Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2015, ai sensi della L. 353/2000 e della L.r. 7/2014.

Dettagli della notizia

L'URP  informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.46 del 2 aprile 2015, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 marzo 2015, n.180, avente ad oggetto:" Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2015, ai sensi della L. 353/2000 e della L.r. 7/2014."

Per opportuna conoscenza si trascrive di seguito il testo degli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 del succitato decreto.

 

 

                             " Art. 1)

                       Finalità e obiettivi

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2015 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento.

 

             

                               Art. 2)

Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell’art. 3 della Legge n.353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;

- far brillare mine o usare esplosivi;

- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire ì lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;

- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;

- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

 

                                  Art. 3)

Obblighi per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Le Società dì gestione delle Ferrovie, l’ANAS, l’Acquedotto Pugliese, la Società Autostrade, le Province, i Comuni o Consorzi di Comuni e i Consorzi di Bonifica, entro il 15 giugno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio regionale o in prossimità di esse, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca; residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Per l’eliminazione della vegetazione erbacea è consentito l’utilizzo anche di diserbanti purché di natura ecocompatibile. Il periodo scelto per l’intervento di pulizia o il diserbo dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi. All’interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. 19/1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall’Ente di gestione.

I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito del mezzi antincendio.

 

                               Art. 4)

              Attività ad alto rischio esplosivo

I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all’art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche dì prodotti chimici e plastici, ecc.), entro il 1° Maggio, devono comunicare al Comune l’ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti dei responsabile dell’attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano dì emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. II Comune dovrà trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia, entro e non oltre il 15 Maggio, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.

 

                             Art. 5)

          Fuochi pirotecnici e fiamme libere

l Sindaci possono autorizzare l’attività pirotecnica, compresa quella riferita all’utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non vietate dall’art. 2 del presente Decreto, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell’Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l’area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell’attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell’immediato l’eventuale innesco e propagazione di incendi.

L’Azienda dovrà certificare con specifica documentazione, l’utilizzo di materiale pirotecnico con caratteristiche tali da non provocare ricaduta di componenti incombusti (Circolare Min. Interno 11/01/2001 n.559/C.25055.XV). I Sindaci, inoltre, dovranno verificare sul posto, prima dell’inizio dell’attività pirotecnica, l’effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti, ovvero, in condizioni dì vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco dovrà sospendere o annullare l’attività pirotecnica.

 

                               Art. 6)

Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata entro il 15’ luglio.

 

                              Art. 7)

Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie e della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale nel periodo di validità del presente Decreto.

 

                                Art. 8)

Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo

I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio regionale, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Hanno inoltre l’obbligo di realizzare, entro e non oltre il 31 maggio, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

 

                               Art. 9)

Interventi di prevenzione negli oliveti e nei vigneti

I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, degli uliveti e dei vigneti devono provvedere all’eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendi entro il 31 maggio.

Gli Organi di Polizia Giudiziaria e gli Enti competenti in materia di ambiente devono segnalare situazioni di non conformità previste dagli Standard per il mantenimento delle buone condizioni vegetative come previsto dalla D.G.R. n. 1928 del 02/10/2012 con la quale la Giunta regionale ha attuato il D.M n. 30125/2009 e s.m.i. “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale” all’Organismo Pagatore AGEA, al Servizio Agricoltura - Autorità di gestione del PSR della Regione Puglia e per conoscenza al proprietario/affittuario/conduttore del fondo agricolo.

Le segnalazioni di non conformità dovranno essere corredate da un verbale di controllo come previsto dal citato Decreto Ministeriale.

 

                            Art. 10)

Prescrizioni generali ed attività di prevenzione

E’ fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco.

Le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione. Il proprietario/affittuario/conduttore è comunque obbligato a comunicare gli interventi, agli enti preposti, almeno 10 giorni prima dell’avvio dei lavori, secondo il modello allegato.

Le suddette attività di prevenzione sono consentite fino al 15 giugno, sempre previa comunicazione di ‘cui al punto precedente, anche nelle zone ricadenti nei siti “Rete Natura 2000”, in quanto strettamente connesse alla loro conservazione. Tali attività, da eseguire entro il 15 giugno, non sono assoggettate al procedimento preventivo di Valutazione di Incidenza ambientale.

 

                              Art. 11)

               Attività produttive e turistiche

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti entro il 31 maggio a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metri quindici, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento.

Gli stessi dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere anche ai margini dei sopra citati insediamenti. Dovranno inoltre predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

 

                             Art. 12)

                            Polveriere

Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono polveriere e depositi di materiali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità, entro il 31 maggio, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione della larghezza di almeno metri quindici prive di residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

 

                               Art. 13)

Concorso degli Enti locali alla lotta attiva AIB

Ai sensi della L.R. n.18/2000, art. 16 e L.R. n. 7/2014 artt. 6 e 7, le Province ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni comunali, nell’ambito del cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all’art. 16 della legge regionale n.18 del 30/11/2000 e all’art. 18 della legga regionale n. 7 del 10/03/2014 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Servizio Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni comunali devono comunicare tempestivamente al Servizio Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per 2015, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano comunale per la lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia.

I Sindaci concorrono alla campagna A.I.B. secondo uno schema operativo che coinvolge prioritariamente i mezzi a disposizione dei propri Comuni, progressivamente quelli in dotazione alle Amministrazioni provinciali e successivamente le risorse strumentali del sistema regionale di lotta attiva agli incendi boschivi, coordinate dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Regione (S.O.U.P.).

 

                                   Art. 14)

                             Norme transitorie

In deroga alle prescrizioni e divieti previsti dal presente Decreto potranno essere attuati interventi disposti dalla normativa vigente, per la gestione della lotta ai parassiti in quarantena, quali ad esempio (a Xylella degli olivi.

 

                                  Art. 15)

                                 Sanzioni

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall’art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell’art. 10, commi 6-7-8, della Legge n.353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente ne! pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dagli artt. 6 e -7 del presente Decreto, si applicano le sanzioni previste dall’art. 11 della L. R. n. 15 del 12/05/1997, nonché dalle altre disposizioni di Legge vigenti. Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall’art. 9 del presente Decreto, si applicano le riduzioni/esclusioni applicate dall’Organismo pagatore AGEA ai sensi del DM 30125/2009 e s.m.i.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell’art. 10 della Legge n. 353/2000.

 

                             Art. 16)

                            Vigilanza

Il Corpo Forestale dello Stato, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

 

                               Art. 17)

                     Osservanza delle norme

Ai fini dell’osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, anche mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 

                             Art. 18)

                         Pubblicazione

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell’art. 6 della L.R. n.13/94.

 

                            Art. 19)

                     Entrata in vigore

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 

                           Art. 20)

                   Disposizioni finanziarie

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia."

Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.

X
Torna su