Regolamento comunale per definizione agevolata delle entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale

Scheda di dettaglio

I soggetti interessati possono presentare istanza, su apposito modulo al Comune e al concessionario entro e non oltre il 4 novembre 2019.                                                 

Comune di Tricase

 (provincia di Lecce)

   IL SINDACO

     RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 27.06.2019, in forza delle disposizione contenute nell’art. 15 del Decreto Legge 34 del 30.04.2019, ha approvato il

                      " REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

                       DELLE ENTRATE RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE ”

pubblicato all’albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Tricase dal 12.7.2019 al 27.7.2019.

La definizione agevolata si applica sulle seguenti entrate e annualità:

• ICI, IMU, ICP, TARI e altri tributi annualità 2000 – 2017 (azzeramento della sanzione);

• Sanzioni al codice della strada annualità 2000 – 2017 (azzeramento di maggiorazione e interessi).

Per le entrate riscosse mediante cartella di pagamento di cui al DPR 602/73, restano ferme le disposizioni previste in materia di definizione agevolata dall’articolo 6 citato del dl 193/2016.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 6 ter del dl 193/2016, sono escluse dalla definizione agevolata le sanzioni amministrative al codice della strada, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del successivo articolo 2 del Regolamento succitato.

Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell’obbligazione.

Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del regolamento in argomento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.

Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile dell’entrata riscossa mediante ingiunzione.

I soggetti interessati devono presentare al Comune di Tricase, per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo, e al Concessionario, per le ingiunzioni emesse e notificate da quest’ultimo, a pena di decadenza, entro e non oltre il 4 Novembre 2019 (90 giorni decorrenti dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate riscosse mediante ingiunzione all’albo pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune www.comune.tricase.le.it,) apposita istanza, redatta su modello approvato in allegato al presente regolamento, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi riscossi mediante ingiunzione.

L’istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto istante, i dati identificativi del provvedimento di ingiunzione oggetto dell’istanza, il versamento di un primo acconto pari al 10% del tributo originario (o sanzione al codice della strada) l’eventuale richiesta di rateizzazione dell’importo dovuto e l’impegno al versamento entro le rate prescelte ai fini del perfezionamento..

L’istanza deve contenere il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento a saldo tra le seguenti opzioni:

a) Rata unica entro il 30 Settembre 2019 per importi fino ad € 100,00

b) Con pagamento dilazionato in due rate per importi a partire da € 101,00 fino ad € 300,00

- Rata 1 entro il 30 Settembre 2019

- Rata 2 entro il 31 gennaio 2020

c) Con pagamento dilazionato in tre rate per importi a partire da € 301,00 fino ad € 500,00

- Rata 1 entro il 30 Settembre 2019

- Rata 2 entro il 31 Gennaio 2020

- Rata 3 entro il 31 maggio 2020

d) Con pagamento dilazionato in cinque rate solo per importi superiori ad € 500,00:

- Rata 1 entro il 30 Settembre 2019

- Rata 2 entro il 31 Gennaio 2020

- Rata 3 entro il 31 Maggio 2020

- Rata 4 entro il 30 Settembre 2020

- Rata 5 entro il 31 Gennaio 2021

- Rata 6 entro il 31 maggio 2021

- Rata 7 entro il 30 settembre 2021

L’istanza di definizione agevolata dovrà contenere la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all’articolo 1284 del codice civile, con maturazione giornaliera.

Il pagamento potrà essere eseguito mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria intestato al Comune di Tricase IT 89 H 01030 80110 000000208236 o con bollettini postali sul c.c.p. n. 13769732, ma la compilazione degli eventuali bollettini sarà a carico dello stesso contribuente.

Il Comune o il concessionario competente trasmette al debitore apposita comunicazione, nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l’importo e la scadenza delle singole rate. Relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente regolamento, non sarà possibile avviare nuove azioni cautelari né esecutive. Sono fatte salve le azioni cautelari già iscritte e i pignoramenti già notificati alla data di presentazione dell’istanza.

La facoltà di definizione prevista dal regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale (approvato con delibera consiliare n.30 del 27.6.2019) può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti previsti nel piano di dilazione al 31 dicembre 2017.

In tal caso:

a) ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi e spese;

b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati;

c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata;

d) in ogni caso, l’ultima rata per il versamento della definizione agevolata non può superare la data che era stata definita nel piano di dilazione.

A seguito della presentazione dell’istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di due rate consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza, al momento del verificarsi dell’inadempimento. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Il Comune o il concessionario possono qualificare come errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’ente stesso, quelli attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, comunque regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza originaria.

L’istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate.

La ricevuta di versamento della prima rata o dell’unica rata deve essere fatta pervenire all’Ufficio Tributi.

Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell’istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all’interessato, rigetta l’istanza di definizione, trasmettendola all’indirizzo indicato nella medesima istanza, ai fini delle comunicazioni relative al procedimento.

In ogni caso, l’istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dal Comune o dal concessionario entro il 30 ottobre 2019.

Tricase, 7.8.2019

                                                                                    IL SINDACO

                                                                                  Avv. Carlo Chiuri

  • Data di emissione: 07.08.19
  • Periodo di validità: Da 07.08.19 - 04.11.19
  • Ufficio responsabile: Tributi
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