Ambito di applicazione dell'art.40, comma 02, D.P.R. n.445 del 2000.

Circolare n.5/12 del 23.5.2012 del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione

  • Categoria: Tutte le notizie | Anagrafe
  • Data: 04.06.12
  • Autore: Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Dettagli della notizia

Per opportuna

consocenza, si trascrive di seguito il testo della circolare n.5/12  emanata, in data 23 maggio 2012, dal Ministero

per la pubblica amministrazione e la semplificazione, recante:"Ambito di applicazione dell'art.40, comma

02, D.P.R. n.445 del 2000."



"Al fine di dare concreta

attuazione al processo di decertificazione l'art. 15, l. 12 novembre 2011, n.183 ha novellato il d.P.R. 28 dicembre

2000, n.445, introducendo il comma 02 all'art. 40. Tale norma, per evitare che le Pubbliche amministrazioni continuino a

chiedere il deposito di certificati rilasciati da altre Pubbliche amministrazioni e per garantire il ricorso, a pieno

regime, allo strumento delle autocertificazioni o dell'acquisizione d'ufficio dei certificati, ha previsto che sul

certificato stesso sia apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può

essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici

servizi».


Tale essendo la ratio sottesa alla riforma del 2011 è evidente che Pubbliche

amministrazioni non possono mai rifiutarsi di rilasciare un certificato, dovendo apporre sullo stesso la dicitura

prevista dal comma 02 dell'art. 40 d.P.R. n.445 del 2000.


In ordine alla corretta applicazione della

novella introdotta dall'art. 15, l. n.183 del 2011 sono pervenute numerose richieste di

chiarimenti.



1. Certificati rilasciati per

l'estero.



Dubbi sono sorti innazitutto sull'obbligo di apporre la

dicitura prevista dal comma 02 dell'art.40 d.P.R. n.445 del 2000 ai certificati rilasciati per

l'estero.


In considerazione della ratio sottesa alla riforma del 2011 e non essendo il d.P.R. n.445

del 2000 applicabile alle Pubbliche amministrazioni diverse da quelle italiane, la regola del divieto di depositare ad

un'Amministrazione un certificato rilasciato da altra Pubblica amministrazione si applica solo tra Amministrazioni dello

Stato italiano.


Segue da ciò ove il privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare

ad altro privato residente all'estero o ad un'amministrazione di un Paese diverso dall'Italia la dicitura prevista

dall'art.40, comma 02, d.P.R. n.445 del 2000 non deve essere apposta.


In suo luogo, per evitare che

tale certificato venga di fatto prodotto ad un Pubblica amministrazione italiana - e sia quindi nullo - deve essere

apposta la dicutura  «Ai sensi dell'art.40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, il presente certificato è

rilasciato solo per l'estero».



2. Certificati da depositare nei

fascioli delle cause giudiziarie



Richieste di chiarimenti sono pervenute

anche in ordine all'applicazione delle disposizioni dettate dall'art.40, comma 02, d.P.R. n.445 del 2000 ai certificati

da depositare nei fascioli della cause giudiziarie. E' stato rappresentato che alcune Amministrazioni si rifiuterebbero

di rilasciare al privato i certificati sull'assunto che anche gli uffici giudiziari sono da annoverare tra le Pubbliche

amministrazioni alle quali la parte deposita un'autocertificazione.


Al riguardo si precisa che la

novella introdotta dall'art.40, comma 2, d.P.R. n.445 del 2000 - secondo cui le Amministrazioni sono tenute ad apporre

sui certificati, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto

agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» - si applica solo nei rapporti

tra Pubbliche amministrazioni (e, nei limiti di cui all'art. 40, d.P.R. n.445 del 2000, ai gestori di pubblici servizi)

tra le quali non sono certamente annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale.

Costituisce, infatti, principio affermato dalla Corte di cassazione che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di

notorietà, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria

esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo, viceversa, priva di qualsiasi efficacia in sede

giurisdizionale (Cass. Civ. sez. lav., 20 dicembre 2010, n. 25800; id. 23 luglio 2010, n. 17358, secondo cui

l'autocertificazione costituisce uno strumento previsto dal diritto amministrativo, utilizzabile in via amministrativa e

non giudiziaria. Infatti il soggetto, nel corso di una pratica amministrativa, può sotto la propria

responsabilità attestare la verità di fatti a sé favorevoli, ma tale regola non può essere

estesa al diritto processuale civile, in cui rimane ferma la regola dell'onere della prova; id., ses. V, 15 gennaio

2007, n.703)."


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