Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamita' naturali
Art. 4 del Decreto - Legge 6 dicembre 2011, n.201, recante:" Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici"
Dettagli della notizia
Per opportuna conoscenza
della Cittadinanza, si riporta di seguito il testo dell'articolo 4 del Decreto - Legge 6 dicembre 2011, n.201,
recante:" Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici".
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nbsp; &n
bsp; "Art. 4
Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di
efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamita' naturali
1. Al
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 11, comma 3, le parole:
"15 e 16", sono sostituite dalle seguenti: "15, 16 e 16-bis)";
b) nell'articolo 12, comma
3, le parole: "15 e 16", sono sostituite dalle seguenti: "15, 16 e 16-bis)";
c) dopo
l'articolo 16, e' aggiunto il seguente: "Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo
pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro
per unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla
base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c)
e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di
edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d)
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unita'
immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari
alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non rientranti
nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune;
/>
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu'
avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in
situazioni di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi
all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
/>
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi
energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di
energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo
idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in
materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per
la messa in sicurezza statica,
in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure
antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino
i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari;
/>
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le
spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse
all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e
di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lett. c) e d)
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva
alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole
unita' immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in
misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di
assegnazione e, comunque, entro
l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi
di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni
precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche
delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unita'
immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio
dell'attivita' commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione e'
cumulabile con le agevolazioni gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione e' ripartita in dieci quote
annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
8. In caso di
vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non
utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti,
all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del
beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del
bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale e'
stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L.
27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".
10. Con
successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.";
d) nell'articolo 24, comma 3 dopo le parole:
"e i)", sono aggiunte le seguenti: ", e dell'articolo 16-bis)".
2. All'articolo 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole:
«2010, 2011 e 2012 » sono sostituite dalle seguenti: «2010 e 2011»;
b) alla lettera a),
le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011»;
c) alla
lettera b), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e le
parole: «giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
3. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge
30 luglio 2010, n. 122.
4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole "31
dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012". La detrazione prevista dall'articolo
16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1°
gennaio 2013.
5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2012. "
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