Decisione della Commisisone del 25 giugno 2010 sull'attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici

  • Categoria: Tutte le notizie | Sanità
  • Data: 30.11.-1
  • Autore: Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 ° luglio 2010 - L 166/2

Dettagli della notizia

L'URP  

informa che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 ° luglio 2010 - L 166/2, è stata pubblicata la

decisione della Commisisone del 25 giugno 2010 sull'attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di

sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici.


Si trascrive di

seguito il testo degli articoli 1-2-3-4-5-6 della decisione

suddetta.



                                                                                            "Articolo

1


Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le autorità  competenti concludano gli

accordi adeguati con le organizzazioni per l'osservazione e l'inallamento degli uccelli selvatici, con le

organizzazioni di cacciatori ed altre organizzazioni pertinenti, al fine di accertarsi che dette organizzazioni siano

tenute a notificare alle autorità  competenti il più rapidamente possibile gli eventuali casi di mortalità  anomala o

focolai importanti della malattia negli uccelli selvatici, in particolare quelli

acquatici.




                                                                               Articolo

2


1. Immediatamente dopo il ricevimento della notifica di cui all'articolo 1 da parte dell'autorità 

competente, e ogniqualvolta non venga individuata nessuna altra causa manifesta di malattia diversa dall'influenza

aviaria, gli Stati membri assicurano che l'autorità  competente dipsonga:


a) la raccolta di adeguati

campioni da volatili morti e, se possibile, da altri volatili che abbiano avuto contatti con i volatili

morti;


b) l'analisi di laboratorio di tali campioni per l'individuazione del virus dell'influenza

aviaria.


2. Le procedure di campionamento e di analisi vanno eseguite in conformità  dei capitoli da II

a VIII del manuale diagnostico per l'influenza aviaria di cui alla decisione 2006/437/CE.


3. Gli

Stati membri informano la Commissione qualora le analisi di laboratorio di cui al paragrafo 1, lettera b) abbiano esito

positivo per il virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità 

(HPAI).



                                                                                         Articolo

3


I programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici che gli

Stati membri sono tenuti ad attuare a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE, devono rispettare

gli orientamenti contenuti nelgi allegati I e II della presente

decisione.



                                                                                   Articolo

4


Ferme restando le prescrizioni della legislazione dell'Unione, l'autorità  competente deve

garantire che tutti i risultati, positivi e nagativi, dei test sierologici e virologici per l'individuazione

dell'influenza aviaria effettuati nell'ambito dei programmi di sorveglianza per il pollame e per gli uccelli selvatici

siano riferiti alla Commissione con scadenza semestrale. I rislutati vanno trasmessi attraverso il sistema on line della

Commissione entro il 31 luglio di ogni anno per i sei mesi precedenti (dal 1 ° gennaio al 30 giugno) ed entro il 31

gennaio di ogni anno per i sei mesi precedenti (dal 1 ° luglio al 31

dicembre).



                                                                                     Articolo

5


Le decisioni 2005/731/CE e 2007/268/CE sono

abrogate.



                                                                                      Articolo

6


Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


  

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