Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni

Articolo 6 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo")

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 10.02.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'articolo 6 del decreto - legge 9 febbraio 2012

n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"): 

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             "Art. 6



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Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni




1. Sono

effettuate esclusivamente in modalita' telematica in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni:

a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di

documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto

del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonche' dal testo unico delle leggi per la disciplina

dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al

regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

c) le

comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto

di matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;

d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui

all'articolo 1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Con uno o piu' decreti del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c).

3. Con

uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per

l'attuazione del comma 1, lettera d)."

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