Art. 15, c. 1, legge n. 183/2011. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. Istruzioni per gli ufficiali della state civile.

Circolare n.4/2012 del Ministero dell'Interno

Dettagli della notizia

L'URP comunica che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -

Direzion e Centrale per i Servizi Demografici - Area III - Stato Civile, ha emanato la circolare n.4/2012, avente ad

oggetto:"Art. 15, c. 1, legge n. 183/2011. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

Istruzioni per gli ufficiali della state civile", inviata, tra gli altri, anche ai Sigg. Prefetti della

Repubblica.


Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito un ampio stralcio della succitata

circolare ministeriale.


 

"Di seguito alla circolare n. 33 del 23 dicembre 2011, si

forniscono i seguenti chiarimenti relativi all'applicazione della legge indicata in oggetto in materia di state civile.




Va chiarito in primo luogo che Ie regole legislative ed i contenuti della direttiva del Ministro

della pubblica amministrazione e della semplificazione del 22/12/2011, con riguardo al nuovo testo dell'art. 40 del OPR

445/2000, sono applicabili sia ai certificati che agli estratti, i quali, pertanto, non possono essere richiesti al

privato cittadino, né accettati, da parte degli ufficiali di stato civile
.


Si ricorda inoltre che

Ie dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del citato OPR

445, sono esenti dal bollo ai sensi dell'art. 37 di detto DPR e sono sottoscritte dall'interessato con allegazione di

una copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.


Si richiama inoltre

I'attenzione degli ufficiali dello stato civile sulla circostanza che, ai sensi del combinato disposto dei novellati

artt. 40 e 43 del DPR 445/2000, I'autocertificazione ovvero I'acquisizione diretta del dato o del documento presso

I'amministrazione certificante costituiscono gli strumenti ordinari utilizzabili ai fini di comprovare gli stati, Ie

qualità personali e i fatti di rilievo per i procedimenti di stato civile


Resta peraltro

fermo che ove il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un

Consolato italiano, debba procedersi all'acquisizione della certificazione prodotta dal paese straniero, legalizzata e

tradotta nei termini di legge
.

A tal riguardo e a titolo di esernpio il nulla-osta di cui all'art. 116

c.c. deve continuare ad essere acquisito nelle modalità ordinarie; a ciò si soggiunge, sempre ad esernpio,

che I'atto di notorietà, qualora esso sia previsto da accordi internazionali, quali quelli in atto tra il nostro

paese con gli U.S.A. (L. n.1195 del 1965) e l'Australia (L. n. 223 del 2002), che dispongono la validità di detto

documento in sostituzione del c.d. nulla-osta al matrimonio, resta da richiedere e accettare da parte dell'ufficiale

della stato civile competente.


Tanto definito, si forniscono ora i chiarimenti in ordine

all'acquisizione dei dati che rientrano nella procedura inerente ad un cambiamento di status, tenuto conto che in

tale ipotesi si applicano Ie disposizioni di cui all'art. 44, commi 1 e 2, del OPR 445/2000, che non sono state

modificate.

In particolare, in dette ipotesi resta fermo che I'estratto degli atti di stato civile, tenuti nei

registri depositati in Italia o presso i Consolati italiani, dovrà sempre essere acquisito d'ufficio da

parte dell'ufficiale della state civile procedente
, anche ai fini della successiva archiviazione, tenuto conto della

natura essenzialmente pubblicistica dell'atto da produrre, per il quale non è sufficiente che

I'accertamento del dato in esso contenuto possa essere effettuato solo nei casi dubbi o a campione.

In

dette ipotesi, I'ufficio emittente non è tenuto ad apporre sull'estratto I'apposita dicitura, in quanto

tale documento non è prodotto ad un soggetto privato e la sua acquisizione da parte di una pubblica

amministrazione è espressamente prevista dal citato art. 44. Invece, la dicitura da apporre al

documento è "Rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio", come indicato nelle

istruzioni (FAQ) pubblicate sui sito del Oipartimento della  funzione pubblica
href="http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/direttiva-n142011---direttiva-decertificazione/faq-domande

-frequenti.aspx">http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/direttiva-n142011---direttiva-

decertificazione/faq-domande-frequenti.aspx
, che contiene Ie prime risposte di chiarimento relative alla citata

Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

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Con

riquardo ai procedimenti di cambiamento di cognome elo di nome, in ordine all'attivita di competenza di codeste

Prefetture, di cui agli artt. 84 e segg. del DPR 396/2000, si richiama l'attenzione sulle suddette disposizioni, nei

termini suindicati.


Nel contempo è opportuno evidenziare che resta ferma, trattandosi di

procedure inerenti al "cambiamento di status", la necessità di acquisire direttamente dalle

amministrazioni certificanti, in base a quanta sopra esposto con riguardo all'art. 44 DPR 445/2000, I'estratto

dell'atto di nascita del soggetto interessato, tenuto conto anche della delicatezza degli effetti conseguenti ad una

richiesta accettata di cambiamento di tale dato identificativo della persona.


Si pregano Ie SS. LL.

di volere portare a conoscenza dei Sindaci quanto sopra comunicato e si ringrazia per la consueta fattiva

collaborazione."

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