Circolare 27 Ottobre 2020 del Ministero dell'Interno

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Applicabilità alle sedute di giunta e...

  • Categoria: Sanità
  • Data: 29.10.20
  • Autore: Ministero dell'Interno

Dettagli della notizia

L'URP informa che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha emanato, in data 27.10.2020, la Circolare recante: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Applicabilità alle sedute di giunta e consiglio comunale, inviata ai Prefetti della Repubblica.

Per opportuna conoscenza, si riporta il testo della succitata circolare ministeriale:

 

Sono pervenute alcune richieste di parere in merito all’applicabilità alle riunioni degli organi collegiali degli enti locali della disposizione di cui all’art. 1, lett. d), punto 5, del D.P.C.M. 18 ottobre 2020, con la quale si stabilisce, tra l’altro, che “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza salvo la sussistenza di motivate ragioni”.

A riguardo della questione interpretativa sottoposta si rassegnano le sotto estese considerazioni.

Come noto l’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 ha stabilito che “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”

Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, all’art. 1 comma 3, ha disposto la proroga al 15 ottobre 2020 delle disposizioni indicate nell’allegato al decreto stesso. Tra le norme prorogate è compreso anche l’art 73 citato.

Infine, il D.L.7 ottobre 2020 n. 125, in corso di conversione, all’art. 1 comma 3, ha modificato l’art. 1 comma 3 lettera a) del citato D.L. n. 83/2020 sostituendo le parole “15 ottobre 2020”, con “31 gennaio 2021”

Pertanto fino a tale data è vigente la previsione di cui al citato art. 73 e le riunioni degli organi collegiali possono essere tenute in modalità da remoto anche se non disciplinata dal relativo regolamento.

E’ intervenuto successivamente il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, con il quale, come già precisato, viene stabilito che nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. Tale previsione è stata confermata da ultimo nell’art. 1, comma 9), lettera o) del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

Ad avviso di questo Dipartimento nell’espressione “riunioni delle pubbliche amministrazioni” non sembrano annoverabili quelle degli organi collegiali di promanazione elettiva. Infatti, vanno tenuti presenti, ai fini della individuazione del perimetro applicativo della disposizione introdotta dal menzionato D.P.C.M. 18.10.2020, i principi di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione attraverso cui si svolge l’azione della pubblica amministrazione degli enti locali. Ai consigli e alle giunte di questi ultimi sono, evidentemente, attribuite esclusivamente funzioni deliberative nonché di indirizzo e di controllo.

Conseguentemente, la disciplina emergenziale cui deve farsi riferimento al fine di stabilire le modalità con le quali possono svolgersi tali riunioni, resta quella recata nella disposizione del menzionato art. 73, che dà facoltà agli enti locali di tenere le sedute con la modalità della videoconferenza, anche laddove ciò non sia previsto dal relativo regolamento di funzionamento dell’organo collegiale, purché sia assicurata l’osservanza delle misure tecniche indicate nella medesima disposizione, idonee a garantire la trasparenza, la tracciabilità, la pubblicità e la regolarità della riunione, attraverso la regolamentazione provvisoria demandata al presidente del consiglio, ove previsto, o al sindaco.

Ciò posto, in considerazione dell’attuale andamento della diffusione del contagio da COVID-19, fermo restando che non si riscontra un obbligo normativo, l’ente locale deve valutare con attenzione l’opportunità di tenere le sedute dei consigli e delle giunte, così come le riunioni degli organismi interni ai consigli, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo, da remoto e non in presenza, assicurando la pubblicità della seduta degli organi assembleari.

Va, infine, rammentato che, nel caso in cui non si ricorra alla modalità della videoconferenza e la riunione si svolga in presenza, devono essere messe in atto tutte le misure anticontagio che prevedono l’obbligo del distanziamento interpersonale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personali sia per i partecipanti alla seduta che per il pubblico eventualmente ammesso ad assistervi.

Le SS.LL. vorranno partecipare il contenuto della presente circolare agli enti locali delle rispettive province."

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