Dichiarazione dello stato di grave pericolosità  per gli incendi boschivi nell'anno 2010, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 18/2000.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2010, n. 215

Dettagli della notizia

L'URP   rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 47 dell11 marzo

2010, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2010, n.215,

recante:"Dichiarazione dello stato di grave pericolosità  per gli incendi boschivi nell'anno 2010, ai sensi

della L. 353/2000 e della L.R. 18/2000.
"


Per opportuna consocenza, si trascrive di seguito il

testo degli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-

15.


 


                                                                                              " Art. 1)

Nel periodo

dal 15 giugno al 15 settembre 2010 è dichiarato lo stato di grave pericolosità  per gli incendi per tutte le aree boscate,

cespugliate o arborate della Regione Puglia, fatta salva la possibilità , in caso di necessità  contingenti, di anticipare

al 1 °giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque

avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, incolte e adibite a pascolo comprese eventuali strutture e

infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle

competenti Autorità  locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

/>


                                                                                       Art. 2)

Ad integrazione delle norme contenute nel

R.D.L. n ° 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima, nonchè dell'art. 3 della Legge

n ° 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità  di incendio, in tutte le aree della Regione a rischio di incendio

boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:



• accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le

aree appositamente attrezzate;

• far brillare mine o usare esplosivi;

• usare apparecchi a fiamma od

elettrici per tagliare metalli;

• usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

/>
• tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;

• fumare, gettare

fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o

immediato di incendio;

• esercire attività  pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo

o altri articoli pirotecnici;

• inoltrare nel bosco, su viabilità  non asfaltate, auto (specialmente se dotata

di marmitta catalitica) e parcheggiare a contatto con l'erba secca;

• transitare con mezzi motorizzati fuori

dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta

eccezione per i mezzi di servizio e per le attività  agrosilvo-pastorali;

• abbandonare rifiuti nei boschi ed in

discariche abusive.



                                                                                       Art. 3)

Le Società  di

gestione delle Ferrovie, l'ANAS, l'Acquedotto Pugliese, la Società  Autostrade, le Province, i Comuni o Consorzi di

Comuni e i Consorzi di Bonifica, entro il 15 giugno 2010 lungo gli assi viari, di rispettiva competenza, nei tratti di

attraversamento delle aree boscate della Regione ovvero distanti da queste meno di duecento metri, devono provvedere alla

pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni

altro materiale infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico

con prodotti ritardanti della combustione e/o con diserbanti purchè di natura ecocompatibile.

Il periodo scelto

per il trattamento dovrà  essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima

pericolosità  incendi.



                                                                                   Art. 4)

I proprietari di

attività  commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000,

ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità  (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti,

depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), entro il 1 ° maggio, devono comunicare al Comune l'ubicazione

della propria sede e di quelle periferiche, comunicare i riferimenti ed i recapiti del responsabile dell'attività  e

della sicurezza (con reperibilità  h24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree

esterne. Il Comune dovrà  trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia entro e non oltre il 15

maggio, onde consentire una migliore azione delle attività  della Sala Operativa Unificata Permanete.



/>
                                                                                               Art. 5)

I Sindaci dei Comuni che vogliano consentire

l'attività  pirotecnica nelle aree non prescritte dall'art. 2 del presente Decreto, possono autorizzare tale attività 

previa verifica di documentazione che attesti la dotazione di appositi mezzi e squadre AIB opportunamente abilitate da

tenere a presidio sull'area interessata per tutta la durata dell'attività  pirotecnica e in grado di controllare

l'eventuale innesco e propagazione di incendi.



                                                                                   Art. 6)

/>
I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di

mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici

interessate una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante

di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o

confinanti. La bruciatura delle stoppie, dall'accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul

posto dal proprietario o dal conduttore del fondo, eventualmente coadiuvato da altro personale, che dovrà  vigilare in

maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi

idonei ad evitare l'espansione incontrollata del fuoco.

I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, che

intendono avvalersi della pratica dell'accensione delle stoppie devono darne preventiva comunicazione, almeno sette

giorni prima della data di inizio della bruciatura, all'Amministrazione Comunale competente per territorio che dovrà 

curarne l'istruttoria, verificandone la compatibilità  con le disposizioni di cui al presente Decreto e con le altre

norme ivi richiamate, nonchè con riferimento ad eventuali rischi di incendio di interfaccia. Degli esiti di tale

istruttoria l'Amministrazione Comunale dovrà  dare preventiva comunicazione, almeno 48 ore prima, al Corpo Forestale

dello Stato, al Servizio Foreste regionale, ed alla Sala Operativa Unificata Permanente, con specifica indicazione degli

estremi catastali delle aree interessate.



