Misure urgenti di prevenzione e di intervento contro gli incendi boschivi - Stagione estiva 2008
Scheda di dettaglio
MISURE URGENTI DI PREVENZIONE E DI INTERVENTO
CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI
STAGIONE ESTIVA 2008
IL SINDACO
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 29.02.2008 n. 164
RENDE NOTO
dal 15 giugno al 15 settembre è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità di incendio per tutti i territori boscati della Regione Puglia.
Durante tale periodo in tutte le aree boscate della regione è tassativamente vietato:
• accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e nei casi regolarmente autorizzati dalla Regione;
• far brillare mine o usare esplosivi;
• usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
• usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
• tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e/o private;
• fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
• inoltrare auto nel bosco e parcheggio con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca;
• abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.
I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni seminativi confinanti con le aree boschive possono praticare la bruciatura delle stoppie, a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura ed entro il 15 luglio, una "fascia protettiva" per tutta l'estensione direttamente confinante con boschi e foreste per una larghezza non inferiore a dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree boscate circostanti e/o confinanti.
I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici ed alberghi, lungo tutta la linea di confine con le aree boscate, sono tenuti entro il 15 giugno 2008, a realizzate una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile.
Le trasgressioni ai divieti a tutela delle aree boscate saranno punite a norma dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge n° 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.
Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto P.G.R. n. 164 del 29.02.2008, sarà punita a norma dell'art. 11 della Legge n° 353 del 21/11/2000.
Tricase, 9 giugno 2008
IL SINDACO
dott. Antonio MUSARO'
- Numero: 30
- Periodo di validità: Da 10.06.08 - 15.09.08