Decreto - legge 23 novembre 2020 n.154

Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  • Categoria: Sanità
  • Data: 24.11.20
  • Autore: Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.291 del 23.11.2020

Dettagli della notizia

L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.291 del 23 novembre 2020, è stato pubblicato il Decreto - legge 23 novembre 2020 n.154, recante: "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Per opportuna conboscenza si riporta il testo degli articoli da 1 a 6 del suddetto provvedimento:

                                                                

                                                              "Art. 1

Rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Il Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, e' incrementato di 1.450 milioni di euro per l'anno 2020 e di 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, anche in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 284 del 13 novembre 2020, e del 20 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 290 del 21 novembre 2020.

2. L'allegato 2 del citato decreto-legge n. 149 del 2020 è integrato con la seguente riga:                                       

                     +-------------------+---------------------+-----------+

 

            47.72.10 Commercio aldettaglio di calzarture e accessori 200%

 

                 +-------------------+---------------------+-----------+

3. All'attuazione del comma 2 si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui al comma 1, con le modalita' previste dal comma 3 dell'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 149 del 2020.

 

                                                                Art. 2

                                     Misure urgenti di solidarieta' alimentare

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, èistituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.

                                                                Art. 3

                    Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19

1. Al fine di procedere all'acquisto e alla distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il fondo di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare agli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull'apposita contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario.

                                                                   Art. 4

                                                      Disposizioni finanziarie

1. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 8, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Agli oneri di cui agli articoli 1, 2 e 3 e del comma 2 del presente articolo, pari a 1.950 milioni di euro per l'anno 2020, 220,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 2 milioni di euro per l'anno 2025 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 295,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 1;

b) quanto a 1.240 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

c) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

d) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

e) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

f) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

g) quanto a 75,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

h) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli effetti dell'articolo 1.

4. Al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e del presente decreto.

5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

 

                                                                 Art. 5

Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche

1. Agli enti indicati nell'elenco 1 annesso al presente decreto, in quanto unita' che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 21 maggio 2013, concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche' quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

2. All'articolo 11, comma 6, lettera b), del codice di giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole «operata dall'ISTAT» sono aggiunte le seguenti: «, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica».

                                                      Art. 6

                                               Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare."

Documenti e link

Opzioni di stampa:

Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.

X
Torna su