Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici

Articolo 22 del Decreto-legge 6.12.2001 n.201, convertito in legge 22.12.2011, n.124 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità  e il consolidamento dei conti pubblici")

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 12.01.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2011

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si riporta di seguito il testo

dell'articolo 22 del Decreto-legge 6.12.2001 n.201, convertito in legge 22.12.2011, n.124 ("Disposizioni

urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"):



/>
                  

;                    

    "Art. 22



Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici

/>


1. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, gli enti e gliorganismi pubblici,

anche con personalita' giuridica di diritto privato, escluse le societa', che ricevono contributi a carico del bilancio

dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo

prevedano, a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione.

/>
2. Al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle

fiscali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi

strumentali, comunque denominati, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri

vigilanti e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze, sono riordinati, tenuto conto della specificita' dei rispettivi ordinamenti, gli organi collegiali di

indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'articolo 10, del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, assicurando

la riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi.

3. Le Regioni, le Province autonome di

Trento e Bolzano e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto

previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge

30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati,

sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. La riduzione di

cui al comma 2 si applica a decorrere dal primo rinnovo dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione,

vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.

5. All'articolo

1, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e

attivita' culturali», convertito, con modificazioni, nella legge 29  giugno 2010, n. 100, le parole

«entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31

dicembre 2012».

6. I commi da

18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:

(( «18. E' istituita l'Agenzia per la promozione

all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di denominata "ICE - Agenzia per la promozione

all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane", ente dotato di personalita' giuridica di diritto



pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li

esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero

dell'economia e delle finanze. ))

(( 18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e

internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli

affari esteri.

Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed internazionalizzazione

delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono

assunte da una Cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e

dello sviluppo economico e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal

Presidente della

Conferenza delle regioni e dai Presidenti, rispettivamente, di Unioncamere, della

Confederazione generale dell'industria italiana, di Rete Imprese Italia e della Associazione bancaria italiana. ))

/>
19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e

strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna

procedura di liquidazione, anche giudiziale,

al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi ((

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione )) e' conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo

4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente.

Le risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi

commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un

apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di

previsione del Ministero dello sviluppo economico.

20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare

l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei

mercati internazionali, e di promuovere

l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le

attivita' utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione,

assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei

settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza

delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia opera in

stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni

imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

21. Sono organi dell'Agenzia il

presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito

da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di

amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri e' designato dal Ministro degli

affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralita' e

indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di

amministrazione e' incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarita'

amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei

revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari

esteri e dell'economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al

rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia

durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il decreto 

legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E' esclusa l'applicabilita' della disciplina della revisione legale di cui al

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,

coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte al consiglio di amministrazione, da'

attuazione ai programmi  e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-

amministrativo, relativi alle attivita' dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita' istituzionali.

/>
Il direttore generale e' nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore

generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

23. I

compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo

economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformita' alle norme di contenimento della

spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti

dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter

e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5

dell'articolo 1 del presente decreto.

24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo statuto,

il regolamento di organizzazione, di contabilita', la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 300

unita', ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo statuto ed entro

sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito tenuto conto delle

proposte provenienti, attraverso il (( Ministero degli affari esteri )), dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.



25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita'

stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello

sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero - e' individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri,

nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24 - e puo' essere

accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del

decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle relazioni

diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario

responsabile dell'ufficio e' accreditato presso le autorita' locali in lista diplomatica. Il restante personale e'

notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero (( opera nel quadro

delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi missione )) in linea con le strategie di

internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli

affari esteri.

26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-bis, e' trasferito

all'Agenzia un contingente massimo di 300 unita', provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato

/>
del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale,

impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro,anche a tempo indeterminato,

disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, e' attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale

locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e

direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.

