iscrizione atti di matrimonio

Descrizione

Il 1° comma dell’articolo 10 del D.P.R. n.396/2000 prevede che in ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte.

Negli archivi di cui al 1° comma del'articolo 10 del D.P.R. n.396/2000 l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune iscrive i seguenti atti di matrimonio:

a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui;

b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale a norma dell’articolo 110 (1) del codice civile;

c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, ai sensi dell'articolo 101 (2) del codice civile;

d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, ai sensi dell’articolo 109 (3) del codice civile;

e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura (4);

f) gli atti dei matrimoni ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule stabilite.

(1) Art. 110 del Codice Civile – Celebrazione fuori della casa comunale

Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale, l’ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l’art. 107.

(2) Art. 101 del Codice Civile – Matrimonio in imminente pericolo di vita

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l’ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l’assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purchè gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa. L’ufficiale dello stato civile nell’atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l’imminente pericolo di vita.

(3) Art. 109 del Codice Civile – Celebrazione in un comune diverso

Quando vi è necessità o convenienza a celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell’art.106, l’ufficiale delo stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell’art.99, richiede per iscritto l’ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare . La richiesta è menzionata nell’atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione, del matriomonio, l’ufficiale davanti al quale fu celebrato invia , per la trascrizione, copia autentica dell’atto all’ufficiale da cui fu fatta la richiesta.

 

(4) Art. 111 del Codice Civile – Celebrazione per procura

 1. I militari e le persone che per ragioni d iservizio si trovano al seguito delle forze armate possono , in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura (287).

2. La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale (art.38), nella cui cricoscrizione risiede l’altro sposo. L’autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (c.p.c. 737).

3. La procura deve contenere l’indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

4. La prcura deve essere fatta per atto pubblico (2699); i militari e le persone al seguito delle forze armate , in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

5. Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata (99).

6.La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura (1396), ignorata dall’altro coniuge al momento della coabitazione.

Cosa fare

L’Ufficiale dello stato civile, una volta celebrato il matrimonio, su richiesta degli sposi, e redatto il relativo atto, deve iscriverlo immediatamente nei registri di stato civile.

Responsabile del procedimento: Antonio Marzo; Maria Rosaria Panico; D'Amico Alessandra

Responsabile del provvedimento finale: Antonio Marzo, Maria Rosaria Panico; D'Amico Alessandra

Ufficio competente: Ufficio Competente: Servizi Demografici – Stato Civile – Statistica – sito presso la Sede Municipale di Palazzo Gallone – aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18

– telefono 0833/777205 0833/777208 0833/777239

– e-mail anagrafe@ comune.tricase.le.it

- P.e.c: anagrafe.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

Strumenti di tutela

Ricorso al TAR competente per territorio ovvero ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e con le modalità previste dal codice del processo amministrativo ai sensi del Decreto Legislativo n.104 del 2.7.2010

Documenti e link

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