Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada

Art.31 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della competitività ")

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo

dell'art.31 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo

delle infrastrutture e della competitività"): 









/>










/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;    "Art. 31

Contrasto della contraffazione dei contrassegni

relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per i  danni derivanti dalla

circolazione dei veicoli a motore su strada



1. Al fine di contrastare la contraffazione dei

contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti

dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, definisce le modalita' per la progressiva

dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o

telematici, anche in collegamento con banche

dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli,

dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della

strada, di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo definisce

le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua

entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione.

2. Il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma

periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilita'

civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari

l'inserimento dei veicoli nell'elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico

nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il

predetto elenco e' messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di

residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma

si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. La

violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli puo'

essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature

e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di

circolazione, approvati o omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il

controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonche' attraverso altri sistemi per la registrazione

del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con

sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della

riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti

illecito amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione.

Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi e'

l'obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il

Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a

distanza, nell'ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita' di attuazione del presente

comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica."





Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.

X
Torna su