Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 recante:  «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertame...

Art.4 "Fiscalità  locale"

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 04.05.12
  • Autore: Gazzetta Ufficiale N. 99 del 28 Aprile 2012

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza si

riporta di seguito il testo dell'articolo 4 del Testo del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 coordinato con la legge

di conversione 26 aprile 2012, n. 44 recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni

tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento
.».


 




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                   &

nbsp;                   &n

bsp; Art. 4





/>
                   &

nbsp;          Fiscalita' locale



1. All'articolo 14,

comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al primo periodo, le parole: « 31 dicembre » sono

sostituite dalle seguenti: « 20 dicembre ». (( All'articolo 14, comma 6, del medesimo decreto legislativo n.

23 del 2011, le parole: « agli articoli 52 e 59 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 52

». ))

(( 1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' aggiunto, in

fine, il seguente periodo: « Sui

contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo,

/>
qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non

si applicano le  imposte di registro e di bollo ». ))

(( 1-ter. All'articolo 9 del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n.  23, sono apportate le seguenti modificazioni: ))

(( a) al comma 8 sono

aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «  Sono altresi' esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui



all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.  557, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani  di cui

all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto  nazionale di statistica (ISTAT). Le province autonome di

Trento e di  Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale  siano assoggettati

all'imposta municipale propria nel rispetto del  limite delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8,

del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla legge 22 dicembre 2011, n.

214, ferma restando la facolta' di

introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo

/>
80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  31 agosto 1972, n. 670, e successive

modificazioni »; ))

(( b) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «

Sono

comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative  addizionali, ove dovute, gli immobili esenti

dall'imposta municipale  propria ». ))

(( 1-quater. All'articolo 6 del decreto legislativo 14

marzo

2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: ))

(( a) al comma 1, alinea, le parole

da: « 17, comma 2, » a: « in

modo tale da » sono sostituite dalle seguenti: « 52

del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i  comuni, nella disciplina

dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1,  comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche

»; ))

(( b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. A decorrere

dall'applicazione

dell'imposta municipale propria, in via

sperimentale, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre

/>
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, e successive

modificazioni, l'imposta di scopo si  applica, o continua ad applicarsi se gia' istituita, con riferimento 

alla base imponibile e alla disciplina vigente per tale tributo. Il  comune adotta i provvedimenti correttivi

eventualmente necessari per  assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a  151

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296». ))

(( 1-quinquies. A decorrere dall'anno 2012,

entro trenta giorni

dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa

/>
all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone

fisiche, i comuni sono obbligati a

inviare al Dipartimento delle

finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie

/>
delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico

www.finanze.gov.it. ))

2. Le

disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro  la responsabilita' civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a  motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17 del decreto  legislativo 6

maggio 2011, n. 68, si applicano, (( in deroga  all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 )),

su  tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni  emanate prima dell'approvazione del

presente decreto.

(( 2-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.

23, dopo il

comma 3 e' aggiunto il seguente: « 3-bis. I comuni che  hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni

nel cui territorio  insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare  ai sensi

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n. 446, e successive modificazioni, in alternativa

all'imposta di  soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di  sbarco, da applicare fino

ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere,

unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di

/>
navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La

compagnia di navigazione e' responsabile

del pagamento dell'imposta,  con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione  della

dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla  legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o

infedele  presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta  si applica la sanzione

amministrativa dal 100 al 200 per cento  dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento 

dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui  all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 471, e  successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle

disposizioni del presente

articolo si applica l'articolo 1, commi da  158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non

e'  dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli  studenti pendolari, nonche' dai

componenti dei nuclei familiari dei  soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che 

sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel  regolamento modalita' applicative del tributo,

nonche' eventuali  esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati  periodi di tempo. Il

gettito del tributo e' destinato a finanziare  interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e

recupero  dei beni culturali e ambientali locali, nonche' dei relativi servizi  pubblici locali». ))

/>
(( 3. Per l'anno 2012, il contributo di cui all'articolo 10, comma

5, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 504, e successive

modificazioni, e' rideterminato nella misura dello 0,8 per mille ed 

e' calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria  relativa agli immobili diversi da quelli

destinati ad abitazione  principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi  dell'articolo 13 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e

successive modificazioni. Il contributo e' versato a cura della  struttura di gestione di cui all'articolo 22 del

decreto legislativo  9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta  municipale propria

e riversamento diretto da parte della struttura  stessa, secondo modalita' stabilite mediante provvedimento 

dell'Agenzia delle entrate )).

