Dismissioni immobili
Art.27 del Decreto - Legge 6 dicembre 2011, n.201(" Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici")
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Per opportuna
conoscenza della Cittadinanza, si riporta di seguito il testo dell'articolo 27 del Decreto - Legge 6 dicembre 2011,
n.201(" Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti
pubblici").
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"Art. 27
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nbsp; Dismissioni immobili
1. Dopo
l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
e'inserito il seguente articolo:
"Art. 33 bis
Strumenti sussidiari per la gestione
degli immobili pubblici
1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del
patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei Comuni, Province,Città metropolitane, Regioni, Stato e
degli Enti vigilati daglistessi, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Agenzia deldemanio promuove, anche ai sensi della presente legge, iniziative idonee per
la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di socie tà, consorzi o fondi immobiliari.
2. L'avvio della verifica di fattibilità delle iniziative di cui al presente articolo e' promosso
dall'Agenzia del demanio ed e'preceduto dalle attività di cui al comma 4 dell'art. 3-ter del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi
immobili soggetti a vincoli di tutela, per l'acquisizione di pareri e nulla-osta preventivi ovvero orientativi da parte
delle Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia del demanio procede alla convocazione di una conferenza dei
servizi di cui all'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deve esprimere nei termini e con i criteri
indicati nel predetto articolo. Conclusa la procedura di individuazione degli immobili di cui al presente comma, i
soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento della proposta. Le risposte positive costituiscono
intesa preventiva all'avvio dell'iniziative. In caso di mancata espressione entro i termini anzidetti, la proposta deve
essere considerata inattuabile.
3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo prevedano forme
societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del
demanio, che aderisce anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di proprieta' dello Stato in qualita' di
finanziatore e di struttura tecnica di supporto.
L'Agenzia del demanio individua, attraverso procedure di
evidenza pubblica, gli eventuali soggetti privati partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento delle attivita'
relative all'attuazione del presente articolo, puo' avvalersi di soggetti specializzati nel settore, individuati
tramite procedure ad evidenza pubblica o di altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle attivita' di cui al presente
comma dovra' avvenire nel limite delle risorse finanziarie
disponibili. Le iniziative realizzate in forma
societaria sono soggette al controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria, con le modalita' previste
dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
4. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle
finanze - Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla legge, e da un atto contenente a pena di
nullita' i diritti e i doveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto deve contenere, inoltre, la
definizione delle modalita' e dei criteri di eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo l'attribuzione delle
spese sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti partecipanti.
5. Il trasferimento alle societa'
o l'inclusione nelle iniziative concordate ai sensi del presente articolo non modifica il regime giuridico previsto
dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i diritti
reali si applicano le leggi generali e speciali vigenti. Alle iniziative di cui al presente articolo, se costituite in
forma di societa', consorzi o fondi immobiliari si applica la disciplina prevista dal codice civile, ovvero le
disposizioni generali sui fondi comuni di investimento immobiliare.
6. L'investimento nelle iniziative avviate
ai sensi del presente articolo e' compatibile con i fondi disponibili di cui all'articolo 2, comma 488, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
7. Il primo e il secondo comma dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono cosi' sostituiti:
"1. Per
procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti
locali, nonche' di societa' o Enti a totale partecipazione dei
predetti enti, ciascuno di essi, con delibera
dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente
presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi'
redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa
intesa, sono inseriti immobili di proprieta' dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-
Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.
2. L'inserimento degli immobili nel
piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di
natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli Enti
competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei
medesimi Enti, la predetta classificazione e' resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione,
ovvero di ratifica dell'atto di
deliberazione se trattasi di societa' o Ente a totale partecipazione
pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le
Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza
della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi
dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa
approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale
verifica di conformita' agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il
termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2
dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora
rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'articolo 7
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica"."
2. Dopo l'articolo 3 bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, e' aggiunto il seguente articolo:
2. Dopo l'articolo 3 bis del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' aggiunto il seguente
articolo:
"Art. 3 ter
Processo di valorizzazione degli immobili pubblici
/>
1. L'attivita' dei Comuni, Citta' metropolitane, Province, Regioni e dello Stato, anche ai fini dell'attuazione
del presente articolo, siispira ai principi di cooperazione istituzionale e di
copianificazione, in base ai
quali essi agiscono mediante intese e accordi procedimentali, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di sedi stabili di
concertazione al fine di perseguire il coordinamento,l'armonizzazione, la coerenza e la riduzione dei tempi delle
procedure di pianificazione del territorio.
