Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici
Articolo 22 del Decreto-legge 6.12.2001 n.201, convertito in legge 22.12.2011, n.124 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici")
Dettagli della notizia
Per opportuna conoscenza, si riporta di seguito il testo
dell'articolo 22 del Decreto-legge 6.12.2001 n.201, convertito in legge 22.12.2011, n.124 ("Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"):
/>
 
;
"Art. 22
Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici
/>
1. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, gli enti e gliorganismi pubblici,
anche con personalita' giuridica di diritto privato, escluse le societa', che ricevono contributi a carico del bilancio
dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo
prevedano, a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione.
/>
2. Al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle
fiscali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi
strumentali, comunque denominati, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri
vigilanti e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono riordinati, tenuto conto della specificita' dei rispettivi ordinamenti, gli organi collegiali di
indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'articolo 10, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, assicurando
la riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi.
3. Le Regioni, le Province autonome di
Trento e Bolzano e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto
previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati,
sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. La riduzione di
cui al comma 2 si applica a decorrere dal primo rinnovo dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione,
vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. All'articolo
1, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e
attivita' culturali», convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole
«entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31
dicembre 2012».
6. I commi da
18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
(( «18. E' istituita l'Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di denominata "ICE - Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane", ente dotato di personalita' giuridica di diritto
pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li
esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze. ))
(( 18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli
affari esteri.
Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed internazionalizzazione
delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono
assunte da una Cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e
dello sviluppo economico e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal
Presidente della
Conferenza delle regioni e dai Presidenti, rispettivamente, di Unioncamere, della
Confederazione generale dell'industria italiana, di Rete Imprese Italia e della Associazione bancaria italiana. ))
/>
19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, anche giudiziale,
al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi ((
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione )) e' conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente.
Le risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi
commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un
apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico.
20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei
mercati internazionali, e di promuovere
l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le
attivita' utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione,
assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei
settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza
delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia opera in
stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni
imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.
21. Sono organi dell'Agenzia il
presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito
da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di
amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri e' designato dal Ministro degli
affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralita' e
indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di
amministrazione e' incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarita'
amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei
revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari
esteri e dell'economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia
durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E' esclusa l'applicabilita' della disciplina della revisione legale di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte al consiglio di amministrazione, da'
attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-
amministrativo, relativi alle attivita' dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita' istituzionali.
/>
Il direttore generale e' nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore
generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
23. I
compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformita' alle norme di contenimento della
spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter
e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5
dell'articolo 1 del presente decreto.
24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo statuto,
il regolamento di organizzazione, di contabilita', la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 300
unita', ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo statuto ed entro
sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito tenuto conto delle
proposte provenienti, attraverso il (( Ministero degli affari esteri )), dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita'
stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello
sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero - e' individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri,
nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24 - e puo' essere
accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle relazioni
diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario
responsabile dell'ufficio e' accreditato presso le autorita' locali in lista diplomatica. Il restante personale e'
notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero (( opera nel quadro
delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi missione )) in linea con le strategie di
internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli
affari esteri.
26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-bis, e' trasferito
all'Agenzia un contingente massimo di 300 unita', provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato
/>
del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale,
impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro,anche a tempo indeterminato,
disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, e' attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale
locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e
direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.
(( 26-
bis. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli
affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera
b) del comma 26-sexies, all'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche' dei rapporti
/>
giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello
sviluppo economico. ))
26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' destinata
/>
all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attivita' di promozione
all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno
2012 e' altresi'
iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento
delle spese di funzionamento, la cui dotazione e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria
della medesima
Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e
di internazionalizzazione delle imprese italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il
personale dipendente.
26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al
comma 26-ter, da:
a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o
integralmente dall'Unione europea;
b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e
compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
c) utili delle societa' eventualmente costituite o
partecipate;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione.
26-quinquies. L'Agenzia provvede alle
proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attivita' di promozione all'estero e internazionalizzazione
delle imprese italiane nei limiti
delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26
-quater.
(( 26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico determinate dalla cabina di regia
di cui al comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri
per quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei mesi dalla
costituzione a: ))
a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli
uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse
umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;
b) una rideterminazione delle
modalita' di svolgimento delle attivita' di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di
almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attivita' registrata nell'ultimo triennio;
c)
una concentrazione delle attivita' di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.
26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il
personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello
sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate (( con uno o piu' decreti )) del Ministro
per la pubblica amministrazione (( e la semplificazione )), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L'eventuale
trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in
conformita' con le intese di cui al comma 26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18
mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza nonche' il trattamento economico
fondamentale e
accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato
dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e' attribuito per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
/>
26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia e'
esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12
della legge stessa.»
7. Fino alla piena operativita' dell'Agenzia di cui al comma 18 dell'articolo 14
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a non oltre 30 giorni dalla data di adozione dei decreti di cui al
comma 26-bis (( del citato articolo 14 )), fermo restando quanto previsto (( dal comma 26 del medesimo articolo )), con
uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili a valere sui fondi di cui ai commi 19 e 26-ter del medesimo articolo e delle altre
risorse finanziarie comunque spettanti al soppresso istituto, (( sono individuate )) le iniziative di promozione e
internazionalizzazione da realizzare ed e' definito il limite di spesa per ciascuna di esse.
8. Il dirigente
delegato di cui al comma 26-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal presente articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della
legge 25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore generale del soppresso istituto necessari per
la realizzazione delle iniziative di cui al comma 7, stipula i contratti e autorizza i pagamenti. Puo' altresi'
delegare, entro limiti di spesa specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7,
la stipula dei contratti e l'autorizzazione dei pagamenti ai titolari degli uffici del soppresso istituto. Le attivita'
necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 7 sono svolte presso le sedi e con gli uffici gia' a
tal fine utilizzati, con le modalita' e secondo le procedure previste per il soppresso istituto. Fino al termine di cui
al comma 7 il personale in servizio presso gli uffici all'estero del soppresso istituto alla data di entrata in vigore
del presente decreto continua ad operare presso i medesimi uffici. Fino allo stesso termine, il controllo sulla gestione
del soppresso ICE e' assicurato dal collegio dei revisori dell'Istituto stesso.
9. Dall'attuazione dei commi
da 6 a 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando allo scopo le risorse
gia' destinate al soppresso ICE per il finanziamento dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi
commerciali con l'estero nonche' le risorse per le spese di funzionamento e per le spese di natura obbligatoria del
soppresso ente.
(( 9-bis. Il comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in
legge, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e' sostituito dai seguenti: ))
(( "7. Entro
il 31 marzo 2012, ANAS S.p.a. trasferisce a Fintecna S.p.a. tutte le partecipazioni detenute da ANAS S.p.a. in societa'
co-concedenti; la cessione e' esente da imposte dirette, indirette e da tasse. ))
(( "7-bis. La cessione
di cui al comma 7 e' realizzata dalle societa' Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto contabile risultante al momento
della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa lo richieda, al valore risultante da una perizia effettuata da un collegio di
tre esperti, due dei quali nominati rispettivamente dalle due societa' e il terzo, in qualita' di presidente,
congiuntamente dalle stesse, con oneri a carico della societa' richiedente». ))
/>