DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 DEL 3.3.2005:"MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE - PARRUCCHIERE E MESTIERI AFFINI"

Dettagli della notizia

"IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
che ai sensi della legge 14 febbraio 1963 n. 161, poi modificata dalla legge 23 dicembre 1979 n . 1142, il Consiglio Comunale con delibera n. 8 del 13 marzo 1976 approvò il regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna e mestieri affini;
che con delibera n. 150 del 22.10.94 e n. 3 del 10.01.95 il Consiglio Comunale apportò delle modifiche al precedente regolamento, istituendo, tra 1' altro, il limite al numero di autorizzazioni rilasciabili per 1' esercizio dell' attività di barbiere-parrucchiere o di estetista ed un limite alla distanza minima intercorrente tra gli esercizi:
-DISTANZE - ml 100 tra un esercizio e l'altro;
-POPOLAZIONE -500 abitanti per ogni esercizio di barbiere-
parrucchiere
- 2.500 abitanti per ogni esercizio di estetista;
-che con delibera n. 89 del 12.11.2001 il Consiglio Comunale apportò le seguenti ulteriori modifiche al regolamento in oggetto circa i criteri per il rilascio delle autorizzazioni :
DA
- DISTANZE - ml 100 tra un esercizio e 1' altro
- POPOLAZIONE - 500 abitanti per ogni esercizio di barbiere- parrucchiere per uomo e per donna, nell' intesa che ogni esercizio bisex ha valore di n. 1 esercizio
- POPOLAZIONE -2500 abitanti per ogni esercizio di
estetista.
A
- DISTANZE -ml 50 tra un esercizio e 1' altro
- POPOLAZIONE -500 abitanti per ogni esercizio di barbiere-parrucchiere per uomo, donna e bisex nell' intesa che ogni esercizio bisex ha il valore di n. 1 esercizio
- POPOLAZIONE -1000 abitanti per ogni esercizio di estetista;

Considerate le contìnue richieste di autorizzazione all'esercìzio dell' attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini da parte dei cittadini abilitati e il perdurare della mancata emanazione dei provvedimenti amministrativi di semplificazione e/o delegificazione previsti in materia dalla legge n. 340/2000;
Preso atto dell' impossibilità a rilasciare ulteriori autorizzazioni a seguito delle disposizioni contenute nel citato regolamento comunale di disciplina le suddette attività;
Ritenuto di dover intervenire in merito, sia pure negli ambiti consentiti dalle attuali disposizioni legislative, onde prevedere condizioni più favorevoli per la creazione di nuove opportunità di lavoro, soprattutto nel settore giovanile;
che tale intervento mira anche ad eliminare il fenomeno del mercato sommerso delle autorizzazioni ed il fenomeno dello svolgimento dell’attività in modo illecito;
Valutate le necessità dei cittadini che, ricorrendo alla cura della propria persona in numero sempre crescente e con frequenza maggiore, avvertono il bisogno di una maggiore pluralità e diversificazione dell'offerta dei servizi in questione ;
Appurato che 1' Art. 2 lett. d) della legge n. 161 / 63 indica, quale criterio primario ai fini della concessione delle autorizzazioni per 1' esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini, solo la distanza, sia pure ragguagliata alla densità della popolazione residente e fluttuante;
Preso atto, pertanto, che la distanza dovrà determinarsi in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante e che conscguentemente la "popolazione" va intesa solo come variabile e termine di confronto per stabilire le distanze minime fra i vari esercizi;.
Valutata in mi. 200 la distanza mìnima tra un esercizio preesistente e il nuovo esercizio in funzione delle caratteristiche urbane degli abitati del Comune, della densità della popolazione residente e fluttuante e della quantità di domanda potenziale;
Ritenuto che tale regolamento ben si addice a disciplinare, anche, le attività in questione svolte ali' interno di ospedali, case di cura, stabilimenti termali, alberghi e poliambulatori medici con annessi centri di benessere;
Valutata allo scopo la possibilità di integrare opportunamente il regolamento comunale vigente che disciplina l’ attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini con l'apposita previsione di un articolo che disciplini quanto segue: "Le attività svolte ali' interno di ospedali, case di cura, stabilimenti termali, alberghi e poliambulatori medici con annessi centri di benessere, sono autorizzati nel rispetto del presente regolamento ad eccezione dell' osservanza del vincolo delle distanze. L' autorizzazione dovrà comunque indicare gli utenti ai quali l’ attività deve essere rivolta, che potranno essere solo ed esclusivamente coloro che usufruiscono del servizio principale fornito dalle predette aziende."

Ritenuto, tra l'altro, che il requisito dei due anni di residenza antecedenti quello della domanda che deve possedere il richiedente persona fìsica, previsto dal vigente regolamento nella lett. a) dell'ari 6, sia di dubbia legittimità nel contesto dell'attuale normativa nazionale e comunitaria ed in ogni caso superato dall'evoluzione culturale della società moderna caratterizzata da una sempre maggiore mobilità;
Ritenuto di rinviare all’emanazione delle nuove disposizioni normative in tema di delegificazione e/o semplificazione un riordino complessivo dell' attuale regolamento comunale in tema di autorizzazione ali' esercizio dell' attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini.
Visto il parere favorevole in linea tecnica espresso dal Responsabile del servizio dott. C. D'Aversa;
-Visto il D. Lgs. n. 267 / 00;
Uditi gli interventi riportati nell’allegato che forma parte integrante della presente;
Con voti unanimi;
Delibera
1)Per le ragioni espresse in narrativa, modificare i criteri fissati nel regolamento di cui alla delibera C. C. n. 89 / 2001 per il rilascio delle autorizzazioni per 1' attività di barbiere - parrucchiere e mestieri affini nel modo seguente:
DA:

-DISTANZE -ml. 50 tra un esercizio e 1' altro;
A
-DISTANZE -ml 200 tra un esercìzio e 1' altro;
2) Eliminare il rapporto autorizzazione - popolazione quale criterio per le concessioni di autorizzazione ali' esercizio dell' attività di barbiere-parrucchiere ed estetista.
3) Eliminare dall'ari. 6 lett. a) il contenuto della parentesi tonda qui di seguito riportata ...(non inferiore a n.2 anni antecedente a quello della domanda);
Integrare il regolamento comunale vigente che disciplina 1' attività di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna e mestieri affini con la previsione del seguente articolo:
Art. 6 bis
"Le attività svolte ali' interno di ospedali, case di cura, stabilimenti termali, alberghi e poi i ambulatori medici con annessi centri di benessere, sono autorizzati nel rispetto del presente regolamento ad eccezione dell' osservanza del vincolo delle distanze. L' autorizzazione dovrà, comunque, indicare gli utenti ai quali 1' attività deve essere rivolta, che potranno essere solo ed esclusivamente coloro che usufruiscono del servizio principale fornito dalle predette aziende.
4. Riconfermare, nelle more di emanazione del provvedimento normativo di delegificazione o semplificazione di cui alla L. 340 /00, in ogni sua restante parte il regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna e mestieri affini di cui alla delibera C.C. n. 8 del 24. 06.76 e successive modifiche."


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