Direttiva 2009/142/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 in materia di apparecchi a gas

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L'URP  rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 16

dicembre 2009 L 330/10, è stata pubblicata la direttiva 2009/142/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30

novembre 2009 in materia di apparecchi a gas.



La suddetta direttiva si

applica ad apparecchi e dispositivi, ad esclusione degli aparecchi destinati specificatamente ad essere utilizzati  in

processi industriali in stabilimenti industriali.


 


"Per apparecchi si intendono gli

apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione

e il lavaggio, i quali bruciano combustibili gassosi ed hanno eventualmente una temperatura normale dell'acqua non

superiore a 105° C. Sono assilimiati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata e i corpi di scambio calore attrezzati

con i bruciatori precipitati."


 


"Per dispositivi si intendono i dispositivi

di sicurezza, di controllo e di regolazione ed i sottogruppi, diversi dai bruciatori ad aria soffiata e dai corpi di

scambio calore attrezzati con i generatori precitati, i quali sono commercializzati seperatamente per uso dei

professionisti e sono destinati ad essere incorporati in un apparecchio a gas o montati per costituire un apparecchio a

gas".



"Per combustibile gassoso si intende qualsiasi combustibile che

sia allo stato gassaso ad una temperatura di 15° C e ad una pressione di 1

bar".



Il primo comma dell'articolo 2 della direttiva in parola

recita:


"Gli Stati membri adottano tutte le disposizini utili  affinchè gli apparecchi possono essere

messi sul mercato e posti in servizio soltanto se, qualora usati normalmente, non compromettono la sicurezza delle

persone, degli animali domestici e dei beni".


Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

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