Calendario scolastico regionale anno 2013/2014.

Deliberazione della Giunta Regionale21 maggio 2013, n. 974

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 13.06.13
  • Autore: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.80 dell'11.6.2013

Dettagli della notizia


L'URP  informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.80 dell'11 giugno 2013, è stata pubblicata la deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2013, n.974, con la quale è stato determinato il calendario scolastico regionale anno 2013/2014 nel modo seguente:



 



17 settembre 2013 inizio delle lezioni

09 giugno 2014 termine delle lezioni

28 giugno 2014 termine delle attività  educative nelle scuole dell'infanzia

- In tutte le scuole le lezioni saranno sospese, oltre che per le Festività  Nazionali citate in premessa,

anche per:

- Vacanze natalizie dal 23 dicembre 2013 al 6

gennaio 2014;

- Vacanze pasquali dal 17 aprile al 22 aprile

2014;

- 2 novembre 2013;

- 26 aprile 2014;



Ricorrenza del Santo Patrono (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o attività  educative e didattiche non si darà  luogo ad alcun recupero).

- Per la Scuola dell'Infanzia, nel periodo successivo al 9 giugno 2014, può essere previsto che, nell'ambito delle complessive attività  individuate dal Piano dell'offerta formativa, funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle famiglie.

- Nelle scuole primarie e secondarie il periodo delle lezioni è determinato in 204 giorni (203 se la Festa del Santo Patrono coincide con un giorno di lezione). Nelle scuole dell'infanzia il periodo delle attività  educative è determinato in 221 giorni (220 se la Festa del Santo Patrono coincide con un giorno di attività ).

- Le istituzioni scolastiche. nell'ambito dell'autonomia organizzativa loro riconosciuta dall'art. 5  del D.P.R. 8.3.1999. n° 275, possono disporre adattamenti al calendario scolastico stabilito dalla Regione in relazione alle esigenze derivanti dall'attuazione del proprio piano dell'offerta formativa, promuovendo al riguardo ogni forma utile di  raccordo con le altre istituzioni scolastiche operanti nel medesimo territorio e con gli enti locali, tenuti all'organizzazione dei servizi di supporto.

Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del disposto dell'art. 74, 3° comma, del D.Lgs. n° 297/1994 relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline ed attività , del disposto dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n° 275/99, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività  obbligatorie, nonchè, nell'una e nell'altra ipotesi, dalle disposizioni contenute nel contratto collettivo

nazionale di lavoro del comparto scuola. Si rappresenta, comunque, la necessità  di tener conto dell'eventualità  di eventi non previsti che comportino la sospensione del servizio scolastico, che, se dovuti a causa di forza maggiore, non danno luogo a recupero.

 



L'inizio delle lezioni può essere organizzato in modo tale da consentire lo svolgimento di corsi di recupero e di sostegno.

- Per consentire un'efficace programmazione del servizio scolastico, le relative deliberazioni dei Consigli di Circolo o di Istituto andranno assunte entro il 30 giugno 2013 e andranno notificate, oltre che agli Uffici periferici dell'Amministrazione Scolastica, al personale scolastico, agli alunni e alle loro famiglie, agli Enti Locali.


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