Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo". Modalità  di applicazione dell'art. 5 ("Cambio di residenza in tempo reale").

Circolare n.9 del 27.4.2012 del Ministero dell'Interno

Dettagli della notizia

L'URP 

rende noto che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha emanato, in data 27

aprile 2012, la circolare n.9, recante: Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.

35 , recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo". Modalità di

applicazione dell'art. 5 ("Cambio di residenza in tempo reale").


Sono parte

integrante della circolare succitata i seguenti allegati:



  • Allegato 1: Dichiarazione di

    residenza

  • Allegato 2: Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero

  • Allegato

    3: Mod APR/4


Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito un ampio stralcio della circolare

ministeriale in argomento.


 


"L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito

in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le

quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a). b) e c), del decreto del Presidente

della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle

dichiarazioni rese.

Prima di illustrare la procedura attraverso la quale dovrà darsi attuazione alla

nuova disciplina, occorre premettere che è attualmente in corso di definizione l'iter di adozione del decreto del

Presidente della Repubblica previsto dal C. 5 del citato art. 5 al fine di armonizzare il vigente regolamento anagrafico

alle nuove disposizioni in commento. Peraltro, va da subito precisato che le disposizioni del decreto-legge, oggetto

della presente circolare, acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso,

ovvero dal 2 maggio 2012 (art. 5, C. 6). Ne consegue che alle dichiarazioni anagrafiche presentate da tale data

dovrà applicarsi la disciplina in esame, secondo le istruzioni operative che si espongono di seguito.

/>
1) Dichiarazioni anagrafiche (art. 5, c. 1 e 2).

Le novità introdotte dai commi l

e 2 dell' art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, C. 1,

lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito

internet del Ministero dell'interno, che sarà possibile inoltrare al comune competente con le modalità di

cui all'art. 38 del D.P.R. n. 44512000. Tali moduli, ed in particolare la dichiarazione di residenza e la dichiarazione

di trasferimento per l'estero sono allegati alla presente circolare (allegati 1 e 2), fermo restando che sul sito

internet saranno altresì pubblicati gli elenchi della documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica dei

cittadini appartenenti a Stati dell'Unione europea o a Stati terzi.

Ciò posto, ai sensi della

richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al

d. Lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare

le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per

fax e per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

/>
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

b) che l'autore sia identificato dal

sistema informatico con l'uso della Calta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque

con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

c) che la

dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;

d) che la

copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano

acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Riguardo all'inoltro delle

dichiarazioni, è indispensabile che sul sito istituzionale di ciascun comune siano pubblicati gli indirizzi esatti

ai quali inoltrare le dichiarazioni, con particolare riferimento all'indirizzo postale, di posta elettronica,

nonché al numero di fax. Tale adempimento, espressamente previsto dal regolamento in corso di adozione, oltre a

semplificare ai cittadini l'invio della dichiarazione, è essenziale per il comune destinatario, il quale entro

due giorni lavorativi dalla presentazione deve provvedere alla registrazione della dichiarazione stessa.

/>
2) Registrazione delle dichiarazioni:

Ai sensi dell'art. 5, c. 3, del d.l. n. 5/2012,

l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all' alt.

13, c. l, lett. a), b) e c), effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti

giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione.

Il primo adempimento a carico del comune

destinatario della dichiarazione è quindi l'iscrizione anagrafica, la cancellazione o la registrazione del cambio

di abitazione dichiarata, riportando a tal fine nelle schede anagrafiche i dati indicati dal cittadino nel modulo dianzi

menzionato, che dovrà essere necessariamente compilato almeno nella parte obbligatoria.

Nei casi di

presentazione della dichiarazione allo sportello, l'ufficiale d'anagrafe dovrà rilasciare all'interessato,

contestualmente alla presentazione della dichiarazione, la comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7

della legge n. 241/1990, informandolo degli accertamenti che verranno svolti a seguito della dichiarazione resa. A tal

fine, in calce alla suddetta comunicazione, potrà essere riportata una formulazione del seguente tenore: "Si

comunica che a seguito dell'iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione) questo ufficio

provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e che,

trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti

mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata".

Resta ovviamente fermo l'obbligo di

comunicazione dell'avvio del procedimento nei confronti di coloro che anziché presentarsi allo sportello

inoltrano la comunicazione con le suddette modalità, nonché degli eventuali controinteressati, secondo

quanto dispone la sopraccitata legge n. 241/1990.

