Anagrafe nazionale della popolazione residente

Art. 2 del Decreto - Legge 18 ottobre 2012, n.179 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese")

  • Categoria: Tutte le notizie | Anagrafe
  • Data: 23.10.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n.245 del 19 ottobre 2012 - Supplemento Ordinario n.194

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si trascrive

di seguito il testo dell'articolo 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 (("Ulteriori misure urgenti per la

crescita del Paese"), riguardante l'Anagrafe nazionale della popolazione

residente.


 


                                  

              "Art. 2







          Anagrafe nazionale della popolazione residente





1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente:



«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). -

1. E' istituita presso il

Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse

nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del

comma 5 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della

popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi

della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante

"Anagrafe e censimento degli italiani all'estero".



2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra

altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con

il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da

completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in

via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora avvenuto il subentro. L'ANPR

e' organizzata secondo modalita' funzionali e operative che garantiscono la univocita' dei dati stessi.

3.

L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati

contenuti nell'ANPR e consente esclusivamente ai comuni la certificazione di tali dati nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica.



4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei

cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni.

5. Ai fini della gestione

e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del

presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.



6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno,

del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato - citta', di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT

e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,

sono stabiliti i tempi e le modalita'

di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:

a) alle garanzie e alle misure

di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati e

all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalita' istituzionali secondo le

modalita' di cui all'articolo 58;

b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con le altre banche dati

di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui al capo VIII

del presente decreto;

c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio

di invio telematico delle attestazioni e delle

dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo

74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,

compatibile con il sistema di

trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

65 del 19 marzo 2010.».

2. Alla lettera b) del comma 3-bis dell'articolo 60 del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82, le parole: «indice nazionale delle anagrafi;» sono sostituite dalle seguenti:

«anagrafe nazionale della popolazione residente;».

3. Per accelerare il processo di automazione

amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, l'attestazione e la

dichiarazione di nascita e il

certificato di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono inviati da

parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo o altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in via

telematica, utilizzando il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010. Con

decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,

sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute sono definite le modalita' tecniche per

l'attuazione del presente comma.

4. In via di prima applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri di cui all'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dal comma 1, e'

adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Entro 90

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi



dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su

proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,

sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne

la disciplina alle disposizioni introdotte con il comma 1 del presente articolo.

6. Dopo l'articolo 32, comma

5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, e' inserito il seguente:

«5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte

dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione

stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4,

comma 2, del decreto del

Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la

revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15

maggio 1997, n. 127.».

7. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata una spesa di 15 milioni

di euro per l'anno 2013 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014."

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