DECRETO LEGGE 14 OTTOBRE 2019 N.111 IN MATERIA AMBIENTALE

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L'URP  informa che nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.241 del 14.10.2019, è stato pubblicato il Decreto - legge 14 ottobre 2019 n.111, recante:"Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previstyi dalla direttiva 2008/50/ce sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto - legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229."

Per opportuna conoscenza, si riporta il testo degli articoli 1, 6 e 7 del succitato decreto - legge:

 

                                                            "Art. 1

Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualita' dell'aria

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e gli altri  Ministri interessati, e' approvato il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento qualita' dell'aria in cui sono individuate le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e  piena attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 e contrastare i cambiamenti  climatici e sono identificate le risorse economiche disponibili a  legislazione vigente per ciascuna misura con la relativa tempistica attuativa.

2. Ciascuna amministrazione pubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, conforma le  attivita' di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi di  contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria.

 

                                                             Art. 6

                                            Pubblicita' dei dati ambientali

1. In attuazione delle previsioni della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, fermo restando il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli e associati di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle informazioni ambientali, i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, 33, e i concessionari di servizi pubblici pubblicano, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 40 del medesimo decreto 'legislativo, anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dai medesimi ai sensi della normativa vigente.

2. Ai fini di cui al comma l, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualita' dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico pubblicano in rete le informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le attivita' di cui ai commi l e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono acquisiti, con modalita' telematica, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 'con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il medesimo Istituto provvede, altresi', sulla base di una specifica convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata "Informambiente", anche nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente".

5. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

                                                                      Art. 7

                                      Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina

1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura di cui all'articolo 4, comma l, lettere d) ed e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati 'alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, e' riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto „secondo l'ordine , di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente non sia monouso.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalita' per l'ottenimento del contributo nonche' per la verifica dello svolgimento dell'attivita' di vendita per un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo. 3.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

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