Autorizzazioni per il transito e/o la sosta nell'area pedonale urbana

Descrizione

La Giunta Municipale con propria delibera n.65, adottata nella seduta del 9 aprile 2019, ha approvato il disciplinare relativo all’A.P.U. (Area Pedonale Urbana), individuata con delibera di Giunta n.162/2018 in tutta la Piazza Pisanelli, in tutta la Via Tempio, in tutta la Piazza Don Tonino Bello e nel tratto di Via Marina Porto compreso tra il civico numero 13 e la suddetta Piazza Pisanelli.

Qui di seguito si riporta il testo del succitato disciplinare (ad eccezione degli schemi di domande per richiedere l'autorizzazione per il transito e/o la sosta nell'Area Pedonale Urbana):

                                " AREA PEDONALE URBANA - DISCIPLINARE

Nell’area pedonale urbana individuata con deliberazione di Giunta n. 162/2018 il transito e la sosta sono permanentemente vietati a tutti i veicoli, all’infuori delle eccezioni sotto – elencate, previo procedimento autorizzativo secondo le modalità di seguito indicate:

1. residenti nell’A.P.U., a condizione che, per l’unità immobiliare di residenza, non sia già stata rilasciata altra tipologia di autorizzazione. I residenti che sono proprietari di garage o posti auto privati all’interno dell’A.P.U. hanno solo diritto al transito e non alla sosta. I residenti che non dispongono di un posto auto su area privata sono autorizzati al transito ed alla sosta nelle aree eventualmente non interdette ovvero nei parcheggi loro riservati ai sensi dell’articolo 7 comma 11 del Codice della Strada. L’autorizzazione avrà durata sino alla permanenza del requisito della residenza e comunque per un periodo non superiore a sei anni, rinnovabili;

2. locatari e/o comodatari non residenti che dimorano nell’A.P.U. in forza di contratto di locazione e/o di comodato d’uso gratuito regolarmente registrati a condizione che, per l’unità immobiliare in questione, non sia già stata rilasciata altra tipologia di autorizzazione. Per la fattispecie in questione potrà essere rilasciata una sola autorizzazione per ogni unità immobiliare, a prescindere dal numero di veicoli a disposizione del richiedente nonché dal numero di dimoranti all’interno dello stesso, anche se questi ultimi risultino titolari di rapporti contrattuali afferenti a singole porzioni dell’immobile. L’autorizzazione avrà durata pari a quella del rapporto contrattuale, e, comunque, per un periodo non superiore a due anni dalla data del rilascio;

3. proprietari e/o usufruttuari non residenti nell’A.P.U., ove per l’unità immobiliare non sia già stata rilasciata altra tipologia di autorizzazione, hanno diritto ad ottenere autorizzazione alle medesime condizioni di cui al punto 1), stabilite per i residenti. Per la fattispecie in questione verrà rilasciata una sola autorizzazione per ogni unità immobiliare anche in presenza di più proprietari e/o usufruttuari, i quali dovranno raggiungere un accordo ai fini della titolarità del permesso, dandosi preferenza, in difetto, dapprima al requisito della maggiore quota proprietaria e/o usufruttuaria e, successivamente, al requisito dell’età anagrafica. L’autorizzazione avrà durata sino alla permanenza della titolarità del diritto reale in capo al richiedente e comunque per un periodo non superiore a sei anni, rinnovabili;

4. proprietari, locatari, comodatari ed altri titolari di diritti reali e/o di godimento afferenti ad un posto auto, a condizione che, per l’unità immobiliare in questione, non sia già stata rilasciata altra tipologia di autorizzazione. Il permesso consentirà esclusivamente il transito secondo il percorso più breve ed avrà durata sino alla permanenza della titolarità del diritto reale in capo al richiedente e comunque per un periodo non superiore a sei anni, rinnovabili, ovvero per un periodo non superiore a due anni oppure pari, se inferiore, alla durata del contratto di godimento del bene immobile;

