Cittadinanza - Trasferimento ai Prefetti della competenza ad emanare i provvedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio

Direttiva 7 marzo 2012 del Ministero dell'Interno

Dettagli della notizia

L'URP comunica che il Ministero dell'Interno ha emanato, il 7 marzo 2012,  direttiva in merito al

trasferimento ai Prefetti della competenza ad emanare i provvedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio, il

cui testo si trascrive di seguito per opportuna conoscenza.


"II consistente e perdurante aftlusso di

cittadini stranieri nel territorio nazionale ha prodotto, tra gli altri effetti, un sensibile incremento dei procedimenti

di conferimento della cittadinanza, sia per matrimonio che per residenza, assegnati dalla legge alia competenza dello

Stato e, per esso, del Ministero dell' intemo, a motivo della rilevanza degli interessi pubblici da tutelare, inerenti

anche alla sicurezza nazionale, e della conseguenziale peculiarita degli adempimenti istruttori.

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E' ragionevole presumere che negli anni a venire il fenomeno tomerà a crescere, atteso

che gli indicatori demografici e socio-economici relativi alla popolazione straniera residente nel territorio nazionale

prefigurano uno scenario di rapido ampliamento della platea dei soggetti in possesso dei requisiti di legge necessari

all' acquisto della cittadinanza italiana.


In altri termini, sono in aumento sia i nuclei

familiari interamente composti da immigrati che presentano istanze di cittadinanza e sia i figli delle prime generazioni

di immigrati giunti in Italia che, in questi anni, stanno conseguendo la maggiore età dopo un periodo ininterrotto

di permanenza nel nostro Paese di 18 anni.



Al fine di migliorare l'efficacia della azione

amministrativa, e giocoforza per l' Amministrazione dell'interno continuare a percorrere la strada delIa

razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione e dei massicci investimenti sulla

tecnologia informatica e telematica, senza trascurare ogni altra innovazione possibile sotto il profilo organizzativo e

delle procedure.


Nel quadro delle misure da attivare nell'immediato, sono da considerare

oramai maturi i tempi perche la competenza ad emanare i provvedimenti in questione. finora concentrata

nell'autorità politica, transiti alla dirigenza, in conformità alle disposizioni che regolano la

separazione tra compiti di direzione politica e di direzione amministrativa.


Nessuna

variazione di competenza è ipotizzabile in ordine ai decreti di concessione di cui all' art. 9 delIa legge 5

febbraio 1992. n. 9, caratterizzati da una valutazione discrezionale di opportunità che implica l' accertamento

di un interesse pubblico accanto al riconoscimento dell'interesse privato del richiedente allo status civitatis. A tal

punto il legislatore ha ravvisato in questa tipo di atti un'espressione della funzione politico-amministrativa da

inserirli nel ristretto novero di quelli che. ai sensi dell' art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, debbono assumere

la forma del decreto del Presidente della Repubblica.

Nulla osta, invece,  che i provvedimenti di

acquisto o di diniego della cittadinanza iure matrimonii di cui agli artt. 7 e 8 delIa legge n. 91 siano trasferiti

alla competenza delia dirigenza amministrativa, trattandosi, con l'eccezione di cui si dirà in seguito, di arti

privi di valutazione discrezionale e tanto più di valenza "politica", da emanarsi una volta accertate la

sussistenza o meno dei requisiti prescrirti (art. 5 della legge n. 91) e l'assenza o meno di determinati

pregiudizi penali (art. 6. lett. a) e b), della medesima legge).

La competenza rimarrà in capo al

Ministro dell' interno nella sola ipotesi in cui, durante I' istruttoria. vengano in considerazione ragioni inerenti

alla sicurezza della Repubblica (art. 6, lett. c), delIa legge n. 91).

E ciò innanzitutto perche, nella

fattispecie, la preclusione all'acquisto della cittadinanza non è ancorata all' oggettività di una

sentenza di condanna. come avviene per Ie altre cause preclusive della cittadinanza iure matrimonii, ma ad un giudizio

latamente discrezionale circa la compatibilitàdi atti, comportamenti ecc. dell'aspirante cittadino con interessi

vitali della Nazione.



In secondo luogo perche durante I' istruttoria occorre chiamare in causa il

Consiglio di Stato in sede consultiva. Come noto, a termini di legge, il parere dell' Alto Consesso deve essere

richiesto dal Ministro dell' iritemo, ragion per cui il provvedimento finale. non importa se di accoglimento o di

diniego. non puòche ricadere nella sfera del Ministro medesimo. Sarebbe improprio, infatti. che fosse il dirigente

ad adottare l'atto finale, quando nella fase istruttoria è intervenuto il Ministro con atto rientrante nelle

funzioni di indirizzo politico-amministrativo.

Tale orientamento è confonne alle posizioni

già espresse dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria e confermate in sede consultiva: lo si ritiene

valido anche alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 94/2009 all"art. 5 della legge n. 91.

/>


Tanto premesso, si dirama la seguente direttiva.


A) Sono

attribuiti alla competenza del Prefetto l' accoglimento dell' istanza di acquisto della cittadinanza iure matrimonii

presentata dal coniuge straniero legalmente residente in !talia e la sua reiezione per i motivi ostativi di cui aIle

lettere a) e b) dell'art. 6 della legge n. 91/1992.

Qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'

estero, l'organo competente a conferire o denegare la cittadinanza è, invece, il Capo del Dipartimento per

Ie libertà civili e l'immigrazione.

Il nuovo assetto di competenze opererà a decorrere dal 1

giugno 2012, in modo da dare il tempo aile SS.LL. e al Dipartimento per Ie libertà civili e l'immigrazione di

apportare Ie necessarie rimodulazioni all' organizzazione degli uffici e aIle procedure in uso.

B) Con

riferimenro alle medesime istanze di cui al punto A), resta ferma la competenza del Ministro dell'intemo a denegare

l'acquisto della cittadinanza per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi della lett. c) dell' art. 6

della legge n. 91 o ad accogliere l'istanza se il Consiglio di Stato ritiene che Ie dette ragioni non sussistono.



C) II Dipartimento per Ie libertà civili e I'immigrazione sovraintenderà alla fase di

transizione al nuovo assetto di competenze e costituirà il referente delle SS.LL. per qualsiasi esigenza. In tale

veste, emanerà Ie necessarie disposizioni attuative della presente direttiva e fornirà anche attraverso

incontri suI territorio o in sede centrale, tutta la necessaria collaborazione per l' aggiomamento del personale

delle Prefetture¬Uffici territoriali del Govemo.





La presente direttiva ha come ratio

I'ulteriore snellimento dei procedimenti di acquisto delia cittadinanza iure matrimonii attraverso l'accorpamento nel

Prefetto della responsabilità procedimentale e di quella provvedimentale dei medesimi.

Sotto un altro

angolo visuale, essa costituisce parte sostanziale delle politiche di integrazione di quegli stranieri che, attraverso il

vincolo coniugale, entrano a far parte a pieno titolo della comunità nazionale, con ciò assumendo

l'impegno al rispetto, aIl'adesione e alIa promozione dei valori posti a fondamento delIa Repubblica italiana.

/>
In tal senso, rafforzare la responsabilità complessiva del Prefetto nei procedimenti in questione e

circostanza che qualifica ulterionnente tale figura e il suo ruolo di rappresentante dello Stato suI territorio.

/>
Si confida, quindi, che Ie SS. LL. dedichino particolare cura alla puntuale applicazione della direttiva e alIa sua

diffusione ai Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di competenza."



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