salma e alle ASL competenti per territorio.

8. Per il trasporto in abitazione privata, le comunicazioni di cui al comma 7 sono a cura dell’addetto al trasporto e controfirmate dai familiari o conviventi del defunto.”;

g) dopo l’articolo 10 sono inseriti i seguenti:

Art. 10 bis - Trasporto di cadavere

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all’obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, compresa l’abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall’uno all’altro di questi luoghi. L’autorizzazione al trasporto di cadavere deve essere rilasciata dal sindaco del comune del luogo ove è avvenuto il decesso. Tale autorizzazione è necessaria anche per il trasporto del cadavere dall’abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio.

2. Il trasporto del cadavere deve essere effettuato in forma che ne garantisca il decoro del servizio.

3. Il medico necroscopo della ASL competente per territorio, ai fini del trasporto del cadavere, provvede a constatare la realtà della morte secondo quanto previsto dal d.p.r. 285/1990.

4. Nel caso di decesso verificatosi all’interno di una struttura ospedaliera, gli adempimenti e le funzioni di medicina necroscopica sono affidate alla direzione sanitaria, in conformità di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, secondo periodo.

5. Nel caso in cui la salma viene trasportata presso un comune diverso da quello del decesso è il medico necroscopo della ASL del comune di arrivo competente a redigere il certificato di accertamento della realtà della morte, dopo il prescritto periodo di osservazione ai sensi del d.p.r. 285/1990.

6. Le modalità tecniche con cui deve avvenire il trasporto di cadavere, i mezzi idonei al tipo di trasferimento da adottare e al tipo di personale da impiegare sono disciplinati dagli articoli 20 e 21 del d.p.r. 285/1990, nonché dall’articolo 15 della presente legge.

7. L’addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, deve compilare un documento, su apposito modulo, attestante che:

a) l’identità del defunto è stata accertata mediante documento di riconoscimento valido e corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni rilasciate;

b) il feretro è stato confezionato secondo le modalità previste dal d.p.r. 285/1990;

c) sono state adottate tutte le cautele igienico-sanitarie prescritte dalle norme in materia.

8. L’addetto al trasporto deve consegnare il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero o crematorio, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per consentire la registrazione del feretro stesso e per la verifica dell’integrità del sigillo.

9. Per il trasporto all’estero del cadavere tutte le verifiche prescritte nei precedenti commi devono essere effettuate dalla ASL del luogo in cui è stato effettuato l’accertamento della realtà della morte, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.p.r. 285/1990.

 

Riferimenti normativi:

artt. 10 e 10 bis della legge regionale n.34 del 15.12.2008 (modificata ed integrata dalla legge n.4 del 25.2.2010)

D.P.R. 285/1990

Cosa fare

Per poter ottenere l’autorizzazione per il trasporto del cadavere, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge regionale n.34 del 15.12.2008 (inserito con legga regionale n.4 del 25.2.2010), occorre che un familiare del defunto o un convivente della persona scomparsa o un loro delegato presenti apposita istanza in bollo indirizzata al sig. Sindaco del Comune di Tricase, allegando il certificato di accertamento della morte del medico necroscopo e una marca da bollo da apporre sull’autorizzazione.

Responsabile del procedimento: Marzo Antonio, Fracasso Erminia Grazia; D'Amico Alessandra

Responsabile del provvedimento finale: Marzo Antonio, Fracasso Erminia Grazia, Panico Maria Rosaria; D'Amico Alessandra

Ufficio Competente: Servizi Demografici – Stato Civile – Statistica – sito presso la Sede Municipale di Palazzo Gallone – aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18 – telefono 0833/777205 0833/777208 – e-mail anagrafe@comune.tricase.le.it - PEC: anagrafe.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

Strumenti di tutela

Ricorso al TAR competente per territorio ovvero ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e con le modalità previste dal codice del processo amministrativo ai sensi del Decreto Legislativo n.104 del 2.7.2010.

Documenti e link

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