5. soggetti che prestano assistenza ad infermi: per i soggetti residenti nell’A.P.U. ed affetti da patologie per le quali vi sia necessità di assistenza continua, può essere concessa un’autorizzazione, intestata all’infermo, a condizione che, con riferimento ai componenti dello stato di famiglia anagrafico, non siano già stati rilasciati più di due permessi per altre motivazioni. Il permesso consente il transito e la sosta alle medesime condizioni di cui al punto 1), viene rilasciato a seguito della produzione di apposita documentazione medica rilasciata da struttura pubblica ed avrà validità sino alla permanenza del requisito della residenza e della infermità e comunque per un periodo non superiore a sei anni, rinnovabili;

6. soggetti che prestano assistenza agli anziani: per i soggetti residenti nell’A.P.U. di età superiore a settanta anni può essere concessa un’autorizzazione, intestata all’anziano, a condizione che, con riferimento ai componenti dello stato di famiglia anagrafico, non sia già stata rilasciata altra tipologia di autorizzazione. Il permesso consente il transito e la sosta alle medesime condizioni di cui al punto 1), avrà validità sino alla permanenza del requisito della residenza e comunque per un periodo non superiore a sei anni, rinnovabili;

7. medici convenzionati: i medici convenzionati con il S.S.N. ed i pediatri di base con assistiti residenti o domiciliati nell’A.P.U., possono richiedere autorizzazione che consenta il transito e la sosta alle medesime condizioni di cui al punto 1);

8. titolari di contrassegno di parcheggio per disabili ex art. 381 comma 2 D.P.R. n. 495/1992 hanno diritto al transito ed alla sosta negli spazi appositamente riservati nell’A.P.U. e possono ottenere l’inserimento nella c.d. “white list” esibendo copia del libretto di circolazione dell’auto a loro servizio nonché copia del contrassegno. La validità temporale dell’autorizzazione in tal modo ottenuta sarà pari a quella del contrassegno di cui è titolare il richiedente; in caso di transito senza autorizzazione, il titolare del contrassegno potrà avvalersi del modulo previsto in allegato da comunicare entro 48 ore al Comando di Polizia Locale;

9. parroci e/o rettori di chiese ubicate nell’A.P.U.: possono richiedere un’autorizzazione, avente durata pari a quella dell’incarico ricevuto e comunque non superiore ad anni sei rinnovabili, che consente il transito e la sosta alle medesime condizioni di cui al punto 1);

10. testate giornalistiche ed emmittenti radiofoniche e/o televisive possono richiedere una sola autorizzazione, su richiesta del legale rappresentante delle stesse, che indicherà, esclusivamente, un mezzo impiegato per l’attività istituzionale. L’autorizzazione consentirà il transito e la sosta nelle aree eventualmente non interdette ed avrà validità pari ad anni due;

11. alberghi, B&B, case vacanza, affittacamere ed altre strutture ricettive: Per consentire gli accessi ai clienti delle strutture ricettive, i titolari delle stesse dovranno previamente comunicare, ovvero farlo, al massimo, nelle 48 ore successive, le targhe dei veicoli utilizzati dalla clientela indicando il numero della fattura e/o gli estremi della comunicazione alla Questura ai fini degli adempimenti richiesti dal T.U.L.P.S. Il transito e la sosta dei clienti è consentito alle medesime condizioni di cui al punto1);

12. servizio di assistenza domiciliare integrata e servizio di guardia medica: al servizio di assistenza domiciliare integrata della A.S.L. – Lecce, eventualmente attivo sul territorio comunale, possono essere rilasciate due autorizzazioni al fine di consentire, ai medici in servizio ed impossibilitati ad utilizzare veicoli d’istituto, il transito e la sosta alle medesime condizioni di cui al punto 1). Parimenti, al servizio di guardia medica operante sul territorio comunale possono essere rilasciate due autorizzazioni al fine di consentire, ai medici in servizio ed impossibilitati ad utilizzare veicoli d’istituto, il transito e la sosta alle medesime condizioni di cui al punto 1). In entrambi i casi, il Responsabile del Servizio, nelle 48 ore successive all’accesso all’A.P.U., dovrà comunicare il nominativo del medico intervenuto, la targa del veicolo utilizzato e il numero di protocollo della prestazione domiciliare effettuata ovvero della richiesta di visita domiciliare;

