Determinazioni del costo globale annuo massimo per operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n.66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.144

Decreto 11 novembre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 24.11.11
  • Autore: Gazzetta ufficiale n. 273 del 23 novembre 2011

Dettagli della notizia

L'URP  segnala che nella

Gazzetta ufficiale n. 273 del 23 novembre 2011, è stato pubblicato il decreto 11 novembre 2011 del Ministero

dell'Economia e delle Finanze, recante:"Determinazioni del costo globale annuo massimo per operazioni di

mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n.66, convertito con modificazioni, dalla

legge 24 aprile 1989, n.1
44", il cui testo si trascrive di

seguito:


                 

           "IL MINISTRO DELL'ECONOMIA


                  &n

bsp;               E DELLE FINANZE

/>


Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia

impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144,

/>
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del predetto  decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del

tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai

mutui da concedere agli enti territoriali, al fine di ottenere uniformità di trattamento;

Visto il

decreto del 20 settembre 2011 con cui sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati

successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;


Ritenuta l'opportunità di

modificare le condizioni di cui al predetto decreto ministeriale del 20 settembre 2011, fissando nuovi livelli massimi

più rappresentativi dei livelli di mercato;

/>


                 &n

bsp;                   &nb

sp;          

Decreta


 


              &n

bsp;                   &nb

sp;                 Art. 1


1. I

mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

/>


                 &n

bsp;                   &nb

sp;               Art. 2


1. Il costo

globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso fisso,

è determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

a) fino a

10 anni - Interest Rate Swap 7Y + 4,85%;

b) fino a 15 anni - Interest Rate Swap 10Y + 4,50%;

c) fino

a 20 anni - Interest Rate Swap 12Y + 4,80%;

d) fino a 25 anni - Interest Rate Swap 15Y + 5,00%;

e)

oltre 25 anni - Interest Rate Swap 20Y + 4,60%.

2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso

EORIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono

riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EORIBOR BASIS - EUR.



/>


                 &n

bsp;                   &nb

sp;       Art. 3


1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle

operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso variabile, è fissato nelle seguenti misure, in relazione alla

durata delle operazioni medesime:

a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 4,80%;

b) fino a 15 anni:

EURIBOR a 6 mesi + 4,45%;

c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 4,75%;

d) fino a 25 anni: EURIBOR a 6

mesi + 5,00%;

e) oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 4,60%;

2. Il tasso EURIBOR a 6

mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla

pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.





/>
 


                &n

bsp;                   &nb

sp;              Art. 4




1. Le

disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai  contratti di mutuo stipulati successivamente alla data

della sua  entrata in vigore.

Roma, 11 novembre 2011"



/>


 


 

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