Deliberazione di Giunta Municipale n.75 del 28 aprile 2020

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2020

  • Categoria: Finanze
  • Data: 06.05.20
  • Autore: Delibera di Giunta Municipale n.75 del 28.4.2020

Dettagli della notizia

L'URP comunica che la Giunta Municipale ha adottato, nella seduta del 28 aprile 2020, la delibera n.75, recante: "MISURE ORGANIZZATIVE PER LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2020", con la quale ha approvato le misure organizzative per la tempestività dei pagamenti indicate nell'allegato parte integrante della succitata delibera.

Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'Allegato alla Delibera G.M. n.75 del 28.4.2020:

 

"Allegato parte integrante della delibera – Misure organizzative per la tempestività dei pagamenti

Al fine di evitare ritardi dei pagamenti, anche alla luce dell’evoluzione normativa (art. 9 del dl n. 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.), i responsabili di servizio devono:

a) Trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al responsabile del servizio finanziario, nonché verificare, prima dell'ordinativo della spesa, che la relativa determinazione di impegno sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata;

b) Verificare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio;

c) Il responsabile del servizio finanziario dovrà verificare la compatibilità dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con i saldi rilevanti ai fini degli equilibri di bilancio di competenza, di cassa e complessivi;

d) Trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al responsabile del servizio finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al settore finanziario per emettere i mandati di pagamento;

e) Ogni responsabile di servizio, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.192/2012 (pagamenti entro 30 giorni) prima dell’esecuzione dei lavori, di far eseguire le prestazioni di servizio, di ricevere le forniture di beni, sia per disposizioni di contratto che di determine o di altro equivalente atto amministrativo, ha l’obbligo di graduare tali prestazioni in fasi temporizzate ed armonizzate con le disponibilità liquide di cassa, qualora trattasi di opere, lavori e forniture assistiti da contributi in c/capitale e/o correnti concessi da Enti sovracomunali. In ogni caso, corre l’obbligo, per i medesimi, di farsi rilasciare, dalle ditte affidatarie, le fatture per la liquidazione solo quando l’ufficio competente o il responsabile di procedimento incaricato è in grado di disporre l’atto determinativo nei dieci (10) giorni successivi, di modo ché, previo espletamento della fase di pubblicazione all’albo pretorio, possa raggiungere l’ufficio “emissione mandati di pagamento”, presso la ragioneria comunale, in tempo utile per il rispetto dei trenta giorni dal ricevimento della fattura di cui al citato d. lgs. n. 192/2012;

f) L’ufficio segreteria dovrà provvedere alla pubblicazione delle determinazioni di liquidazione e pagamento in modo tempestivo e comunque non oltre il secondo giorno successivo all’adozione e stampa da parte dell’ufficio competente;

g) Ai sensi dell’art. 4 del nuovo d.l. 124/2019, a partire dal 2020, nelle determine di liquidazione di spesa per contratti di servizio-lavori-opere, nei casi previsti dalla stessa norma (contratti il cui importo annuo complessivo superi i 200.000,00 euro e che prevedano contestualmente: -il prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente; -l’utilizzo di beni strumentali riconducibili in qualsiasi forma al committente, i responsabili di servizio dovranno obbligatoriamente dichiarare se la commessa:

> non ricade per importo o caratteristiche nell’ambito di applicazione dell’art. 17-bis del d.lgs. 241/1997;

> ricade per importo o caratteristiche nell’ambito di applicazione dell’art. 17-bis del d.lgs. 241/1997, ma la verifica non è stata effettuata perché l’appaltatore ha presentato la certificazione di regolarità fiscale (di cui occorrerà citare protocollo e data di scadenza);

> ricade per importo o caratteristiche nell’ambito di applicazione dell’art. 17-bis del d.lgs. 241/1997 e la verifica è stata effettuata con esito positivo/negativo.

A tal riguardo, nel mese di gennaio 2020 è già stata inviata una nota/circolare a tutti i responsabili di settore affinchè si adeguino alla nuova disciplina.

Si rammentano, inoltre, gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di impegno e di liquidazione delle spese, quali, ad esempio:

- obbligo di acquisire preventivamente il Durc in corso di validità e con esito regolare;

- obbligo di indicare il Cig (codice identificativo gara) rilasciato dall’Anac nella determina di impegno e/o liquidazione;

- obbligo di far indicare il Cig (codice identificativo gara) anche sulle fatture in pagamento ricevute dai fornitori;

- obbligo di verificare la correttezza delle fatture elettroniche pervenute al proprio codice ufficio, di controllare tutti i dati in esse contenuti prima di accettarle (codici ed esigibilità iva, importi totale documento, ecc.) e di rifiutarle se non regolari e/o di contestarle nei termini di legge se vengono accettate ma non risultano liquidabili per un qualsiasi motivo;

- divieto di effettuare pagamenti superiori ad € 5.000,00 a favore dei creditori della P.A. morosi di somme iscritte a ruolo pari almeno ad € 5.000,00 verso gli agenti della riscossione (importo stabilito dalla normativa a partire dal 01/03/2018);

- obbligo di indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario negli atti di liquidazione o di trasmettere tali codici Iban in atti all’ufficio finanziario preposto ai pagamenti ai fini dell’indicazione nei mandati di pagamento per l'esecuzione dei bonifici;

- obbligo di adozione e pubblicazione della scheda contenente i dati di ogni erogazione di contributo o pagamento di prestazioni, per un valore non inferiore a mille euro previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Si ricorda, infine, che è previsto l’obbligo, in capo ai singoli responsabili di servizio, del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti."

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