D.G.R. n. 1372/2017. Approvazione dello schema di protocollo d’intesa da sottoscriversi tra Regione, ASL e Ufficio Scolastico Regionale per la somministrazione di farmaci in orario scolastico

Dettagli della notizia

L'URP  informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.128 del 4 ottobre 2018, è stata pubblicata la Determinazione del Direttore Regionale Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti 25 settembre 2018, n. 14, con la quale è stato approvato lo “Schema di Protocollo di Intesa per un approccio omogeneo ed integrato da attuare in caso di necessità di somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico”.

 

L'ambito di applicazione del Protocollo d'intesa,riguarda esclusivamente la somministrazione dei farmaci in ambito e orario scolastico per la quale non sia richiesto il possesso di abilitazioni specialistiche di tipo sanitario o discrezionalità tecnica da parte del personale scolastico, come previsto dalle raccomandazioni del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della salute del 25.11.2005.

I farmaci vengono somministrati in ambito scolastico esclusivamente: quando la somministrazione non può avvenire al di fuori dell'orario scolastico e la omissione può causare danni alla salute dello studente o della studentessa.

 

Su richiesta scritta dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale corredata da prescrizione del Medico curante secondo la modulistica allegata alla presente intesa. Resta prescritto 'il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso o al Servizio Nazionale 118 nei casi di emergenza o comunque nei casi che richiedono conoscenze di tipo specialistico o discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.

 

La somministrazione del farmaco in ambito e orario scolastico, di cui all'art. 3 dello schema di protocollo d'intesa, può essere effettuata, previa intesa con la scuola e secondo le modalità indicate nello schema di protocollo d'intesa:

1. dai Genitori o Esercenti la responsabilità genitoriale;

2. in autosomministrazione dall'alunno stesso, se maggiorenne, o autorizzato dai Genitori, se minorenne;

3. dalle persone che agiscono su delega formale dei Genitori stessi, quali familiari o persone esterne delegate dalla famiglia;

4. da personale delle istituzioni scolastiche che abbia espresso per iscritto la propria disponibilità, e che sia stato informato sul singolo caso specifico, su delega formale dei Genitori/Tutori ed autorizzato dal Dirigente Scolastico;

5. dal personale del Servizio Sanitario Regionale (SSR), su richiesta d'intervento, in relazione alla particolarità della condizione dell'alunno che non dovesse consentire la somministrazione di farmaci da parte di personale non sanitario.

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