Applicazione delle modifiche all'articolo 115 del codice della strada, introdotte dall'articolo 16, comma 1, lettera b) e c) della legge 29 luglio 2010, n.120

Decreto 8 settembre 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dettagli della notizia

L'URP   informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre

2010, è stato pubblicato il decreto 8 settembre 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad

oggetto:"Applicazione delle modifiche all'articolo 115 del codice della strada, introdotte dall'articolo

16, comma 1, lettera b) e c) della legge 29 luglio 2010, n.120".



Per

opportuna conoscenza della Cittadinanza, si riporta di seguito il testo degli articoli 1, 2 e 3 del suindicato decreto

ministeriale.



                                                                                        

"Art. 1


Disposizioni per i titolari di patente di categoria C


1. I conducenti

titolari di patente di guida di categoria C in corso di validita', che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età ,

possono continuare a condurre, fino al compimento del sessantottesimo anno di eta', autotreni ed autoarticolati la cui

massa complessiva a pieno carico sia superiore aIle 20 t. previa acquisizione, di anno in anno, presso una commissione

medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni

ed integrazioni, di una attestazione di sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti. Tale attestazione, che ha

validita' annuale, deve essere tenuta a bordo dal conducente unitamente alla patente di guida ed esibita, in caso di

richiesta, agli organi accertatori.

2. L'attestazione di cui al comma 1 non  è richiesta ai conducenti titolari

di patente di guida di categoria C che, avendo compiuto i sessantacinque anni di eta', non intendono mantenere

l'abilitazione alla guida di autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore alle 20

t.


                                                                                  


                                                                                             Art. 2


                               Disposizioni

per i titolari di patente di categoria D


1. Ai conducenti già  titolari di patente di guida di

categoria  D ai quali, per raggiunti limiti di età , la stessa sia stata riclassificata in patente di guida di categoria

inferiore da non più di tre anni, può essere rilasciata una nuova patente di guida di categoria D, previa esibizione di

una attestazione di sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti rilasciata da una commissione medica locale di

cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale attestazione ha validità  annuale e deve essere riconseguita e riprodotta, di anno in anno, al fine del rinnovo della

data di validità  della patente  D ottenuta, che non può essere successiva, comunque, a quella del compimento del

sessantottesimo anno di età  del titolare.

2. Qualora il provvedimento di riclassificazione di cui al comma 1

sia stato emesso da più di tre anni, l'Ufficio della Motorizzazione Civile che provvede, ai sensi dello stesso comma 1

al rilascio della patente di guida di categoria  D ed emette contestualmente un provvedimento di revisione sulla patente

stessa. Alla revisione si provvede con urgenza e comunque non oltre il termine di trenta giorni dal rilascio delIa

patente.

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                                                             Art. 3


Disposizioni per il rinnovo di validità  del titolo di

abilitazione alla guida del ciclomotore ovvero delIa patente di guida di conducenti che non ancora abbiano compiuto

ottanta anni di età 



1. I conducenti in possesso di titolo di del ciclomotore ovvero di patente di

guida delle categorie A, B, C ed E  che, avendo superato settantasette anni ma non ancora ottanta, procedono al rinnovo di

validità  dei titoli abilitativi suddetti conseguono il rinnovo di validita' fino alla data del compimento

dell'ottantesimo anno di eta' se esibiscono certificato di idoneita' dei requisiti fisici e psichici rilasciato da uno

dei medici certificatori monocratici di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni ed integrazioni.

2. I conducenti di cui al comma 1 che provvedono a rinnovare la validità  del

titolo di abilitazione alla guida posseduto previa visita per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici presso una

commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni ed integrazioni, conseguono il rinnovo di validità  della patente posseduta fino alla data indicata nella

certificazione rilasciata dalla predetta commissione e comunque non oltre l'ottantaduesimo anno di età ."

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