Anagrafe nazionale della popolazione residente

Art.2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221

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Si riporta di seguito il testo dell'articolo

2 del decreto decreto  - legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge  17 dicembre 2012, n.

221:"Ulteriori misure urgenti per la crescita del

Paese".


 


                                     Art. 2





Anagrafe nazionale della popolazione residente





1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'

sostituito dal seguente:



« ART. 62. - (Anagrafe nazionale della popolazione residente. -

(ANPR)). - 1. E' istituita presso

il Ministero dell'interno

l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base  di dati

di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che

subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA),

istituito ai

sensi del ((quinto comma)) dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  1954, n. 1228, recante

"Ordinamento delle anagrafi della popolazione  residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana

residente  all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n.  470, recante "Anagrafe

e censimento degli italiani all'estero".

((Tale base di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con



cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di cui

all'articolo 51. I risultati dell'audit

sono inseriti nella relazione

annuale del Garante per la protezione dei dati personali.))

2. Ferme

restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo

54, comma 3, del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti  locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  l'ANPR

subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente e  dei cittadini italiani residenti all'estero tenute

dai comuni. Con il  decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per il graduale  subentro dell'ANPR alle

citate anagrafi, da completare entro il 31  dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano,

l'ANPR  acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle  anagrafi tenute dai comuni per i

quali non e' ancora avvenuto il  subentro. L'ANPR e' organizzata secondo modalita' funzionali e  operative

che garantiscono la univocita' dei dati stessi.

3. ((L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilita' dei

dati

anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo

svolgimento delle funzioni di

competenza statale attribuite al

sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle



leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche'

la disponibilita' dei

dati anagrafi e dei servizi per l'interoperabilita' con le banche

dati

tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di

competenza. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la



certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 33 del decreto del

Presidente della Repubblica 30

maggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica. I comuni,



inoltre, possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la  fruizione dei dati anagrafici da parte

dei soggetti aventi diritto.

L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che  erogano

pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.))

4. Con il decreto di cui al comma 6 sono

disciplinate le modalita'

di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente

registrati

in anagrafi istituite presso altre amministrazioni

((nonche' dei dati relativi al numero e alla data di

emissione e di

scadenza della carta di identita' della popolazione residente.))

5. Ai fini della

gestione e della raccolta informatizzata di dati

dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui

all'articolo 2,

comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR,  che viene integrata

con gli ulteriori dati a tal fine necessari.

6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei



Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la

pubblica amministrazione e la

semplificazione e del Ministro delegato  all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro



dell'economia e delle finanze, d'intesa ((con l'Agenzia per l'Italia

digitale, la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche'))

con  la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo  8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, per gli aspetti  d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del 

Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi  e le modalita' di attuazione delle

disposizioni del presente  articolo, anche con riferimento:

a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da

adottare nel

trattamento dei dati personali, alle modalita' e ai tempi di

conservazione dei dati e

all'accesso ai dati da parte delle pubbliche  amministrazioni per le proprie finalita' istituzionali secondo

le  modalita' di cui all'articolo 58;

b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con le altre

banche

dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di

connettivita' di cui al capo VIII del

presente decreto((, in modo che le informazioni di anagrafe, una



volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche

amministrazioni senza necessita' di

ulteriori adempimenti o

duplicazioni da parte degli stessi;))

c) all'erogazione di altri servizi

resi disponibili dall'ANPR, tra

i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle



dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del

decreto del Presidente della

Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,

compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del



Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo

2010. ».

2. Alla lettera b) del comma 3-bis dell'articolo 60 del decreto

legislativo 7 marzo

2005, n. 82, le parole: « indice nazionale delle

anagrafi; » sono sostituite dalle seguenti:

« anagrafe nazionale

della popolazione residente; ».

3. Per accelerare il processo di

automazione amministrativa e

migliorare i servizi per i cittadini, l'attestazione e la

dichiarazione

di nascita e il certificato di cui all'articolo 74 del

decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre

2000, n. 396, sono  inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo o  altro delegato

sanitario ai comuni esclusivamente in via telematica.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con

il Ministro

per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentiti il

Ministro dell'economia

e delle finanze e il Ministro della salute ((e

d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,

di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,)) sono definite le modalita' tecniche

per l'attuazione del presente comma.

4. In via di prima applicazione il decreto del Presidente del



Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 62, comma 6, del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

come sostituito dal comma 1, e'

adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di



conversione del presente decreto.

5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di



conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi  dell'articolo 17, comma 1, lettera a),

della legge 23 agosto 1988, n.  400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro  dell'interno, di

concerto con il Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto

del  Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche  necessarie per adeguarne la disciplina

alle disposizioni introdotte  con il comma 1 del presente articolo.

6. Dopo l'articolo 32, comma 5, del

testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo

18

agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente:

« 5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni

facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello

stato civile e di anagrafe a

personale idoneo dell'Unione stessa, o  dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto



dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del  Presidente della Repubblica 3

novembre 2000, n. 396, recante  regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento  dello

stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15  maggio 1997, n. 127. ».

7. Per

l'attuazione del presente articolo e' autorizzata una spesa

di 15 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3

milioni di euro a

decorrere dall'anno 2014.

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