Accesso dei giovani alla costituzione di societa' a responsabilita' limitata

Art.3 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 26.01.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n.19 del 24.1.2012

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'art.3 del decreto - legge

24 gennaio 2012, n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della

competitività"):





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bsp;          Art. 3

Accesso dei

giovani alla costituzione di societa' a responsabilita' limitata



1. Dopo l'articolo 2463

del codice civile, e' inserito il seguente articolo:

" Articolo 2463-bis (Societa' semplificata a

responsabilita' limitata)

La societa' semplificata a responsabilita' limitata puo' essere costituita con

contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della

costituzione.

L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:

1) il

cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il

domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la

denominazione sociale contenente l'indicazione di societa' semplificata a responsabilita' limitata e il comune ove

sono poste la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;

3) l'ammontare del capitale sociale non

inferiore ad un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in

denaro;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;

5)

luogo e data di sottoscrizione.

L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro

quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale,

allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. L'iscrizione e'

effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei

requisiti di cui al presente articolo.

L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti

richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189.

Decorso

inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli

amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.

Il verbale recante

modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci e' redatto per scrittura privata e si applicano

i commi terzo e quarto. L'atto di trasferimento delle

partecipazioni e' redatto per scrittura privata ed e'

depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui

circoscrizione e' stabilita la sede sociale.

Quando il singolo socio perde il requisito d'eta' di cui al

primo comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della societa',

e' escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di eta' in

capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione

della societa', in mancanza si applica l'articolo 2484.

La denominazione di societa' semplificata a

responsabilita' limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa' e l'ufficio del

registro delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della

societa' e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.



Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa' semplificata a responsabilita'

limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.".

Dopo il primo comma dell'art. 2484 del

codice civile, e' inserito il seguente: "La societa' semplificata a responsabilita' limitata si scioglie, oltre

che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di eta' di cui all'articolo 2463-bis, in capo a

tutti i soci.".

2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della societa' e sono

individuati i criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci."





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