13. titolari di studi professionali: con riferimento agli immobili adibiti a studi professionali può essere rilasciato, a condizione che, per l’unità immobiliare in questione, non sia già stata rilasciata altra tipologia di autorizzazione, un permesso al titolare dello studio medesimo ovvero ai compartecipanti ad associazione professionale, in caso di studio associato, previa esibizione dell’atto costitutivo dell’associazione stessa, al fine di consentire esclusivamente il transito e l’eventuale sosta, per il carico e scarico, per un tempo massimo di venti minuti. L’autorizzazione avrà validità biennale e comporterà l’esposizione del disco orario.

14. commercianti e/o artigiani con sede legale ovvero operativa nel centro storico: con riferimento agli immobili adibiti ad attività artigianali e/o commerciali può essere rilasciato, a condizione che, per l’unità immobiliare in questione, non sia già stata rilasciata altra tipologia di autorizzazione, un permesso al titolare ovvero al legale rappresentante dell’attività al fine di consentire esclusivamente il transito e l’eventuale sosta, per il carico e scarico, per un tempo massimo di venti minuti. L’autorizzazione avrà validità biennale e comporterà l’esposizione del disco orario;

15. matrimoni e/o altre particolari celebrazioni religiose: in occasione della celebrazione di matrimoni l’autoveicolo degli sposi, più un'altra autovettura a servizio degli stessi, possono essere autorizzati al transito nell’A.P.U. ed alla sosta nelle immediate vicinanze del sagrato delle Chiese presenti nel centro storico anche in deroga ad eventuali divieti di sosta e/o fermata ivi presenti e per la durata della cerimonia;

16. consiglieri e amministratori: ai Consiglieri Comunali, ai componenti della Giunta Comunale, al Segretario Comunale, ai Dirigenti e/o Responsabili di Settore può essere rilasciata autorizzazione avente durata pari a quella del mandato elettorale e/o del rapporto di servizio al fine di espletare incombenze di natura esclusivamente istituzionale. Il permesso consentirà il transito e la sosta alle medesime condizioni di cui al punto 1);

17. servizi funebri: le agenzie funebri che prestano servizi nell’ambito del territorio comunale possono richiedere autorizzazione per n. 2 (due) mezzi al fine di poter transitare e sostare alle medesime condizioni di cui al punto 1);

18. auto sostitutive: i titolari di permessi A.P.U. i cui mezzi siano oggetto di riparazioni possono ottenere un permesso temporaneo per un periodo non superiore a trenta giorni al fine di utilizzare un’autovettura sostitutiva, previa esibizione della presa in carico da parte dell’officina e del contratto di comodato o altro titolo di godimento del veicolo di “cortesia”;

19. veicoli esenti: gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizio delle Forze dell'Ordine e di Polizia, a servizio antincendio, le autoambulanze e le auto - mediche in servizio di pronto intervento, i veicoli al servizio dell'Amministrazione Comunale di Tricase, i veicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni che abbiano sede all'interno della A.P.U. ed i veicoli degli Istituti di Vigilanza Privata. Fermo restando la previa comunicazione della targa al fine dell'inserimento nella c.d. “lista bianca”, i veicoli per l’espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità ovvero i taxi e i mezzi adibiti a servizio di noleggio con conducente autorizzati all'esercizio dell'attività dal Comune di Tricase o da altre Amministrazioni Comunali purché nella disponibilità di ditte aventi la propria sede legale nel Comune di Tricase, i carri funebri, i veicoli per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade, i veicoli di proprietà di società private che gestiscono pubblici servizi come ENEL, EAAP, Telecom e della Società di gestione della fornitura del Gas muniti di logo sulla carrozzeria, limitatamente ai servizi dichiarati di pubblica utilità.

