Circolare 9 Novembre 2020 del Ministero dell'Interno

COVID-19 - prevenzione dei fenomeni di assembramento.

  • Categoria: Sanità
  • Data: 10.11.20
  • Autore: Circolare 9 Novembre 2020 del Ministero dell'Interno

Dettagli della notizia

L'URP informa che il Ministero dell'Interno ha emanato, in data 9 novembre 2020, con nota prot. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ., la Circolare recante: "COVID-19 - prevenzione dei fenomeni di assembramento", invia ai Prefetti della Repubblica.

Per opportuna conoscenza, si riporta qui di seguito il testo della succitata Circolare Ministeriale:

"Nel recente fine settimana, in diverse località del Paese si sono registrate situazioni di particolare assembramento , in occasione delle quali è stata anche riscontrata una percentuale non irrilevante di inosservanza dell'obbligo di utilizzo delle mascherine.

In relazione a tanto, e nella prospettiva di far sì che tale fenomeno venga significativamente a diminuire in corrispondenza dei prossimi fine settimana, si ritiene necessario che le SS.LL. vogliano convocare in via d'urgenza una riunione del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicw-ezza pubblica al duplice scopo di programmare controlli più sen-ati da un lato, e, dall'altro·, concordarecon i Sindaci più idonee modalità di applicazione dell'art. 1, comma 4 del d.P.C.M. del 3 novembre u.s., concernente l'interdizione di strade o piazze potenzialmente interessate da siffatto fenomeno.

Al riguardo , si fa presente che, con precedente circolare del 20 ottobre 2020, è stato chiarito che l'applicazione della misura dell'interdizione di strade e piazze può anche avvenire attraverso un contingentamento degli accessi, secondo un principio di proporzionalità che potrà essere seguito anche ai fini dell'attuazione della disposizione così come rifonnulata, in senso ancor più stringente, dal vigente d.P.C.M..

Inoltre, va rilevato come possa contribuire a una più efficace prevenzione degli assembramenti il ricorso da parte dei Sigg.ri Sindaci alla misura recata dall'art. 1, comma 9 del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74.

Tale disposizione, infatti, consente, con provvedimento dell'autorità sindacale, la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di almeno unmetro.

Anche il ricorso a tale potere provvedimentale, il cui esercizio non è inquadrabile nell'art. 54 TUEL, potrà nondimeno essere oggetto di confronto nell'ambito della suddetta riunione di Comitato, avuto riguardo aJla generale funzione di monitoraggio dell'applicazione dell'intero corpus delle misure anticontagio demandata ai Prefetti dall'art. 13 del d.P.C.M. del 3 novembre 2020.

Si pregano le SS.LL. di voler far conoscere allo scrivente Gabinetto l'esito delle riunioni e le eventuali criticità in quella sede emerse, informandone contestualmente il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che legge per conoscenza.

Si ringrazia per l'attenzione e si resta in attesa dei richiesti elementi."

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