Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese
Articolo 37 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo")
Dettagli della notizia
Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'articolo 37 del
decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"):
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bsp; Art. 37
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Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al
registro delle imprese
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1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di
entrata in vigore del
presente decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle
imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29
novembre 2008, n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno
2012.