                                              PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

Con riferimento alle categorie individuate ai punti 1) – 18), le autorizzazioni per il transito e/o la sosta all’interno dell’A.P.U. sono rilasciate, previa istanza dell’interessato, entro 30 (trenta) giorni dall’acquisizione della richiesta. L’Ufficio, ove la documentazione prodotta fosse incompleta, richiederà formalmente l’integrazione della stessa, sospendendo il termine di cui innanzi. Le richieste, redatte su apposito modulo predisposto in cui dovrà essere specificato quale tipologia di autorizzazione si richiede, devono essere rivolte al Sindaco ovvero ad altro soggetto dallo stesso delegato e devono consistere in:

> istanza, redatta su apposito modulo, in cui si dichiari, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000:

1) dati anagrafici, residenza e codice fiscale del richiedente nonché dati catastali dell’immobile;

2) la disponibilità o meno di un posto auto a servizio dell’immobile cui afferisce la richiesta;

3) se, per l’unità immobiliare, sia stata già rilasciata ovvero richiesta altra tipologia di autorizzazione; 

> copia del documento d’identità del richiedente;

> copia della carta di circolazione del veicolo; 

> copia del rogito notarile ovvero visura catastale aggiornata (in caso di residenti in immobili di proprietà);

> copia del contratto di locazione o di comodato regolarmente registrati (in caso di residenti ovvero dimoranti titolari di un contratto di locazione e/o comodato);

> dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, da parte del proprietario locatore o comodante, di non possedere altra autorizzazione con riferimento all’unità immobiliare di cui dispone il locatario o il comodatario; 

> copia contrassegno di parcheggio per disabili ex art. 381 comma 2 D.P.R. n. 495/1992 nel caso della autorizzazione prevista al punto n. 5); 

> documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica nel caso di cui alle autorizzazioni previste ai punti nn. 7) e 8); 

> ogni altro titolo o documento ritenuto utile ai fini dell’istruttoria."

 

Il Comandante della Polizia Locale ha adottato, in data 16 aprile 2019, l'Ordinanza n. 57 del 16.4.2019, recante: ISTITUZIONE AREA PEDONALE IN VIA SPERIMENTALE IN PIAZZA PISANELLI, VIA TEMPIO, PIAZZA DON TONINO BELLO, VIA MARINA PORTO E CONTESTUALI PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONNESSI"; area pedonale istituita in via sperimentale e per anni uno.

Ai punti 1, 2, 3, e 4, dell'Ordinanza n.57 del 16.4.2019 viene stabilito quanto segue:

"1. l’istituzione di un’area pedonale, dalle ore 21:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, di ogni giorno dell’anno, nella Via Tempio, nella Piazza Don Tonino Bello, nella Piazza Pisanelli (ove si intende inclusa Via Martiri del 15 Maggio 1935) e nella Via Marina Porto fino al civico 11 della stessa partendo dalla suddetta Piazza Pisanelli;

2. che, dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sia osservato un periodo di pre – esercizio, fino al 16/05/2019, nel corso del quale verrà svolta attività di informazione nei confronti di tutte le categorie di soggetti incluse nel disciplinare allegato alla Delibera di Giunta n. 65 del 09/04/2019;

3. che, a conclusione del periodo di pre – esercizio, entri definitivamente in vigore, in esercizio ordinario ed a tutti gli effetti di legge, il sistema elettronico di rilevazione degli accessi veicolari nell’area pedonale, così come innanzi individuata, secondo quanto disposto dall’art. 201 comma 1 bis lett. g) del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992;

4. che l’Ufficio preposto, a seguito delle istanze ricevute, provveda al rilascio dei permessi di accesso all’area pedonale in conformità a quanto disposto dal disciplinare allegato alla Delibera di Giunta n. 65 del 09/04/2019;"

 

La Giunta Municipale con propria delibera n.161 del 25.7.2019, recante:"MODIFICA ORARI DI VIGENZA DELL'AREA PEDONALE URBANA CON RIFERIMENTO ALLA VIA TEMPIO ED ALLA PIAZZA DON TONINO BELLO", ha deciso quanto segue:

"1. di modificare, con riferimento alla sola Via Tempio ed alla Piazza Don Tonino Bello, l’estensione temporale dell’area pedonale, già fissata con il precedente atto giuntale n. 162/2018, stabilendo che, per tutto l’arco dell’anno, l’area pedonale abbia vigenza dalle 11:30 alle 17:00 nonché dalle 19:30 alle 09:00 del giorno successivo;

2. di incaricare il Responsabile del Settore Polizia Locale della emissione delle ordinanze attuative della presente deliberazione e di ogni altra ordinanza che si rendesse necessaria per disciplinare aspetti di natura tecnica e/o gestionale;

3. dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;".

