Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale - Regolamento ai sensi dell'art. 28 della L. R. 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii..

Regolamento Regionale 15 ottobre 2009, n. 24

Dettagli della notizia

L'URP  segnala che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 21 ottobre 2009, è stato

pubblicato il Regolamento Regionale 15 ottobre 2009, n.24, avente ad oggetto:"Comitato regionale per la

valutazione di impatto ambientale - Regolamento ai sensi dell'art. 28 della L. R. 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii..

"



L'articolo 2, che qui di seguito si trascrive, del suddetto

regolamento stabilisce quali sono le competenze del Comitato.



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                                          "Art. 2.

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                   FUNZIONI DEL COMITATO



1. Ferme restando le competenze dell'Ufficio V.I.A.

in merito all'istruttoria amministrativo-istituzionale dei progetti, opere ed interventi assoggettati alle procedure di

cui alla L.R. n.11/2001 e ss.mm.ii. il Comitato è, nell'ambito regionale, l'organo tecnico istruttorio per la

formulazione dei pareri regionali nell'ambito delle procedure di V.I.A. nazionali, le richieste di procedure di V.I.A.

regionale e di verifica di assoggettabilità a V.I.A. con valutazione di incidenza ambientale e, su richiesta

dell'Ufficio V.I.A., esprime parere anche sui progetti assoggettati alla procedura di Verifica preliminare.


                                    



2. Le competenze del Comitato comprendono:



a) l'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché

della documentazione tecnica a corredo (S.I.A.);

b) l'individuazione e la quantificazione degli impatti

diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (il suolo, il sottosuolo, le acque, l'aria, il

paesaggio) e sugli elementi che ne fanno parte (l'uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio, i beni materiali,

il patrimonio culturale) e le interazioni tra questi; la valutazione delle misure proposte per eliminare o mitigare gli

impatti negativi previsti; ) la valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità ambientale dei

progetti, proposti dal proponente;

c) l'analisi dei contenuti di tutte le osservazioni, delle controdeduzioni,

dei pareri e quant'altro afferente il progetto in esame. e di tutta la documentazione agli Atti;

d)

l'esposizione e la discussione, in sede plenaria, dei contenuti salienti di tale documentazione;

e) la

formulazione di un parere sull'impatto ambientale del progetto, opera od intervento proposto.



Sulla

base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato

"Giudizio di compatibilità ambientale".








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