4. L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19, del

/>
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

l'articolo 1, comma 123, della  legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti salvi i 

provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle  province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta

2012, (( emanati  prima della data di entrata in vigore )) del presente decreto.

5. (( All'articolo 13

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.

214,  sono apportate le seguenti modificazioni: ))

(( a) al comma 2, primo periodo, le parole: « di

cui all'articolo

2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 » sono soppresse e  dopo le

parole: « della stessa » sono aggiunte le seguenti: « ;  restano ferme le definizioni di cui

all'articolo 2 del decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati  dall'articolo 2,

comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto  legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori

diretti  e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del  decreto legislativo 29 marzo

2004, n. 99, e successive modificazioni,  iscritti nella previdenza agricola"; al medesimo comma 2,

secondo  periodo, le parole: "dimora abitualmente e risiede anagraficamente"  sono sostituite dalle

seguenti: "e il suo nucleo familiare dimorano  abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui

i  componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale  e la residenza anagrafica in immobili

diversi situati nel territorio

comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le

/>
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per  un solo immobile »; ))

/>
(( b) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La

base imponibile e' ridotta del

50 per cento: ))

(( a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui

all'articolo 10 del

codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42; ))

(( b) per i fabbricati dichiarati

inagibili o inabitabili e di

fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il

/>
quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e'

accertata dall'ufficio tecnico

comunale con perizia a carico del

proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In

alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una  dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di

cui al decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a  quanto previsto dal

periodo precedente. Agli effetti  dell'applicazione della riduzione alla meta' della base imponibile, i 

comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza  sopravvenuta del fabbricato, non superabile con

interventi di  manutenzione »; ))

(( c) al comma 5, le parole: « pari a 130 » sono

sostituite

dalle seguenti: « pari a 135 »; e l'ultimo periodo e' sostituito dal

/>
seguente: « Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati,

posseduti e condotti dai

coltivatori diretti e dagli imprenditori

agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il

/>
moltiplicatore e' pari a 110 »; ))

(( d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«

Per l'anno 2012, la prima rata e' versata nella misura del 30 per

cento dell'imposta

dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda  rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta

per  l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il  versamento dell'imposta

complessivamente dovuta per i fabbricati  rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in un'unica soluzione 

entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012,

si provvede, sulla  base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima  rata dell'imposta di

cui al presente comma, alla modifica  dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in  modo

da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno  2012 gli ammontari previsti dal Ministero

dell'economia e delle  finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e

per i terreni

»; ))

(( e) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: ))

(( «8-bis. I terreni agricoli

posseduti da coltivatori diretti

o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del

/>
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni,  iscritti nella previdenza agricola,

purche' dai medesimi condotti,  sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore  eccedente euro

6.000 e con le seguenti riduzioni: ))

(( a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di

/>
valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; ))

(( b) del 50 per cento dell'imposta

gravante sulla parte di

valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; ))

(( c) del 25 per cento

dell'imposta gravante sulla parte di

valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000 »; ))



(( f) al comma 10, penultimo periodo, dopo le parole: « 30

dicembre 1992, n. 504 » sono aggiunte le

seguenti: « ; per tali

fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta

prevista

dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni  possono considerare direttamente adibita ad abitazione

principale  l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto  da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che la stessa non risulti locata, nonche' l'unita' immobiliare  posseduta dai cittadini italiani non residenti

nel territorio dello  Stato a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione  che non risulti

locata »; ))

(( g) al comma 11, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente: « Non e'

dovuta la quota di imposta riservata allo Stato  per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si



applica il comma 17 »; ))

(( h) al comma 12, dopo le parole: « dell'Agenzia delle

entrate

» sono aggiunte le seguenti: « nonche', a decorrere dal 1° dicembre  2012,

tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le  disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto

compatibili ». ))

(( i) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: « 12-bis. Per

l'anno

2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale  propria e' effettuato, senza applicazione di sanzioni

ed interessi,  in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le  aliquote di base e la

detrazione previste dal presente articolo; la  seconda rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente

dovuta  per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012,  l'imposta dovuta per

l'abitazione principale e per le relative  pertinenze e' versata in tre rate di cui la prima e la seconda in 

misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando  l'aliquota di base e la detrazione previste

dal presente articolo, da  corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre;

la terza

rata e' versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta

complessivamente dovuta per l'intero anno con

conguaglio sulle

precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa  imposta puo'

essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16  giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta

calcolata  applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente  articolo e la seconda, entro

il 16 dicembre, a saldo dell'imposta  complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima 

rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di  previsione l'entrata da imposta municipale propria