Il Comandante della Polizia Locale ha adottato, in data 2 agosto 2019, l'Ordinanza n.159, recante: "MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 57/2019 E PROVVEDIMENTI CONNESSI. VARIAZIONE DEGLI ORARI DI VIGENZA DELL'AREA PEDONALE PER LA VIA TEMPIO E LA PIAZZA DON TONINO BELLO", con la quale ha stabilito:

 

"Con decorrenza dal 06/08/2019:

1. che sia revocata l’ordinanza n. 16 del 18/01/2018; e, per i motivi in premessa indicati, a parziale modifica di quanto stabilito al punto 1) dell’Ordinanza n. 57 del 16/04/2019:

2. che l’area pedonale interessante la Via Tempio e la Piazza Don Tonino Bello, per ogni giorno dell’anno, abbia vigenza dalle ore 11:30 alle ore 17:00 nonché dalle ore 19:30 alle ore 09:00 del giorno successivo;

3. che restino fermi, in quanto non espressamente derogati, tutti i provvedimenti già adottati con l’Ordinanza n. 57 del 16/04/2019;"

Normative di riferimento

Deliberazione di Giunta n. 162 del 1.6.2018: “ISTITUZIONE AREA PEDONALE IN VIA SPERIMENTALE IN PIAZZA PISANELLI VIA TEMPIO PIAZZA DON TONINO BELLO E VIA MARINA PORTO”;

Deliberazione di Giunta Municipale n. 65 del 9.4.2019: “disciplinare per la concessione di autorizzazioni per il transito e la sosta nell’area pedonale urbana istituita con Delibera di Giunta n. 162 del 01/06/2018”.

Ordinanza n. 57 del 16.4.2019 del Comandante della Polizia Locale: "ISTITUZIONE AREA PEDONALE IN VIA SPERIMENTALE IN PIAZZA PISANELLI, VIA TEMPIO, PIAZZA DON TONINO BELLO, VIA MARINA PORTO E CONTESTUALI PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONNESSI".

Deliberazione della Giunta Municipale n. 161 del 25.7.2019, avente ad oggetto:"MODIFICA ORARI DI VIGENZA DELL'AREA PEDONALE URBANA CON RIFERIMENTO ALLA VIA TEMPIO ED ALLA PIAZZA DON TONINO BELLO".

Ordinanza n.159 del 2.8.2019 del Comandante della Polizia Locale:"MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 57/2019 E PROVVEDIMENTI CONNESSI. VARIAZIONE DEGLI ORARI DI VIGENZA DELL'AREA PEDONALE PER LA VIA TEMPIO E LA PIAZZA DON TONINO BELLO."

Cosa fare

Nel Disciplinare dell’Area Pedonale Urbana approvato con delibera di Giunta Municipale n.65 del 9.4.2019 è dettagliatamente indicato il procedimento autorizzativo per ottenere, da parte dei soggetti interessati, il permesso per il transito e/o la sosta nell’Area Pedale Urbana:

                                              " PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

Con riferimento alle categorie individuate ai punti 1) – 18), le autorizzazioni per il transito e/o la sosta all’interno dell’A.P.U. sono rilasciate, previa istanza dell’interessato, entro 30 (trenta) giorni dall’acquisizione della richiesta. L’Ufficio, ove la documentazione prodotta fosse incompleta, richiederà formalmente l’integrazione della stessa, sospendendo il termine di cui innanzi. Le richieste, redatte su apposito modulo predisposto in cui dovrà essere specificato quale tipologia di autorizzazione si richiede, devono essere rivolte al Sindaco ovvero ad altro soggetto dallo stesso delegato e devono consistere in:

