Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertame...
Art.4 "Fiscalità locale"
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Per opportuna conoscenza si
riporta di seguito il testo dell'articolo 4 del Testo del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 coordinato con la legge
di conversione 26 aprile 2012, n. 44 recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.».
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bsp; Art. 4
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nbsp; Fiscalita' locale
1. All'articolo 14,
comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al primo periodo, le parole: « 31 dicembre » sono
sostituite dalle seguenti: « 20 dicembre ». (( All'articolo 14, comma 6, del medesimo decreto legislativo n.
23 del 2011, le parole: « agli articoli 52 e 59 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 52
». ))
(( 1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « Sui
contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo,
/>
qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non
si applicano le imposte di registro e di bollo ». ))
(( 1-ter. All'articolo 9 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: ))
(( a) al comma 8 sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono altresi' esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui
all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le province autonome di
Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati
all'imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, ferma restando la facolta' di
introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo
/>
80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive
modificazioni »; ))
(( b) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «
Sono
comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti
dall'imposta municipale propria ». ))
(( 1-quater. All'articolo 6 del decreto legislativo 14
marzo
2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: ))
(( a) al comma 1, alinea, le parole
da: « 17, comma 2, » a: « in
modo tale da » sono sostituite dalle seguenti: « 52
del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i comuni, nella disciplina
dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche
»; ))
(( b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. A decorrere
dall'applicazione
dell'imposta municipale propria, in via
sperimentale, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
/>
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se gia' istituita, con riferimento
alla base imponibile e alla disciplina vigente per tale tributo. Il comune adotta i provvedimenti correttivi
eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296». ))
(( 1-quinquies. A decorrere dall'anno 2012,
entro trenta giorni
dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa
/>
all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, i comuni sono obbligati a
inviare al Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie
/>
delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico
www.finanze.gov.it. ))
2. Le
disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, si applicano, (( in deroga all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 )),
su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima dell'approvazione del
presente decreto.
(( 2-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, dopo il
comma 3 e' aggiunto il seguente: « 3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni
nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa
all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino
ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere,
unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di
/>
navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La
compagnia di navigazione e' responsabile
del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della
dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione
amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento
dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle
disposizioni del presente
articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non
e' dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonche' dai
componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che
sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalita' applicative del tributo,
nonche' eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il
gettito del tributo e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e
recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali». ))
/>
(( 3. Per l'anno 2012, il contributo di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, e' rideterminato nella misura dello 0,8 per mille ed
e' calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli
destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi dell'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni. Il contributo e' versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta municipale propria
e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalita' stabilite mediante provvedimento
dell'Agenzia delle entrate )).
4. L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19, del
/>
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti salvi i
provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta
2012, (( emanati prima della data di entrata in vigore )) del presente decreto.
5. (( All'articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, sono apportate le seguenti modificazioni: ))
(( a) al comma 2, primo periodo, le parole: « di
cui all'articolo
2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 » sono soppresse e dopo le
parole: « della stessa » sono aggiunte le seguenti: « ; restano ferme le definizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2,
comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori
diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola"; al medesimo comma 2,
secondo periodo, le parole: "dimora abitualmente e risiede anagraficamente" sono sostituite dalle
seguenti: "e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui
i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili
diversi situati nel territorio
comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le
/>
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile »; ))
/>
(( b) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La
base imponibile e' ridotta del
50 per cento: ))
(( a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui
all'articolo 10 del
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42; ))
(( b) per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il
/>
quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e'
accertata dall'ufficio tecnico
comunale con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal
periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla meta' della base imponibile, i
comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con
interventi di manutenzione »; ))
(( c) al comma 5, le parole: « pari a 130 » sono
sostituite
dalle seguenti: « pari a 135 »; e l'ultimo periodo e' sostituito dal
/>
seguente: « Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati,
posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il
/>
moltiplicatore e' pari a 110 »; ))
(( d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«
Per l'anno 2012, la prima rata e' versata nella misura del 30 per
cento dell'imposta
dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta
per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta
complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in un'unica soluzione
entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012,
si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di
cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo
da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e
per i terreni
»; ))
(( e) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: ))
(( «8-bis. I terreni agricoli
posseduti da coltivatori diretti
o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del
/>
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola,
purche' dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro
6.000 e con le seguenti riduzioni: ))
(( a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di
/>
valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; ))
(( b) del 50 per cento dell'imposta
gravante sulla parte di
valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; ))
(( c) del 25 per cento
dell'imposta gravante sulla parte di
valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000 »; ))
(( f) al comma 10, penultimo periodo, dopo le parole: « 30
dicembre 1992, n. 504 » sono aggiunte le
seguenti: « ; per tali
fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta
prevista
dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata, nonche' l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata »; ))
(( g) al comma 11, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Non e'
dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si
applica il comma 17 »; ))
(( h) al comma 12, dopo le parole: « dell'Agenzia delle
entrate
» sono aggiunte le seguenti: « nonche', a decorrere dal 1° dicembre 2012,
tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto
compatibili ». ))
(( i) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: « 12-bis. Per
l'anno
2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria e' effettuato, senza applicazione di sanzioni
ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la
detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze e' versata in tre rate di cui la prima e la seconda in
misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste
dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre;
la terza
rata e' versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno con
conguaglio sulle
precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta puo'
essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta
calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro
il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima
rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria
in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per
ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento
convenzionale non da' diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito
accertato convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo
sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in
esito a dati aggiornati da parte del medesimo
Dipartimento delle
finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali del 1° marzo 2012. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del
gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonche' dei risultati dell'accatastamento dei
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal
presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30
settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa
alle aliquote e alla detrazione del tributo. ))
(( 12-ter. I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il
decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto
anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino
modificazioni dei dati ed elementi
dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresi'
disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
Restano ferme le disposizioni
dell'articolo 37, comma 55, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le
dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
Per gli immobili
per i quali l'obbligo dichiarativo e' sorto dal 1°
gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata
entro il 30 settembre 2012 »; ))
(( l) dopo il comma 13 e' inserito il seguente: «13-bis. A
/>
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione
dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle
deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse
retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione
avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine
del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono
prorogate di anno in anno»; ))
(( m) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le
/>
seguenti parole: « , ad eccezione del comma 4 che continua ad
applicarsi per i soli comuni
ricadenti nei territori delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano». ))
(( 5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, possono essere
individuati comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni
italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonche', eventualmente, anche sulla base
della redditivita' dei terreni. ))
(( 5-ter. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23
/>
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e' abrogato. ))
/>
(( 5-quater. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' abrogato. ))
((
5-quinquies. Per le cooperative di cui alla sezione II del
capo V del titolo II del testo unico di cui al
decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, le disposizioni di cui ai commi 36-bis e
36-ter
dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore della citata legge n. 148 del 2011. ))
(( 5-sexies. Al testo unico di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni: ))
(( a) all'articolo 37, comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
« Per gli immobili riconosciuti di interesse
storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice
di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione e' elevata al 35 per cento »; ))
/>
(( b) all'articolo 90, comma 1: ))
(( 1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « Per
gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi
dell'articolo 10 del codice di
cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma
1, e' ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo
41 »; ))
(( 2)
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli
immobili locati riconosciuti di interesse storico o
artistico, ai
sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n.
42, qualora il canone risultante dal contratto di
locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al
reddito medio ordinario dell'unita' immobiliare, il reddito e' determinato in misura pari a quella del
canone di locazione al netto di tale
riduzione »; ))
(( c) all'articolo 144, comma 1: ))
/>
(( 1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « Per
gli immobili riconosciuti di
interesse storico o artistico, ai sensi
dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma
1, e' ridotto del 50 per
cento e non si applica comunque l'articolo
41 »; ))
(( 2) nell'ultimo periodo, le parole:
« ultimo periodo » sono
sostituite dalle seguenti: « quarto e quinto periodo ». ))
/>
(( 5-septies. Le disposizioni di cui al comma 5-sexies si
applicano a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo
periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando
le disposizioni di cui al comma 5-sexies. ))
(( 5-octies. All'articolo 6 del decreto-legge 28 aprile
2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente: « 1-bis. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile
2009, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o
parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei
fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresi', esenti dall'applicazione
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva
ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi ». ))
6. Per l'anno 2012 i trasferimenti
erariali non oggetto di
fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore
degli enti
locali sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del
decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
7. Il Ministero
dell'interno, entro il mese di marzo 2012,
corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni, un importo
pari al 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011 in applicazione della disposizione di
cui all'articolo 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuni appartenenti alle regioni Sicilia e Sardegna, detto acconto
e' commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre 2011, ai sensi del decreto del
Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Le somme
erogate in acconto sono portate in detrazione da quanto spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a titolo di
trasferimenti erariali o di risorse da federalismo fiscale.
8. Nei confronti dei comuni per i quali i
trasferimenti erariali o
le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell'anno 2012
risultino
insufficienti a recuperare l'anticipazione corrisposta ai
sensi del comma 7, il recupero e' effettuato, da
parte dell'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune, come comunicati dal
Ministero dell'interno, all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Entro 30 giorni dal versamento delle somme, con decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze, gli importi recuperati sono assegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.
9. Il comma 5 dell'articolo 243 del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267, e' sostituito dai
seguenti:
«5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente ((
deficitarie )) che,
pur essendo a cio' tenuti, non rispettano i
livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma
2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, e' applicata una
sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui
all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario (( precedente a quello )) in cui viene rilevato il mancato
rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del
penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile. La sanzione si applica
sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di
trasferimenti erariali e di federalismo
fiscale; in caso di
incapienza l'ente locale e' tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato
le somme residue.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere
dalle sanzioni da
applicare per il mancato rispetto dei limiti di
copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.».
10. A decorrere dal 1° aprile 2012, al fine di coordinare le
disposizioni tributarie nazionali
applicate al consumo di energia
elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della
/>
direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che
abroga la direttiva 92/12/CEE, l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e' abrogato.
Il minor gettito per gli enti locali ((
derivante )) dall'attuazione
del presente comma, pari a complessivi 180 milioni di euro per l'anno 2012
e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno (( 2013 )), e' reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive
regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le risorse recuperate per effetto
del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica disposto dal comma 11.
11. Il concorso alla finanza
pubblica delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previsto
dall'articolo 28, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' ridotto di 180 milioni di euro per l'anno 2012 e
239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
12. Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1-ter e'
inserito il seguente: « 1-quater. In relazione a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto
previsto dai commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabilite le modalita' di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta
precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, nonche' ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo. ».
/>
(( 12-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nel
primo periodo, le parole: « e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate
correnti registrate nell'ultimo consuntivo » sono soppresse. ))
(( 12-ter. All'articolo 1, comma 142,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: «
31 ottobre ». ))
(( 12-quater. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni
/>
dell'articolo 5, commi 1, lettera e), e 5-bis, del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, le
amministrazioni competenti
proseguono nella piena gestione del patrimonio immobiliare statale, ivi
comprese le attivita' di dismissione e valorizzazione. ))
(( 12-quinquies. Ai soli fini dell'applicazione
dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23,
nonche' all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si
intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. ))
/>