Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari

Art.62 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della competitività ")

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il

testo dell'art.62 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo

sviluppo delle infrastrutture e della competitività"):









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        "Art. 62

Disciplina delle relazioni commerciali in materia

di cessione di

prodotti agricoli e agroalimentari



1. I contratti che

hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore

finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullita' la durata, le quantita' e le

caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalita' di consegna e di pagamento. I contratti devono essere

informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalita' e reciproca corrispettivita' delle prestazioni, con

riferimento ai beni forniti.

La nullita' del contratto puo' anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.

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2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione

dei beni di cui al comma 1, e' vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di

vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonche' condizioni extracontrattuali e retroattive;



b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;

c) subordinare la

conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuita' e regolarita' delle medesime relazioni commerciali alla

esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna

connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;

d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non

giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;

e) adottare ogni ulteriore condotta

commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le

condizioni di approvvigionamento.

3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve

essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei

prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di sessanta giorni per tutte le altre merci. Gli interessi

decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e'

maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e' inderogabile.

4. Per «prodotti alimentari

deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

a) prodotti

agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non

superiore a sessanta giorni;

b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante

aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la

durabilita degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

c) prodotti a base di carne che presentino

le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2



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oppure

aW superiore a 0,91

oppure

pH uguale o superiore a 4,5;

d) tutti i

tipi di latte.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che

contravviene agli obblighi di cui al comma 1 e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria

da euro

516,00 a euro 20.000,00. L'entita' della sanzione e' determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di

cessione.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che

contravviene agli obblighi di cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro

3.000,00. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha

rispettato i divieti di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte

del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 e' punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro

a euro 500.000. L'entita' della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e

della misura dei ritardi.

8. L'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato e' incaricata della

vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della

legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorita' puo' avvalersi del supporto operativo della Guardia di

Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia

giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle

disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'Autorita' provvede d'ufficio o su segnalazione di

qualunque soggetto interessato. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e

strumentali gia' disponibili a legislazione vigente.

9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle

sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo

economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' Garante Concorrenza e Mercato da

destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei

consumatori e per finanziare attivita' di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito

dell'Osservatorio unico delle Attivita' produttive, nonche' nello stato di previsione del Ministero per le Politiche

agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare.

10. Sono fatte

salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche

ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio

Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Le stesse associazioni sono altresi' legittimate ad agire, a tutela degli

interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli

articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4 del

decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 13 maggio

2003."





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