Calendario Venatorio regionale - annata 2011/2012

Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2011 n.1716

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 11.08.11
  • Autore: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 4 agosto 2011

Dettagli della notizia

L'URP comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 123 del

4 agosto 2011, è stata pubblicata la deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2011, n.1716, riguardante il

calendario venatorio regionale annata 2011/2012.







L'apertura

generale della stagione venatoria è fissata al 18 settembre 2011 e termina il 29 gennaio 2012, per i residenti

nella Regione. Per gli extraregionali, in possesso di autorizzazioni annuali o di permessi giornalieri degli ATC

pugliesi, l'esercizio venatorio è consentito da domenica 2 ottobre 2011 fino a domenica 08 gennaio 2012.

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La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto.



Non

costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l'orario consentito, per attendere ai

lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l'arma

sia scarica.



Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o

dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica.



Per l'esercizio

venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio l'uso del tesserino regionale.



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Tale tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare di esercitare la caccia in tutto il territorio

nazionale, nei modi e nei limiti previsti dalle normatve delle singole Regioni è rilasciato tramite il Comune

in cui risiede il richiedente, previa esibizione dei seguenti documenti in originale o in fotocopia, non autenticata,

degli stessi, che sarà acquisita dal precitato Comune:



a) Licenza di porto d'armi per uso di

caccia;



b) Certificato di residenza in carta libera o autocertificazione;



c)

Attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;



d) Attestazione

da cui risulti I'avvenuta stipula delIa polizza di assicurazione di cui all'art.23 lett. e) della L.R. 27/98.

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Il tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni alIa chiusura della stagione venatoria e comunque entro e non oltre

il 20 marzo 2012. La mancata consegna del precedente tesserino comporta I' esclusione dal rilascio del nuovo.

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Il titolare deve crocesegnare in modo indelebile, prima dell' inizio delIa giornata di caccia, la data nell'

apposito spazio delIa settimana del mese di riferimento nonche porre la sigla automobilistica dell' A TC in cui intende

cacciare e se regolarmente autorizzato dalla normativa vigente.

Per ogni giornata di caccia, I' intestatario

del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo I' abbattimento, in modo indelebile sugli spazi all'uopo

destinati, il numero e Ie specie di capi di selvaggina stanziale abbattuta.

Per quanto riguarda la selvaggina

migratoria, il cacciatore deve segnare i capi complessivamente abbattuti alla fine della giornata di caccia.

I

Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente alIa Provincia competente per territorio I'elenco dei tesserini rilasciati con

Ie relative matrici.

I Comuni provvederanno a trasmettere i tesserini regionali ritirati all' Osservatorio

Faunistico regionale di Bitetto, entro il 31 marzo 2012.

Le Province sono tenute a comunicare all' Assessorato

regionale alla Caccia, entro e non oltre it 28 marzo 2012 il numero dei tesserini rilasciati.

La tassa di

concessione regionale, fissata nella misura pari ad € 84.00(ottantaquattro/00), deve essere versata suI c/c postale

n°060225323, intestato a "Regione Puglia - Servizio Tesoreria - Bari ¬Tasse di concessione regionale" ,

causale: "Tasse di concessione venatoria regionale - codice 1102".

La tassa di concessione è

soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare

I' attività venatoria.

Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno

il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emanazione delIa licenza. A partire dall'anno successivo a quello

del rilascio o rinnovo delia licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e

regionale devono essere effettuati In concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici

giorni dalla data di rilascio-rinnovo della licenza conservando Ie ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in

corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio delIa licenza di

caccia.

Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in tempi successivi alIa scadenza annuale, questi

avranno validità non di dodici mesi, ma sino alIa prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio delIa

licenza.

La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria

esclusivamente alI'estero.



La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che

rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria.

La tassa di

rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante I' anno.

Ai cacciatori residenti in

Regione è consentita l' attività venatoria ai sensi delIa L.R. n. 27/98, cosi' come modificata dalla

L.R. n. 12 del 29.07.2004.

Ai cacciatori extraregionali, in possesso dell' autorizzazione annuale, è

consentita l'attivita venatoria alIa sola fauna migratoria nell' ATC autorizzato e per un massimo di 20 giornate, a

partire dal 02 ottobre 2011 e fino al 08 gennaio 2012.

Ai cacciatori residenti in Regione a cui sono rilasciati

i permessi giornalieri per la caccia alIa fauna stanziale in altra provincia della Regione è consentito I'

esercizio venatorio a partire dalla terza domenica di settembre.

Ai cacciatori extraregionali a cui sono

rilasciati i permessi giornalieri è consentito I' esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria a

partire dal 02 ottobre 2011 e fino al 08 gennaio 2012.

Resta comunque ferma la necessità che il numero

dei permessi annuali e giornalieri, rilasciabili ai cacciatori extraregionali, non possa e non debba superare in alcun

modo la percentuale massima del 4% (L.R. n.12/2004, art. 3 - comma 5) dei cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C.

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