                                                                                             Art. 7)

/>
àˆ fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonchè della vegetazione presente al termine di prati

naturali o seminati ricadenti nelle Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) prima del 1 ° settembre di cui all'articolo 5

comma 1, lett. w del Regolamento Regionale n. 28 del 22.12.2008. Tale divieto è esteso anche nelle aree dei Siti di

Interesse Comunitario (S.I.C.).

In considerazione delle condizioni climatiche favorevoli l'innesco degli

incendi boschivi che si protraggono principalmente fino al 31 agosto e che fino a questo periodo la pressione antropica

dovuta al flusso turistico incide maggiormente sulle aree boscate del territorio pugliese, al fine di preservare

l'incolumità  pubblica ed il patrimonio boschivo regionale è fatto divieto di accensione e bruciatura delle stoppie e di

qualsiasi materiale vegetale su tutto il territorio regionale prima del 1 settembre.

L'accensione può

avvenire, a partire dal primo settembre, esclusivamente in giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime

ore del mattino e nelle ore del crepuscolo e a condizione che il fumo non invada abitazioni, luoghi di lavoro, strade

pubbliche o di uso pubblico, tale da generare situazioni di pericolo per le persone o i veicoli in transito.

/>


                                                                                                           Art. 8)

I proprietari ed i conduttori, a

qualsiasi titolo, di terreni incolti o a riposo e a pascolo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione

spontanea; hanno inoltre l'obbligo di realizzare entro e non oltre il 15 giugno fasce protettive di larghezza non

inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del fondo, prive di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale

incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.



/>
                                                                                         Art. 9)

E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti

pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno 2010, di eseguire

l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a

contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati. I proprietari o

conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia

protettiva nella loro proprietà  libera da piante e/o arbusti per tutta l'estensione perimetrale del bosco confinante con

fondi adibiti a coltura cerealicola o diversamente coltivata larga almeno cinque metri.

àˆ fatto obbligo ai

Sindaci di rendere pubblico il contenuto del presente decreto anche emanando apposita ordinanza entro quindici giorni

dalla pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Ove ritenuto, ed in

relazione a particolari condizioni climatiche accertate, i Sindaci potranno posticipare il periodo di bruciatura delle

stoppie nel territorio di competenza.



                                                                                                 Art. 10)

/>
I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive, sono

tenuti entro il 15 giugno 2010 a realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba

secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo tutto il proprio

perimetro. Dovranno, inoltre, adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia

di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità , anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe,

opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai

margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali. Inoltre dovranno predisporre apposita cartellonistica ben

visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.





                                                                                               Art. 11)

I Comandi Militari,

nell'esecuzione di esercitazioni a fuoco, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Corpo Forestale dello Stato, ai

Vigili del Fuoco ed alla S.O.U.P. almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni, nonchè ad adottare tutte le

precauzioni necessarie per prevenire incendi nei boschi, secondo quanto potrà  essere preventivamente prescritto dal Corpo

Forestale dello Stato.



                                                                                             Art. 12)

Ai sensi

della L.R. n. 18/2000, artt. 12 - 13 - 14, le Province ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi,

ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito del cui territorio insistono complessi

boscati, ovvero situazioni di rilevante rischio, sono tenute all'utilizzo del volontariato di protezione civile nei

termini di cui all'art. 14 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione

al Servizio Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni Comunali sono tenute a comunicare tempestivamente

al Servizio Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per

l'AIB 2010, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano

comunale per la lotta attiva agli incendi boschivi.

I Sindaci concorrono alla campagna AIB secondo uno schema

operativo che coinvolge prioritariamente i mezzi a disposizione dei propri Comuni, progressivamente quelli in dotazione

alle Amministrazioni Provinciali e successivamente le risorse strumentali del sistema regionale di lotta attiva agli

incendi boschivi, coordinate dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Regione.



/>
                                                                                             Art. 13)

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni

previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge n ° 353 del

21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91

fino ad un massimo di euro 10.329,14.



                                                                                   Art. 14)

Le

trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 7 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 7

bis comma 2 del Regolamento Regionale n.28/08.



                                                                                     Art. 15)



Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà  punita a norma dell'art.11 della L.R. 15

del 12/05/1997 e dell'art.49 della L.R. n.27 del 13/08/1998.



/>
                                                                                     Art. 16)

I Comandi del Corpo Forestale dello Stato, gli Organi

di Polizia, nonchè tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta

osservanza delle norme del presente Decreto, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e

nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge. "





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