> istanza, redatta su apposito modulo, in cui si dichiari, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000:

1) dati anagrafici, residenza e codice fiscale del richiedente nonché dati catastali dell’immobile;

2) la disponibilità o meno di un posto auto a servizio dell’immobile cui afferisce la richiesta;

3) se, per l’unità immobiliare, sia stata già rilasciata ovvero richiesta altra tipologia di autorizzazione;

> copia del documento d’identità del richiedente; 

> copia della carta di circolazione del veicolo;

> copia del rogito notarile ovvero visura catastale aggiornata (in caso di residenti in immobili di proprietà);

> copia del contratto di locazione o di comodato regolarmente registrati (in caso di residenti ovvero dimoranti titolari di un contratto di locazione e/o comodato); 

> dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, da parte del proprietario locatore o comodante, di non possedere altra autorizzazione con riferimento all’unità immobiliare di cui dispone il locatario o il comodatario; 

> copia contrassegno di parcheggio per disabili ex art. 381 comma 2 D.P.R. n. 495/1992 nel caso della autorizzazione prevista al punto n. 5); 

> documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica nel caso di cui alle autorizzazioni previste ai punti nn. 7) e 8); 

> ogni altro titolo o documento ritenuto utile ai fini dell’istruttoria."

I moduli per richiedere autorizzazioni al transito e/o sosta nell’Area Pedonale Urbana (da scaricare dal sito istituzionale del Comune di Tricase – Sezione Modulistica), dovranno essere debitamente compilati e sottoscritti, e consegnati, unitamente alla documentazione ivi prevista, all’Ufficio Protocollo del Comune di Tricase (ubicato presso la Sede Municipale di palazzo Gallone – aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 – telefono 0833/777215 – 0833/777226) o  spediti per posta (preferibilmente per raccomandata A.R.) o da inviare per PEC a protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it 

I moduli per richiedere tali autorizzazioni sono i seguenti:

MODULO ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO E/O ALLA SOSTA IN A.P.U. (TIPOLOGIE □ 1 □ 2 □ 3 □ 4)

MODULO ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO E/O ALLA SOSTA IN A.P.U. (TIPOLOGIE □ 5 □ 6)

MODULO ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO E/O ALLA SOSTA IN A.P.U. (TIPOLOGIE □ 7 □ 8)

MODULO ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO E/O ALLA SOSTA IN A.P.U. (TIPOLOGIE □ 9 □ 10 □ 11)

MODULO ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO E/O ALLA SOSTA IN A.P.U. (TIPOLOGIE □ 12 □ 13 □ 14 □ 15 □ 16 □ 17 □ 18)

MODULO COMUNICAZIONE ACCESSI NON AUTORIZZATI A.P.U. (Da trasmettersi entro 48 ore ai fini delle ipotesi previste ai punti 7), 8), 11) e 12) del disciplinare dell’area pedonale urbana).

 

Ufficio Comunale competente:

Settore Polizia Locale

Indirizzo: via Leonardo Da Vinci (locali ex ONMI) - 1° piano - Tricase

Telefono e fax 0833/544031

e-mail poliziamunicipale@comune.tricase.le.it

PEC polizialocale.comunetricase@pec.rupar.puglia.it

 

Responsabile del procedimento:

Comandante Polizia Locale

Dott. Lanzilotti Angelo Giorgio

Telefono 0833/544031

e-mail poliziamunicipale@comune.tricase.le.it

PEC polizialocale.comunetricase@pec.rupar.puglia.it

 

Responsabile del provvedimento finale:

Comandante Polizia Locale

Dott. Lanzilotti Angelo Giorgio

Telefono 0833/544031

e-mail poliziamunicipale@comune.tricase.le.it

PEC polizialocale.comunetricase@pec.rupar.puglia.it

Strumenti di tutela

Contro il provvedimento è possibile il Ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

Documenti e link

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