ARMONIZZAZIONE DEI TERMINI DI VALIDITA' DI GRADUATORIE DI PUBBLICI CONCORSI

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 6 bis del decreto - legge 3 settembre 2019 n.101, convertito in legge 2 novembre 2019, n.128:

 

                                                        "((Art. 6 bis

              Armonizzazione dei termini di validità di graduatorie di pubblici concorsi

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 362 è sostituito dal seguente:

«362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal l° gennaio 2016 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;

b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;

c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;

d) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria»;

b) dopo il comma 362 sono inseriti i seguenti:

« 362-bis. Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1' gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate da/ 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015 entro e non oltre il 30 settembre 2020.

362-ter. E' altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, previa frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e previo superamento da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità.». ))"

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