Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese
Articolo 23 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo")
Dettagli della notizia
Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'articolo 23 del decreto - legge 9
febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo") :
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bsp; "Art. 23
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Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese
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1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, anche
sulla base dei risultati delle attivita' di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del
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decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo
e' autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare
l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli
adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto
di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
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a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione
vigente in materia ambientale;
b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata da un unico ente;
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c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in
relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche' all'esigenza di tutela degli interessi
pubblici e non dovra' comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
2. Il regolamento
di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata
in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che
sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.