Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonchè per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica.

Decreto 17 dicembre 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dettagli della notizia

L'URP   segnala che nella Gazzetta Ufficiale n.65

del 19 marzo 2010, è stato pubblicato il decreto 17 dicembre 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

avente ad oggetto:"Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e

collezionistico nei registri, nonchè per la loro riammissione in circolazione e la revisione

periodica."



Per opportuna conoscenza si riporta di seguito il testo

degli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 del suddetto decreto ministeriale.





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                                                                              "ART. 1

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                                                                     (Definizioni)



1. Ai fini del presente decreto sono definiti:



2. a) veicolo di interesse storico e collezionistico: un motoveicolo o autoveicolo che risulti iscritto in uno

dei registri ai sensi dell'articolo 60, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 recante "Nuovo Codice

della Strada", e successive modificazioni ed integrazioni;

b) registri: uno dei soggetti individuati

dall'articolo 60, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 recante"Nuovo Codice della Strada", e

successive modificazioni ed integrazioni;

c) certificato di rilevanza storica e collezionistica: il certificato

di cui all'articolo 215, comma 1 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, recante "regolamento di esecuzione al Nuovo

Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato da uno dei registri, e disciplinato

dall'articolo 4 del presente decreto;

d) caratteristiche tecniche: le caratteristiche di cui all'articolo

215, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, recante "regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della

Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, utili per la verifica di idoneità  del veicolo di interesse

storico e collezionistico alla riammissione in circolazione, disciplinate dall'articolo 5 del presente decreto e del

relativo allegato.  



/>
                                                                      


                                                                        ART. 2

/>
                                     (Ambito di applicazione)


1. Il presente decreto disciplina

modalità  e procedure:

a) per l'iscrizione di un veicolo in uno dei registri, al fine di acquisire la qualifica

di veicolo di interesse storico e collezionistico;

b) per la riammissione alla circolazione di veicoli di

interesse storico e collezionistico precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta;

c) per

la revisione periodica alla quale sono soggetti i veicoli di interesse storico e collezionistico.

/>


2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano a veicoli che siano repliche ex-novo,

ancorchè fedeli, di veicoli di interesse storico e collezionistico.





/>
                                                                                                   ART. 3

                                                               (Iscrizione ad

un registro)



1. L'iscrizione ad un registro di un veicolo avente data di costruzione risalente

almeno a venti anni prima della richiesta è subordinata al rilascio, da parte del registro presso cui è richiesta

l'iscrizione, di certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui all'articolo 4.





/>
                                                                                       ART. 4

(Certificato di rilevanza storica e collezionista del

veicolo)



1. Il certificato di rilevanza storica e collezionistica - conforme all'allegato I, parte

integrante del presente decreto - attesta la data di costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del

veicolo, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica dell'idoneità  alla circolazione, la sussistenza

ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonchè specifica indicazione di quelle modificate o

sostituite.


2. Nelle ipotesi di veicoli cessati dalla circolazione o di origine

sconosciuta, ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1, i registri devono altresì acquisire, per il tramite

del richiedente il certificato di cui al comma 1, una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione

intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori

eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d'arte, firmata dal rappresentante legale dell'impresa medesima, con

particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai

dispositivi silenziatori, nonchè ai componenti della carrozzeria.


3. In ogni caso i

registri non rilasciano il certificato di cui al comma 1 se non previa acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di

atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo,

con eventuale riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione d PRA, alla causa della

cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo, al luogo di rinvenimento dello stesso o alle modalità  di

conservazione. Il registro ha facoltà  di rifiutare per iscritto il certificato richiesto qualora il veicolo sia

presentato in condizioni di conservazione non adeguate.





/>
                                                                                             ART. 5

(Accertamento tecnico dei requisiti di idoneità 

alla circolazione)



1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, ai fini della

riammissione in circolazione, i veicoli di interesse storico e collezionistico non circolanti sono soggetti ad un

accertamento tecnico dei requisiti di idoneità  alla circolazione, mediante visita e prova da parte dei competenti uffici

del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.


2.

Il veicolo per essere sottoposto all'accertamento di cui al co. 1 deve essere corredato del certificato di rilevanza

storica e collezionistica.


3. L'accertamento di cui al comma 1 verte sui dati di

identificazione del veicolo e sulla corrispondenza dello stesso alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche

costruttive e funzionali previste dall'allegato II, parte integrante del presente decreto.





/>
                                                                                     ART 6

                           (Rilascio dei documenti di circolazione)





1. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e

statistici provvede alla reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, che hanno superato con

esito positivo l'accertamento tecnico di cui all'articolo 5, e rilascia la carta di circolazione secondo le modalità  di

cui all'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 recante "Nuovo Codice della

Strada", e successive modificazioni ed integrazioni.


2. Le procedure e la

documentazione occorrente per la reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nonchè le

eventuali annotazioni sulla carta di circolazione, sono stabilite con disposizioni del Dipartimento per i Trasporti

terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.







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                                                                                                       ART. 7

(Disposizioni per i veicoli mai dimessi dalla

circolazione o radiati di ufficio)



1. le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano ai

veicoli di interesse storico e collezionistico che non sono mai stati dimessi dalla circolazione in ambito nazionale.

/>


2. Le disposizioni dell'articolo 5 non si applicano ai veicoli di interesse storico e

collezionistico mai dimessi dalla circolazione, provenienti da Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio Economico

Europeo, in regola con gli obblighi di legge in materia di revisione periodica.


3. Le

disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico mai dimessi dalla

circolazione, provenienti da Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. E' fatta salva la normativa

vigente in materia di nazionalizzazioni.


4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18

della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla relativa disciplina applicativa, le disposizioni di cui all'articolo 6 non

si applicano ai veicoli che sono stati radiati di ufficio.  



/>


                                                                               ART. 8

             (Iscrizione al Pubblico

Registro Automobilistico)



1. Nei casi di cui all'articolo 6, ovvero di cui all'articolo 7, comma 4,

il proprietario del veicolo di interesse storico e collezionistico deve richiedere la reiscrizione al Pubblico Registro

Automobilistico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285

recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni ed integrazioni.  



/>
              


                                                                                 ART. 9

/>
                                                                           (Revisioni)



1. I veicoli di interesse storico e

collezionistico sono sottoposti con cadenza biennale a revisione periodica, di cui all'art. 80 del Codice della strada,

al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità  e che non

producano emissioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.


2. Le revisioni sono

effettuate tenendo conto dell'anno di costruzione del veicolo, secondo quanto riportato nell'allegato III, parte

integrante del presente decreto.


3. Nell'allegato III sono stabiliti gli elementi su cui

deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento del veicolo e che hanno

rilevanza ai fini della sicurezza per la circolazione. Sono altresì previste modalità  diverse di prove strumentali che

possono essere esperite in ragione di particolari caratteristiche costruttive del veicolo.  



/>


                                                                               ART. 10

                                                                  

(Norme finali)




1. Gli allegati al presente decreto sono aggiornati con provvedimento del

Dipartimento per i Trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.



Il

presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo

alla sua pubblicazione. "






 

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