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Articolo 5 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo")

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Per

opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'articolo 5 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5

("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"):

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1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui

all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente del Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono

rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a

quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Nella modulistica e' inserito il richiamo alle

sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di

false dichiarazioni.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di

anagrafe ovvero inviate con le modalita' di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al

comma 1, effettua, previa comunicazione al comune di provenienza, le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle

iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.

4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti

al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze

con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto e' emerso alla competente autorita' di pubblica

sicurezza.

5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma

1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro

per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio

1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il

presente articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti

negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresi' che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla

dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non e' stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis

della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con

esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione,

ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.

6. Le disposizioni del presente articolo

acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente

decreto."





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