Delega di attribuzioni ai Soprintedenti archivistici

Decreto 6 luglio 2010 del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 29.11.10
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n.277 del 26 novembre 2010

Dettagli della notizia

L'URP   informa che nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 26 novembre

2010, è stato pubblicato il decreto 6 luglio 2010 del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, avente ad oggetto:

"Delega di attribuzioni ai Soprintendenti archivistici".


Per opportuna conoscenza,

si trascrive di seguito il testo degli articoli 1 e 2 del succitato decreto

ministeriale.


  


                                                                                        "Art. 1


Sono

delegate ai Soprintendenti archivistici le seguenti funzioni:


a) autorizzate gli interventi di cui

all'art.21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio:


b) autorizzare il prestito di beni

archivistici per mostre o esposizioni, ai sensi dell'art.48, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio,

limitatamente a quelle che si tengono sul territorio nazionale, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art.8, comma

2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica, 26 novembre 2007, n.233, come modificato dal decreto del

Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n.91, e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in

ogni caso, le prioritarie esigenze della

tutela.



                                                                                       Art. 2


La

delega di cui all'art.1 è conferita:


1) in via continuativa, fatti salvi i poteri del Direttore

generale qui delegante di emanare direttive nelle materie qui delegate, di controllare l'esercizio dei poteri delegati,

di avocatre a sè la trattazione di specifici affari, di sostituirsi al delegato in caso di inerzia, di annullare gli atti

emanati dal delegato, di revocare la delega stessa.


2) con l'obbligo, per il delegato, di trasmettere

alla Direzione generale per gli archivi copia dei provvedimenti

emessi."




Per capire quali sono   le materie oggetto della

delega di cui all'articolo 1 , lettera a) del decreto in questione,   si   riporta   l'articolo 21 del codice dei Beni

culturali e del paesaggio (approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e modificato successivamente con

decreti legislativi n.156 del 24 marzo 2006 e n.62 del 26 marzo

2008).


 


                                                                                              " Art.

21


                                         Interventi soggetti ad autorizzazione


1. Sono subordinati

ad autorizzazione del Ministero:


a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva

ricostituzione, dei beni culturali;


b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili,

salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;


c) lo smembramento di collezioni, serie e

raccolte;


d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia

intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonchè lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche

pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia

intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;


e) il trasferimento ad altre persone

giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonchè di archivi privati per i quali sia

intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.


2. Lo spostamento dei beni culturali,

dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro

trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perchè i beni non subiscano danno dal

trasporto.


3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non

è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità  di cui all'articolo

18.


Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su

beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi

è comunicato al soprintendente per le finalità  di cui all'articolo 20, comma 1.


5. L'autorizzazione

è resa su progetto o qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può

contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente

può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già  data in relazione al mutare delle tecniche di

conservazione."

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