(( 26-

bis. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli

affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera

b) del comma 26-sexies, all'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche' dei rapporti

/>
giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello

sviluppo economico. ))

26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 e'

determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' destinata

/>
all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attivita' di promozione

all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno

2012 e' altresi'

iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento

delle spese di funzionamento, la cui dotazione e'  determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),

della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria

della medesima

Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e

di internazionalizzazione delle imprese italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il

personale dipendente.

26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al

comma 26-ter, da:

a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o

integralmente dall'Unione europea;

b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e

compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;

c) utili delle societa' eventualmente costituite o

partecipate;

d) altri proventi patrimoniali e di gestione.

26-quinquies. L'Agenzia provvede alle

proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attivita' di promozione all'estero e internazionalizzazione

delle imprese italiane nei limiti

delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26

-quater.

(( 26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico determinate dalla cabina di regia

di cui al comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri

per quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei mesi dalla

costituzione a: ))

a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli

uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse

umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;

b) una rideterminazione delle

modalita' di svolgimento delle attivita' di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di

almeno il 20 per cento della spesa media annua per  tali attivita' registrata nell'ultimo triennio;

c)

una concentrazione delle attivita' di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.



26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il

personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello

sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate (( con uno o piu' decreti )) del Ministro

per la pubblica amministrazione (( e la semplificazione )), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L'eventuale

trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in

conformita' con le intese di cui al comma 26-sexies, lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18

mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza nonche' il trattamento economico

fondamentale e

accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale

trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato

dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e' attribuito per la

differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

/>
26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio

decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia e'

esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12

della legge stessa.»

7. Fino alla piena operativita' dell'Agenzia di cui al comma 18 dell'articolo 14

del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come 

sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a non oltre 30 giorni dalla data di adozione dei decreti di cui al

comma 26-bis (( del citato articolo 14 )), fermo restando quanto previsto (( dal comma 26 del medesimo articolo )), con

uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti

delle risorse finanziarie disponibili a valere sui fondi di cui ai commi 19 e 26-ter del medesimo articolo e delle altre

risorse finanziarie comunque spettanti al soppresso istituto, (( sono individuate )) le iniziative di promozione e

internazionalizzazione da realizzare ed e' definito il limite di spesa per ciascuna di esse.

8. Il dirigente

delegato di cui al comma 26-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal presente articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della

legge 25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore generale del soppresso istituto necessari per

la realizzazione delle iniziative di cui al comma 7, stipula i contratti e autorizza i pagamenti. Puo' altresi'

delegare, entro limiti di spesa specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7,

la stipula dei contratti e l'autorizzazione dei pagamenti ai titolari degli uffici del soppresso istituto. Le attivita'

necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 7 sono svolte presso le sedi e con gli uffici gia' a

tal fine utilizzati, con le modalita' e secondo le procedure previste per il soppresso istituto. Fino al termine di cui

al comma 7 il personale in servizio presso gli uffici all'estero del soppresso istituto alla data di entrata in vigore

del presente decreto continua ad operare presso i medesimi uffici. Fino allo stesso termine, il controllo sulla gestione

del soppresso ICE e' assicurato dal collegio dei revisori dell'Istituto stesso.

9. Dall'attuazione dei commi

da 6 a 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando allo scopo le risorse

gia' destinate al soppresso ICE per il finanziamento dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi

commerciali con l'estero nonche' le risorse per le spese di funzionamento e per le spese di natura obbligatoria del

soppresso ente.

(( 9-bis. Il comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in

legge, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e' sostituito dai seguenti: ))

(( "7. Entro

il 31 marzo 2012, ANAS S.p.a. trasferisce a Fintecna S.p.a. tutte le partecipazioni detenute da ANAS S.p.a. in societa'

co-concedenti; la cessione e' esente da imposte dirette, indirette e da tasse. ))

(( "7-bis. La cessione

di cui al comma 7 e' realizzata dalle societa' Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto contabile risultante al momento

della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa lo richieda, al valore risultante da una perizia effettuata da un collegio di

tre esperti, due dei quali nominati rispettivamente dalle due societa' e il terzo, in qualita' di presidente,

congiuntamente dalle stesse, con oneri a carico della societa' richiedente». ))







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