Avviso pubblico per la formazione di elenco di professionisti da utilizzare per il conferimento degli incarichi legali per la costituzione e tutela del Comune innanzi alla Autorità Giudiziaria

Scheda di dettaglio

CITTA' DI TRICASE

Provincia di Lecce

Piazza Pisanelli - 73039 - Fax: 0833/777240



Tel. Centralino 0833/777111 - Sito web: www.comune.tricase.le.it











Avviso pubblico per la formazione di elenco di professionisti da utilizzare per il conferimento degli incarichi legali per la costituzione e tutela del Comune innanzi alla Autorità Giudiziaria















Il Comune di Tricase intende procedere, in attuazione dell'atto di indirizzo C.S. n. 53 dell'11.03.2008, alla formazione di un elenco di avvocati da utilizzare per il conferimento degli incarichi per la costituzione e tutela del Comune innanzi ai Tribunali di ogni ordine e grado.











I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.3 dell'"ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI "approvato con delibera del Commissario Straordinario n.53/2008, interessati ad essere iscritti nell'elenco, possono fare domanda con le modalità e contenuti di cui all'art.2.







Le domande devono essere indirizzate al Comune di Tricase - Settore Affari Istituzionali e Generali - Ufficio Contenzioso.







Il presente avviso e l'atto di indirizzo per l'affidamento degli incarichi legali viene affisso all'Albo Pretorio del Comune dal 25.03.2008 per gg. 10, ed è disponibile sul sito del Comune di Tricase: www.comune.tricase.le.it.







Tricase lì 25.03.2008







IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



- Dott. M. Rosaria PANICO -































































ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI

(approvato con delibera del Commissario Straordinario n.53 dell'11.3.2008)







Art. 1 - Disciplina della materia e ammissibilità incarichi





Il presente atto contiene indirizzi e criteri per la nomina dei legali incaricati della tutela del Comune innanzi alla Autorità Giudiziaria. E' consentito affidare incarichi professionali soltanto per la costituzione e tutela del Comune innanzi ai Tribunali di ogni ordine e grado.







Art. 2 - Elenco degli Avvocati





Per l'affidamento degli incarichi professionali è istituito apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le magistrature. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:



1) autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 di iscrizione all'Albo Professionale e che non sussistono cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione.



2) Curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle pubblicazioni.







La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento. L'iscrizione nell'elenco o il suo diniego è disposta dal Responsabile del Settore Affari Istituzionali e Generali e avviene nell'ordine di presentazione delle domande. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei loro curricula.







Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco





Possono essere iscritti gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo Professionale. Non possono essere iscritti professionisti che non si trovano nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge.







Art. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi





La competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale che contestualmente all'atto di costituzione in giudizio dà incarico al Responsabile del Settore Affari Istituzionali e Generali per il conferimento dell'incarico a legale.







Nell'affidamento degli incarichi, il Responsabile deve attenersi ai seguenti elementi:



foro di competenza della causa affidata;

specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;

casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;

principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco.





















Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art.37 del Codice deontologico forense.







Art. 5 - Convenzioni





Gli incarichi devono essere regolati da apposite convenzioni. Le convenzioni devono prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.







Nelle stesse gli incaricati devono dichiarare la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco. Le convenzioni devono, inoltre, prevedere:



l'indicazione del valore della causa, che dovrà essere sempre determinato; nel caso in cui sia indeterminato il valore verrà concordato con il dirigente degli affari legali, sentito il Responsabile del Servizio competente in materia.

Il riconoscimento degli onorari al professionista esterno come di seguito specificato, in ogni caso al disotto dei minimi tariffari:

a) - nella misura tariffaria minima ridotta del 30% nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio;



b) - nella misura tariffaria minima ridotta del 20% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;



c) - nella misura ridotta del 15% in caso di esito pienamente favorevole;



· L'obbligo per il legale incaricato:



1) ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione;



2) a specificare nella parcella le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, con l'indicazione sia degli articoli e dei paragrafi che dei rispettivi numeri di voci di cui alle tabelle professionali A e B;



1) la richiesta di unificazione dei giudizi aventi lo stesso oggetto;



2) la stretta osservanza del codice deontologico.







Art. 6 - Registro degli incarichi







Presso l'Ufficio Contenzioso del Comune è istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari, nonché tutti i dati di ciascuno incarico.







L'Ufficio Contenzioso cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui all'art.8 del presente atto di indirizzo, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.







Art. 7 - Cancellazione dall'elenco





Il Responsabile del Servizio dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:







abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;

abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;

non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;

siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.







Art. 8 - Pubblicità





Per l'iscrizione nell'elenco, che può avvenire in ogni tempo, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio, sul portale Web comunale, ed informazioni all'ordine professionale. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.







L'attivazione dell'elenco verrà comunicata con avviso pubblico da inviare anche agli Ordini Professionali di Lecce, Brindisi e Taranto.







Art. 9 - deroghe





L' Amministrazione si riserva, nei casi in cui vengono impugnati innanzi al Giudice Amministrativo propri atti di rilevante importanza, di derogare motivatamente ai criteri di cui agli articoli precedenti. In tal caso con la delibera della Giunta Comunale di costituzione in giudizio vengono impartite apposite direttive al responsabile del Servizio.







Art. 10 - Trattamento dei dati





I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.L.gs. 196/2003.







Art. 11 - Norme di rinvio





Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.



















  • Numero: 20
  • Periodo di validità: Da 25.03.08 - 04.04.08
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