Segnalazione certificata di inizio attività

Descrizione

Gli Interventi edilizi soggetti a SCIA sono ai sensi dell’art. 22 del Dpr n.380/2001: interventi di manutenzione straordinaria “pesante” (riguardanti parti strutturali dell'edificio), di restauro e risanamento conservativo “pesante” (riguardanti parti strutturali dell'edificio) o di ristrutturazione edilizia “leggera” (interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediate un insieme sistemico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, esclusi quelli che – ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001 - portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché quelli che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i..

Normative di riferimento

art. 22 , Dpr 6 giugno 2001, n. 380

artt. 19, 19-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241

artt. 5, 6 e 7, Dpr. 7 settembre 2010, n. 160

Cosa fare

Gli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività sono disciplinati dall’articolo 22 del Dpr n.380/2001.

Si riporta qui di seguito il testo dell'art.22 del Dpr 380/01:

                                                      “Art. 22 (L)

                 (( (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività). ))

((1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.))

2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini ((dell'agibilità)), tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222)).

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222)).

6. La realizzazione degli interventi ((di cui al presente Capo)) che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. E' comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi ((di cui al presente Capo)), senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto ((dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23)). In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37. “

Si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 19 della legge n.241/1990 che si occupa anche delle SCIA in campo edlizio:

                                                  "Art. 19

                        (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché , ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione puo' essere iniziata ((, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2,)) dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere ((...)) prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure ((da parte del privato)), decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. ((Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.))

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."

 

 

L'interessato deve presentare istanza utilizzando il modulo B1. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ + modulo D. SOGGETTI COINVOLTI (da scaricare dal sito istituzionale del Comune di Tricase  dalla Sezione Modulistica) + la documentazione da allegare in base alla tipologia di intervento esclusivamente per PEC a protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it 

Nella PEC dovranno essere contenuti, in formato PDF tutti i files (sia grafici che di testo) firmati digitalmente dal tecnico.

L'istanza, pena il rigetto della stessa, deve essere corredata dall'imposta di bollo e dei diritti di segreteria, se dovuti, e delle firme di tutti i soggetti coinvolti con allegato il relativo documento di riconoscimento che deve essere scansionato ed anch'esso contenuto nella PEC.

 

Ufficio competente:

Edilizia privata (S.U.E.) - Ed. Resid. Pubb.E.R.P. (E.R.P.)

telefono 0833/777326 - 0833/777364 – 0833/777363 - 0833/777320

Aperto al pubblico:

Lunedì ore 09,00 - 12,00

Martedì ore 09,00 - 12,00

Mercoledì chiuso

Giovedì ore 16,00 - 18,00

Venerdì ore 09,00 - 12,00

 

Responsabile del procedimento:

Geom. Ferrari Luciano

telefono 0833/777364

e/o Ing. Vito Ferramosca – Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici

Telefono 0833 777359

E-mail: urbanistica@comune.tricase.le.it

PEC servizitecnici.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

Responsabile del provvedimento finale:

Ing. Vito Ferramosca – Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici

Telefono 0833 777359

E-mail: urbanistica@comune.tricase.le.it

PEC servizitecnici.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti

Con determina n.39 del 16.1.2018 si è provveduto all’adeguamento del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione - ART. 16 Co. 9 DEL D.P.R. 380/01 E LL..RR. 6/79-66/79-8/95.

Per il pagamento del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione si può usare una delle seguenti modalità :

• tramite versamento su c.c.p. n.13769732 intestato a Comune di Tricase Servizio di Tesoreria

• tramite bonifico bancario sul Conto Corrente Bancario intestato al Comune di Tricase presso Il Monte dei Paschi di Siena – Tesoreria Comunale – Filiale di Alessano codice Iban IT 03 V 01030 79410 000063164939

 

Con delibera di Giunta Comunale N.116 DEL 28.4.2010 si è provveduto all’adeguamento dei diritti di segreteria per gli atti urbanistici . In virtù della quale I diritti di segreteria da pagare per il permesso di costruire sono i seguenti:

- Permesso di costruire non oneroso: € 100,00;

- Permesso di Costruire o D.I.A., soggetti al pagamento del contributo di costruzione per edilizia abitativa privata ai sensi art. 10 del D.P.R. 06/06/2001 N. 280:

(Calcoli in base al volume amministrativo)

fino a mc 500 €. 70,00;

da mc 501 a mc 1.000 € 140,00;

da mc 1001 a mc 5.000 300,00;

oltre mc 5001 € 545,00;

Permesso di Costruire o D.I.A., soggetti al pagamento del contributo di costruzione per edilizia relativa ad attività artigianali, industriali alberghiere e commerciali:

(Calcolati in base alla superficie lorda di pavimento)

- fino a mq 150 € 115,00;

- da mq 151 a mq 500 € 300,00

- da mq 501 a mq 1.000 € 400,00

- oltre mq 1.001 € 545,00;

Permesso di Costruire o D.I.A. in variante a precedente Permesso di Costruire o D.I.A., non soggetto al contributo di costruzione € 100,00

Volturazioni relative a Permessi di Costruire € 80,00

Per quanto concerne i diritti di segreteria può essere utilizzata una delle seguenti modalità di pagamento:

• direttamente all’Ufficio Economato( sito presso la Sede Municipale di Palazzo Gallone – aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e il giovedì pomeriggio – tranne il periodo estivo – dalle ore 16 alle ore 18 – telefono 0833/777206 - 0833/777213 - 0833/777214)

• tramite versamento su c.c.p. n.13769732 intestato a Comune di Tricase Servizio di Tesoreria

• tramite bonifico bancario sul Conto Corrente Bancario intestato al Comune di Tricase presso Il Monte dei Paschi di Siena – Tesoreria Comunale – Filiale di Alessano codice Iban IT 03 V 01030 79410 000063164939 BIC: PASCITM1L98

 

Strumenti di tutela

Ai sensi del comma 6 ter dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n.241:

"6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."

Documenti e link

Modulistica e fac-simile:

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