3) Iscrizioni per trasferimento da altro comune o

dall'estero di cittadini iscritti all' AIRE
:

Nei casi di iscrizione con provenienza da altri comuni

o dall'estero di cittadini italiani iscritti all'AIRE, l'ufficiale d'anagrafe dovrà provvedere, con la massima

tempestività, ad informare dell'iscrizione effettuata il comune di provenienza o di iscrizione AIRE, inoltrando a

questo ultimo i dati forniti dall'interessato, attraverso il modello APR4, come ridefinito d'intesa con l'ISTAT

nell'esemplare che si allega (all. 3). Il comune di provenienza provvederà a sua volta alla cancellazione dell'

interessato, con decorrenza dalla data della presentazione della dichiarazione. Al fine di evitare il prolungarsi di

situazioni di doppia iscrizione anagrafica è importante che il comune di provenienza effettui quanto prima tale

cancellazione, e comunque entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione da parte del

comune di nuova iscrizione, come anche previsto nel regolamento in corso di adozione. A partire dal momento di ricezione

della comunicazione, il comune di provenienza deve altresì cessare di rilasciare agli interessati la

certificazione anagrafica.

Il successivo adempimento a carico del comune di provenienza riguarda l'invio al

comune di nuova iscrizione dei dati integrati e corretti, riguardanti l'interessato. A questo proposito, considerato che

tale adempimento è necessario al fine di completare le schede individuale e di famiglia, e di consentire il

rilascio della relativa certificazione, è opportuno che esso venga posto in essere con la massima rapidità,

e comunque non oltre il termine di cinque giorni lavorativi dalla comunicazione effettuata dal comune di nuova

iscrizione, come stabilito dal regolamento in corso di adozione. Questo ultimo prevede altresì che il comune di

nuova iscrizione, nelle more del ricevimento della comunicazione da parte del comune di precedente iscrizione, rilasci

solo la certificazione relativa alla residenza, allo stato di famiglia

limitatamente alle informazioni

documentate, e ad ogni altro dato comunque in possesso dell'ufficio.

Si fa presente che allo scopo di

garantire il rispetto dei termini del procedimento in esame, il citato regolamento prevede altresì, analogamente a

guanto già stabilito dall'art. 18, c. 4, del D.P.R. n 223/1989, che qualora entro i suindicati cinque giorni non

sia stata effettuata la comunicazione prevista, il comune di nuova iscrizione provvederà a sollecitarla, dandone

comunicazione alla prefettura competente.

4) Modalità di comunicazione tra comuni.

/>
AI fine di garantire la tempestività delle comunicazioni di cui al precedente punto 3), esse

dovranno avvenire per via telematica, come previsto nel regolamento in itinere, secondo una delle seguenti

modalità:

a) invio tramite posta elettronica certificata del documento;

b) invio tramite posta

elettronica semplice del documento sottoscritto con firma digitale;

c) invio tramite posta elettronica semplice

del documento non sottoscritto con firma digitale ma dotato di segnatura di protocollo, di cui all'articolo 55 del D.P.R

28 dicembre 2000, n. 445;

d) invio tramite fax, in casi eccezionali.

Al fine dell'inoltro delle

comunicazioni dovranno essere utilizzati gli indirizzi e i riferimenti pubblicati sul sito del comune, come indicato nel

precedente punto 1) .

Con riguardo all'aspetto della comunicazione tra comuni, si informa inoltre che è

stato avviato un progetto per l'utilizzazione a tal fine del sistema INA-SAIA.

A decorrere dal 9 maggio 2012

sarà operativa la prima fase del progetto, che consentirà all'ufficiale di anagrafe di inviare all'INA i

dati essenziali del soggetto iscritto ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 5/2012, secondo le modalità tecniche che

verranno comunicate quanto prima.

Si fa altresì presente, per inciso, che la seconda fase del progetto

consentirà ai Comuni di effettuare, con un 'unica operazione, sia l'invio all'INA dei suddetti dati essenziali,

che lo scambio di comunicazioni previste al punto 3) della presente circolare.

5) Accertamento dei

requisiti.

I commi 4 e 5 dell'ari. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla

registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per

l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli

eventuali esiti negativi di tali accertamenti.

In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di

dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 44512000, i quali dispongono

rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale

della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n.

