Dati di tipo aperto e inclusione digitale
Articolo 9 del Decreto - legge 18 ottobre 2012, n.179 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"
Dettagli della notizia
Per opportuna conoscenza si trascrive
di seguito il testo dell'articolo 8 del Decreto - legge 18 ottobre 2012, n.179 ("Ulteriori misure urgenti per
la crescita del Paese"), riguardante i Dati di tipo aperto e inclusione
digitale.
" Art. 9
Dati di tipo aperto e
inclusione digitale
1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente:
«Art. 52 (Accesso telematico e
riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni). - 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il
riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni
del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Entro 120
giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto-legge, le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione
«Trasparenza, valutazione e merito» i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso
telematico il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei metadati in loro possesso.
2. I dati e i
documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come
dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. L'eventuale adozione di una licenza di cui
al citato articolo 2, comma 1, lettera h), e' motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.
3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che
comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2,
prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e
giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.
4. Le attivita' volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni
rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente
Codice.
6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri
o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un' Agenda nazionale in
cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un
rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto e' pubblicato in formato aperto sul
sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente
le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e
dei dati, le procedure e le modalita' di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo
di rendere il processo omogeneo a livello
nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.
8. Il Presidente del
Consiglio o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di
attuazione delle disposizioni del presente articolo.
9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente
articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente»;
b)
l'articolo 68, comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Agli effetti del presente decreto legislativo si
intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e
neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
b) dati di tipo aperto,
i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne
permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita' commerciali;
2) sono accessibili attraverso le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati
aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono
provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi
disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.
L'Agenzia per l'Italia
digitale puo' stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi,
trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali.».
2. All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera n), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserita la
seguente:
«n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;».
3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui
all'articolo 52, comma 1, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, sono pubblicati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge. Con riferimento ai documenti e ai dati gia' pubblicati, la disposizione di cui all'articolo 52, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova applicazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
4. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' a
tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite
sistemi informativi o internet»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 4 e' aggiunto in fine il
seguente periodo: «L'Agenzia per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni,
nel rispetto della normativa internazionale.»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
5. I
datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio
destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.».
5. All'articolo 4, comma 3,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: «quantita' di lavoro» sono inserite le seguenti parole:
«,
anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo
1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' adottata dall'Assemblea
generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».
6. Al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, dopo
la parola: «partecipazione» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi di uguaglianza e di
non discriminazione»;
b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della
legge 9 gennaio 2004, n. 4»;
c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di
disabilita' personale, applicando i criteri di accessibilita' definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11
della legge 9 gennaio 2004, n. 4.»;
d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: «siano» e'
inserita la seguente: «accessibili,»;
e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: «per via
telematica» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilita' di cui
all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,»;
f) all'articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola:
«conformita'» sono inserite le seguenti: «ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo
11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,».
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli
obiettivi di accessibilita' per l'anno corrente. La mancata pubblicazione e' altresi' rilevante ai fini della
misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.
8. Gli interessati che
rilevino inadempienze in ordine all'accessibilita' dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ne fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agenzia per l'Italia
digitale. Qualora l'Agenzia ritenga la segnalazione fondata, richiede l'adeguamento dei servizi assegnando un termine
non superiore a 90 giorni.
9. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la mancata
pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 5:
a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili;
b) comporta responsabilita' dirigenziale e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
ferme restando le eventuali responsabilita' penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.