ACCOGLIMENTO ISTANZA DELLA ASSOCIAZIONE "DUE LUNE TEATRO TENDA" - INSTALLAZIONE DEL TEATRO MOBILE IN AREA DI VIA MICETTI.

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 92 del 25 novembre 2011

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo della deliberazione n.92 del 25 novembre 2011 del

Commissario Straordinario inerente all'accoglimento dell'istanza dell'Associazione "Due Lune Teatro Tenda"

per l'installazione  dell'arcostruttura “Teatro Tenda" in area di via Micetti di proprietà

comunale.


 


"Premesso:


che con deliberazione della G.C. n.236 del

14.10.2010 veniva dichiarato l'intento di acquisire alla  proprietà comunale la struttura “Due Lune

Teatro Tenda” con l'obiettivo di utilizzarla per attività  artistico-culturali e ludico-sportive e

garantendo alla Associazione donante la gratuità delle attività  che la stessa avrebbe organizzato

all'interno del TeatroTenda, compatibilmente con quelle eventualmente programmate dalla Amministrazione Comunale;

/>


che, tuttavia, non si è data attuazione al richiamato provvedimento, per intervenuta

precisazione  da parte del Presidente della Associazione in ordine alla particolare natura dei beni in questione,

che, come da regolamentazione delle Associazioni di Promozione Sociale (L.383/2000), sono  inalienabili, e come da

Statuto (art.8) della stessa Associazione, in caso di scioglimento,  cessazione o estinzione della medesima, sono

obbligatoriamente devolvibili per fini di utilità  sociale;


Vista la successiva istanza

a firma dello stesso Presidente, corredata di note di adesione e  sostegno da parte di Associazioni Culturali

operanti sul territorio, della Parrocchia “Natività  B.V.M.”, del Liceo Scientifico-Classico di

Tricase, di MondoRadio Tuttifrutti, del “Comitato Genitori  R. Caputo – Tricase” di centinaia di

cittadini sottoscrittori, tutte volte ad ottenere la reinstallazione  della struttura in apposita area individuata

nello spazio adiacente la struttura ex Scuola Materna di  via Micetti, con gratuità del suolo e fruizione di

acqua potabile e corrente elettrica;


Tenuto conto che già l'Amministrazione Comunale,

riconoscendo il valore della struttura e  l'importanza dell'attività svolta dall'Associazione quale valido

strumento didattico-educativo, con la deliberazione sopra citata aveva sancito la volontà di incoraggiare

l'Associazione Due Lune al  prosieguo delle attività culturali da realizzarsi all'interno del Teatro

Tenda;


Ritenuto, pertanto, di provvedere al riguardo;


IL COMMISSARIO

STRAORDINARIO


Per tutto quanto sopra esposto e documentato;


Acquisiti i pareri

favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili del  Settore;

/>
Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n° 267/2000;

/>


 DELIBERA


 


 1) Per tutte le ragioni in premessa

evidenziate e nella volontà di accogliere le indicazione della  stessa Associazione e la richiesta di

proseguire nell'attività didattico-culturale per la quale la  stessa si è contraddistinta in questi

anni con concreti, apprezzabili consensi, concedere  per 5 (cinque) anni alla Associazione “Due Lune

Teatro Tenda” l'uso gratuito dello  spazio esterno e della struttura adiacente lo stabile di via

Micetti
– ex Scuola Materna  – ai fini della installazione dell'arcostruttura “Teatro

Tenda”.


2) Assegnare alla Associazione “Due Lune – Teatro Tenda” la

gestione diretta
delle  attività artistico-culturali e ludico-sportive realizzate all'interno della

struttura per la  prosecuzione delle finalità fissate nel “Verbale di Costituzione di

Associazione”, e confermare, altresì, il contenuto della deliberazione di Giunta n.236 del 14.10.2010, 

relativamente alla facoltà per questo Comune di utilizzare la struttura per manifestazioni  artistico-

culturali organizzate in proprio o dallo stesso patrocinate.


3) Recepire -

intendendola inclusa tra le clausole della concessione – la dichiarazione in data  28.10.2011, a firma del

Presidente della Associazione “Due Lune Teatro Tenda” che di  seguito si riporta:”Come da

regolamentazione delle Associazioni di promozione sociale  (L.383/2000), stante la particolare destinazione, questi

beni sono inalienabili e, come  previsto obbligatoriamente dal nostro Statuto (art.8) l'Associazione ha l'obbligo

di  devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la  liquidazione,

a fini di utilità sociale
.”


4) Demandare ai Responsabili del

Servizio, ciascuno per quanto di competenza, gli  adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, compresa la

stipula del contratto di  comodato d'uso nel quale inserire la possibilità per l'Amministrazione comunale

di fruire  gratuitamente della struttura e di riservarsi la facoltà di revocare la concessione d'uso

per  motivi di interesse pubblico.


5) Dichiarare immediatamente esecutiva la

presente deliberazione ai sensi e per gli effetti  dell'art. 134, comma 4°, del T.U. n°

267/2000."

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