Accesso dei giovani alla costituzione di societa' a responsabilita' limitata
Art.3 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della
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Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'art.3 del decreto - legge
24 gennaio 2012, n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della
competitività"):
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Accesso dei
giovani alla costituzione di societa' a responsabilita' limitata
1. Dopo l'articolo 2463
del codice civile, e' inserito il seguente articolo:
" Articolo 2463-bis (Societa' semplificata a
responsabilita' limitata)
La societa' semplificata a responsabilita' limitata puo' essere costituita con
contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della
costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:
1) il
cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il
domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la
denominazione sociale contenente l'indicazione di societa' semplificata a responsabilita' limitata e il comune ove
sono poste la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale non
inferiore ad un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in
denaro;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
5)
luogo e data di sottoscrizione.
L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro
quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale,
allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. L'iscrizione e'
effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei
requisiti di cui al presente articolo.
L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti
richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189.
Decorso
inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli
amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.
Il verbale recante
modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci e' redatto per scrittura privata e si applicano
i commi terzo e quarto. L'atto di trasferimento delle
partecipazioni e' redatto per scrittura privata ed e'
depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione e' stabilita la sede sociale.
Quando il singolo socio perde il requisito d'eta' di cui al
primo comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della societa',
e' escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di eta' in
capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione
della societa', in mancanza si applica l'articolo 2484.
La denominazione di societa' semplificata a
responsabilita' limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa' e l'ufficio del
registro delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della
societa' e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa' semplificata a responsabilita'
limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.".
Dopo il primo comma dell'art. 2484 del
codice civile, e' inserito il seguente: "La societa' semplificata a responsabilita' limitata si scioglie, oltre
che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di eta' di cui all'articolo 2463-bis, in capo a
tutti i soci.".
2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della societa' e sono
individuati i criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci."
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