Decisione della Commissione del 7 gennaio 2010 relativa ai requisiti di sicurezza che devono essere rispettati dalle norme europee relative ai dispositivi di bloccaggio a prova di bambino, installati dai consumatori, per finestre e ...
a norma della direttiva 2001/95/CE del parlamento e del Consiglio.
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L'URP segnala che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dell'8 gennaio 2010 L/4/91, è stata pubblicata la
decisione della Commissione del 7 gennaio 2010 relativa ai requisiti di sicurezza che devono essere rispettati
dalle norme europee relative ai dispositivi di bloccaggio a prova di bambino, installati dai consumatori, per finestre e
porte finestre, a norma della direttiva 2001/95/CE del parlamento e del
Consiglio.
Per dispositivo di bloccaggio installato dal consumatore,
si intende "un dispositivo che blocca o limita a una posizione predeterminata l'apertura di una finestra o di una
porta finestra. Tale dispositivo è progettato per essere installato a posteriori dal consumatore sulle finestre o porte
finestre."
A prova di bambino o proteggi bambino, si intende "un
dispositivo che non può essere disinserito da un bambino di età inferiore a 51
mesi."
"I dispositivi di bloccaggio per finestre e porte finestre devono
essere costruiti in maniera da rimanere a prova di bambino e resistere all'usura dovuta alla continua apertura e
chiusura, sotto carico o meno, nonchè all'invecchiamento e all'esposizione a qualunque condizione meteorologica come
sole, pioggia, neve, ghiaccio, umidità , temperature sia elevate che basse e
vento.
I dispositivi devono resistere agli impatti accidentali senza rompersi per
tutta la loro durata di vita.
Per raggiungere l'obiettivo prefissato i
dispositivi devono limitare la distanza di apertura fra la cornice e il battente della finestra in modo che la distanza
massima di apertura impedisca il passaggio di un bambino: è necessario tenere particolarmente in considerazione le
abilità di sviluppo e le misure antropometriche di bambini di diversa età ."