Contributi per la redazione dei piani urbanistici generali

articolo 42 della legge regionale n.34/2009

Dettagli della notizia

L'URP   rende noto che l'articolo  42 della legge regionale 31 dicembre 2009,

n.34 (("Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012

della Regione Puglia
"), ha modificato l'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1974, n. 31

(Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), già  integrato dall'art.30 della L.R.

n.16/97.


  


Per opportuna conoscenza si trascrive di seguito il testo del suddetto articolo

42.


  


                                                                                           Art. 42

Legge regionale 20 agosto

1974, n. 31 - Contributi per la redazione

dei piani urbanistici generali



/>


1. All'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di

alcuni strumenti urbanistici), come integrato dall'articolo 30 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16, sono

aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"L'erogazione dei contributi concessi per la redazione dei piani

urbanistici generali (PUG) è così disposta:

a) 40 per cento all'adozione del documento programmatico

preliminare;

b) 30 per cento all'adozione del PUG;

c) 30 per cento all'approvazione del PUG.

/>


Per detti piani, il termine di cui al primo comma dell'articolo 3 deve essere riferito a ciascun

provvedimento di cui alle lettere a), b) e c).".



 

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