in base agli  importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero  dell'economia e delle finanze per

ciascun comune, di cui alla tabella  pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento 

convenzionale non da' diritto al riconoscimento da parte dello Stato  dell'eventuale differenza tra gettito

accertato convenzionalmente e  gettito reale ed e' rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al  fondo

sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in

esito a dati aggiornati da parte del medesimo

Dipartimento delle

finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-citta'  e autonomie

locali del 1° marzo 2012. Con uno o piu' decreti del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Ministro  dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012,  si provvede, sulla base del

gettito della prima rata dell'imposta  municipale propria nonche' dei risultati dell'accatastamento dei 

fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative  variazioni e della detrazione stabilite dal

presente articolo per  assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno  2012. Entro il 30

settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed  in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo

unico di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1,  comma 169, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, i comuni possono  approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa 

alle aliquote e alla detrazione del tributo. ))

(( 12-ter. I soggetti passivi devono presentare la 

dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso  degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute

variazioni  rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il  modello approvato con il

decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del  decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto



anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino

modificazioni dei dati ed elementi

dichiarati cui consegua un diverso  ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresi' 

disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Restano ferme le disposizioni

dell'articolo 37, comma 55, del

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le

dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

Per gli immobili

per i quali l'obbligo dichiarativo e' sorto dal 1°

gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata

entro il 30 settembre 2012 »; ))

(( l) dopo il comma 13 e' inserito il seguente: «13-bis. A

/>
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione

dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle

deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse

retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione

avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine

del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono

prorogate di anno in anno»; ))

(( m) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le

/>
seguenti parole: « , ad eccezione del comma 4 che continua ad

applicarsi per i soli comuni

ricadenti nei territori delle regioni a

statuto speciale e delle province autonome di Trento e di

Bolzano». ))

(( 5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro

dell'economia e

delle finanze, di concerto con il Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali, possono essere

individuati  comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del  comma 1 dell'articolo 7 del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni 

italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),  nonche', eventualmente, anche sulla base

della redditivita' dei  terreni. ))

(( 5-ter. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23

/>
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo 1993, n. 75, e' abrogato. ))

/>
(( 5-quater. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 30  dicembre 1991, n. 413, e' abrogato. ))

((

5-quinquies. Per le cooperative di cui alla sezione II del

capo V del titolo II del testo unico di cui al

decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, le disposizioni di cui ai commi 36-bis e

36-ter

dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14

settembre 2011, n. 148,  si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a  quello in corso

alla data di entrata in vigore della citata legge n.  148 del 2011. ))

(( 5-sexies. Al testo unico di cui

al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti 

modificazioni: ))

(( a) all'articolo 37, comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il

seguente periodo:

« Per gli immobili riconosciuti di interesse

storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice

di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione e' elevata al 35 per cento »; ))

/>
(( b) all'articolo 90, comma 1: ))

(( 1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « Per



gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi

dell'articolo 10 del codice di

cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma



1, e' ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo

41 »; ))

(( 2)

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli

immobili locati riconosciuti di interesse storico o

artistico, ai

sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n.

42, qualora il canone risultante dal contratto di

locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al

reddito medio  ordinario dell'unita' immobiliare, il reddito e' determinato in  misura pari a quella del

canone di locazione al netto di tale

riduzione »; ))

(( c) all'articolo 144, comma 1: ))

/>
(( 1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « Per

gli immobili riconosciuti di

interesse storico o artistico, ai sensi

dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio



2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma

1, e' ridotto del 50 per

cento e non si applica comunque l'articolo

41 »; ))

(( 2) nell'ultimo periodo, le parole:

« ultimo periodo » sono

sostituite dalle seguenti: « quarto e quinto periodo ». ))

/>
(( 5-septies. Le disposizioni di cui al comma 5-sexies si

applicano a decorrere dal periodo di imposta

successivo a quello in  corso al 31 dicembre 2011. Nella determinazione degli acconti dovuti  per il medesimo

periodo di imposta si assume, quale imposta del  periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando

le  disposizioni di cui al comma 5-sexies. ))

(( 5-octies. All'articolo 6 del decreto-legge 28 aprile

2009,

n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77, dopo il comma 1 e'

inserito il seguente: « 1-bis. I redditi dei  fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile

2009,  purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in  quanto inagibili totalmente o

parzialmente, non concorrono alla  formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito  delle

persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', fino  alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei

fabbricati medesimi. I  fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresi', esenti  dall'applicazione

dell'imposta municipale propria di cui all'articolo  13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con  modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive  modificazioni, fino alla definitiva

ricostruzione e agibilita' dei  fabbricati stessi ». ))

6. Per l'anno 2012 i trasferimenti

erariali non oggetto di

fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore

degli enti

locali sono determinati in base alle disposizioni recate

dall'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del

decreto-legge 29

dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio 2011, n.

10, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi  successivamente intervenute.

7. Il Ministero

dell'interno, entro il mese di marzo 2012,

corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni, un importo



pari al 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011 in  applicazione della disposizione di

cui all'articolo 2, comma 45, del  decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuni  appartenenti alle regioni Sicilia e Sardegna, detto acconto

e'  commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre  2011, ai sensi del decreto del

Ministro dell'interno 21 febbraio  2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Le  somme

erogate in acconto sono portate in detrazione da quanto  spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a titolo di

trasferimenti  erariali o di risorse da federalismo fiscale.

8. Nei confronti dei comuni per i quali i

trasferimenti erariali o

le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell'anno 2012

risultino

insufficienti a recuperare l'anticipazione corrisposta ai

sensi del comma 7, il recupero e' effettuato, da

parte dell'Agenzia  delle entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune, come  comunicati dal

Ministero dell'interno, all'atto del riversamento agli  stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui

all'articolo 13  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con  modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214. Entro 30 giorni  dal versamento delle somme, con decreti del Ministero dell'economia e 

delle finanze, gli importi recuperati sono assegnati ai pertinenti  capitoli di spesa del Ministero dell'interno.



9. Il comma 5 dell'articolo 243 del decreto legislativo 18 agosto

2000 n. 267, e' sostituito dai

seguenti:

«5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente ((

deficitarie )) che,

pur essendo a cio' tenuti, non rispettano i

livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma

2 o  che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista  certificazione, e' applicata una

sanzione pari all'1 per cento delle  entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui 

all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario (( precedente a  quello )) in cui viene rilevato il mancato

rispetto dei predetti  limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato  di bilancio del

penultimo anno precedente, si fa riferimento  all'ultimo certificato disponibile. La sanzione si applica

sulle  risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di

trasferimenti erariali e di federalismo

fiscale; in caso di

incapienza l'ente locale e' tenuto a versare all'entrata del bilancio  dello Stato

le somme residue.

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere

dalle sanzioni da

applicare per il mancato rispetto dei limiti di

copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.».



10. A decorrere dal 1° aprile 2012, al fine di coordinare le

disposizioni tributarie nazionali

applicate al consumo di energia

elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della

/>
direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa  al regime generale delle accise e che

abroga la direttiva 92/12/CEE,  l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e' abrogato.

Il minor gettito per gli enti locali ((

derivante )) dall'attuazione

del presente comma, pari a complessivi 180 milioni di euro per l'anno  2012

e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno (( 2013 )), e'  reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive

regioni a statuto  speciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le risorse  recuperate per effetto

del minor concorso delle stesse alla finanza  pubblica disposto dal comma 11.

11. Il concorso alla finanza

pubblica delle Regioni a statuto

speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previsto 

dall'articolo 28, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6  dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22  dicembre 2011, n. 214, e' ridotto di 180 milioni di euro per l'anno  2012 e

239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

12. Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  dopo il comma 1-ter e'

inserito il seguente: « 1-quater. In relazione  a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto

previsto dai  commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate

sono  stabilite le modalita' di presentazione delle istanze di rimborso  relative ai periodi di imposta

precedenti a quello in corso al 31  dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del  presente

decreto, sia ancora pendente il termine di cui all'articolo  38 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n.  602, nonche' ogni altra disposizione di attuazione del presente  articolo. ».

/>
(( 12-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nel

primo periodo, le parole: «  e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate 

correnti registrate nell'ultimo consuntivo » sono soppresse. ))

(( 12-ter. All'articolo 1, comma 142,

della legge 13 dicembre 2010,  n. 220, le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: «

31  ottobre ». ))

(( 12-quater. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni

/>
dell'articolo 5, commi 1, lettera e), e 5-bis, del decreto

legislativo 28 maggio 2010, n. 85, le

amministrazioni competenti

proseguono nella piena gestione del patrimonio immobiliare statale,  ivi

comprese le attivita' di dismissione e valorizzazione. ))

(( 12-quinquies. Ai soli fini dell'applicazione

dell'imposta

municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14

marzo 2011, n. 23,

nonche' all'articolo 13 del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22  dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge  disposta a seguito di provvedimento

di separazione legale,  annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del  matrimonio, si

intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di  abitazione. ))







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