223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni

rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Il successivo comma 5 prevede, oltre

all'adozione del regolamento di cui si è fatto cenno, che in caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di

verificata assenza dei requisiti, venga ripristinata la posizione anagrafica precedente. La stessa norma stabilisce

altresì che gli accertamenti siano svolti entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali,

qualora non vengano comunicati all'interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti

svolti, ai sensi dell' art. 10-bis della legge n. 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di

fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990, che disciplina l'istituto

del silenzio-assenso.

Pertanto, ai sensi delle disposizioni citate l'ufficiale d'anagrafe ha 45 giorni di

tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei documenti attestanti la

regolarità del soggiorno con riguardo ai cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea provenienti

dall'estero, posto che in base a quanto stabilito dall' art. 5, comma 3, del d.l. n. 5/2012, la verifica della

regolarità del soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui al d.lg.vo

n.286/1998, precede l'iscrizione anagrafica.

Gli eventuali esiti negativi degli accertamenti svolti, ove

ritenuto, dal comune di provenienza, nello stesso periodo di tempo di 45 giorni dalla dichiarazione, saranno comunicati

al comune d'iscrizione e da questi valutati al fine della definizione del procedimento in corso.

Resta fermo

peraltro che viene meno, da parte del comune di provenienza, la possibilità di attivare una vertenza anagrafica

durante la fase di accertamento dei requisiti, mentre è confermata la vigenza dell'art.19, c. 2, del D.P.R. n

223/1989 che regola la verifica della dimora abituale.

6) Silenzio-assenso ed effetti dell'esito

negativo degli accertamenti.

Come indicato nel precedente punto 5), al procedimento di accertamento

che consegue all'iscrizione anagrafica ed alla registrazione del cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso

comune, si applica il silenzio-assenso, di cui all 'art. 20 della legge n. 241/1990.

Nel caso in cui gli

accertamenti della dimora abituale diano esito negativo, ovvero sia stata verificata l'assenza dei requisiti cui

è subordinata l'iscrizione, l'ufficiale d'anagrafe deve provvedere alla comunicazione all' interessato dei

requisiti mancanti o degli accertamenti negativi svolti, come indicato nel precedente punto 5). In tal caso, ai sensi del

citato art. 10-bis, l'interessato entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione ha diritto di presentare per

/>
iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Alla luce dello stesso art.10-bis la

comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla

data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni di cui sopra. Nel

caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, l'ufficiale d'anagrafe dovrà indicarne la motivazione

nel provvedimento con il quale avvisa l'interessato del definitivo esito dei controlli svolti, nonché del

conseguente ripristino della posizione anagrafica precedente.

A questo riguardo occorre distinguere, secondo le

indicazioni che seguono, gli adempimenti da porre in essere a seconda della tipologia di dichiarazione resa: nel caso di

prima iscrizione anagrafica sarà sufficiente cancellare l'interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla

dichiarazione; nell'ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dal1'estero del cittadino iscritto all'

AIRE occorrerà cancellare l'interessato dalla data della dichiarazione e darne immediata comunicazione al comune

di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza; nel caso

di cambiamento di abitazione sarà necessario registrare nuovamente l'interessato nell'abitazione precedente,

sempre con la decorrenza già indicata.

7) Condizioni di ricevibilità della dichiarazione.



Ai fini della registrazione della dichiarazione resa da parte dell' interessato, occorre che il

modulo di cui al punto 1) sia compilato nelle parti obbligatorie, relative alle generalità, e che la dichiarazione

sia accompagnata dal documento di riconoscimento dello stesso.

Con riguardo ai cittadini stranieri, si osserva

che l'art. 5, c. 3, del decreto legge prevede che "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla

presentazione delle dichiarazioni ..... effettua le iscrizioni anagrafiche
". Per effetto di tale disposizione,

come già specificato, l'iscrizione anagrafica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea

è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti attestanti la regolarità del

soggiorno.

Si pregano le SS.LL. di comunicare ai Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare, fornendo

ad essi ogni forma di collaborazione utile a garantire il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla nuova

disciplina, eventualmente anche attraverso l'istituzione di tavoli di lavoro finalizzati al monitoraggio delle eventuali

problematiche che dovessero emergere con particolare riguardo alla prima fase applicativa. Resta fermo che sarà

cura di questo Dipartimento fornire notizia in ordine alla definizione dell'iter di approvazione del regolamento

/>
di cui si è fatto cenno, nonché di adottare ulteriori direttive sull'argomento, in relazione ai

problemi che verranno segnalati."





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