2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria,
nonche' per promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale e per garantire la stabilita'
del Paese, il
Presidente della Giunta regionale, d'intesa con la Provincia e i comuni interessati, promuove,
anche tramite la sottoscrizione di uno o piu' protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, la formazione di "programmi unitari di valorizzazione territoriale" per il riutilizzo funzionale e la
rigenerazione degli immobili di proprieta' della Regione stessa,
della Provincia e dei comuni e di ogni
soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonche' degli immobili oggetto
di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso in cui tali programmi
unitari di valorizzazione territoriali non coinvolgano piu' Enti territoriali, il potere d'impulso puo' essere assunto
dall'Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi unitari di valorizzazione siano riferiti ad immobili di
proprieta' dello Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato, il potere d'impulso e' assunto, ai sensi
del comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23
novembre 2001, n. 410 dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, concordando le modalita' di
attuazione e i reciproci impegni con il Ministero utilizzatore.
3. Nel rispetto dei principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonche' di leale
collaborazione tra le istituzioni, lo Stato partecipa ai
programmi di cui al comma 2 coinvolgendo, a tal fine,
tutte le Amministrazioni statali competenti, con particolare riguardo alle tutele differenziate ove presenti negli
immobili coinvolti nei
predetti programmi, per consentire la conclusione dei processi di valorizzazione di cui
al presente articolo.
4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo il Ministero
dell'economia e finanze - Agenzia del demanio e le strutture tecniche della Regione e degli enti locali interessati
possono individuare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le azioni, gli strumenti, le risorse,
con particolare riguardo a quelle potenzialmente derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che
saranno oggetto di sviluppo nell'ambito dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo
una struttura unica di attuazione del programma, anche nelle forme di cui all'articolo 33 bis del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. I programmi unitari di
valorizzazione territoriale sono finalizzati ad avviare, attuare e concludere, in tempi certi, autodeterminati dalle
Amministrazioni partecipanti, nel rispetto dei limiti e dei principi generali di cui al presente articolo, un processo di
valorizzazione unico dei predetti immobili in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con la programmazione
economica che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed
attrazione di interventi di sviluppo sostenibile locale, nonche' per incrementare le dotazioni di servizi pubblici
locali e di quelle relative all'abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di valorizzazione territoriale
disciplinati dalla presente norma, i beni gia' inseriti in programmi di valorizzazione di cui decreto ministeriale
richiamato al comma 5 bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonche' di alienazione e
permuta gia' avviati e quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente norma, risultano sottoscritti
accordi tra Amministrazioni pubbliche, a meno che i soggetti sottoscrittori concordino congiuntamente per l'applicazione
della presente disciplina.
6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e urbanistici per
dare attuazione ai programmi di valorizzazione di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Organo
di governo preposto, promuove la sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' in base alla relativa legge regionale di regolamentazione della volonta'
dei soggetti esponenziali del territorio di procedere alla variazione di detti strumenti di pianificazione, al
quale partecipano tutti i soggetti, anche in qualita' di mandatari da parte degli enti proprietari, che sono interessati
all'attuazione del programma.
7. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al comma 6, puo' essere
attribuita agli enti locali interessati dal procedimento una quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della vendita
degli immobili valorizzati se di proprieta' dello Stato da corrispondersi a richiesta dell'ente locale interessato, in
tutto o in parte, anche come quota parte dei beni oggetto del processo di valorizzazione.
Qualora tali
immobili, ai fini di una loro valorizzazione, siano oggetto di concessione o locazione onerosa, all'Amministrazione
comunale e' riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del contributo di costruzione dovuto ai
sensi dell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali per l'esecuzione delle opere
necessarie alla
riqualificazione e riconversione, che il concessionario o il locatario corrisponde all'atto
del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione per l'attribuzione di tali importi
e' definita nell'accordo stesso, in modo commisurato alla complessita' dell'intervento e alla riduzione dei tempi del
procedimento e sono finalizzati all'applicazione dei commi da 138 a 150 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,
n. 220. I suddetti importi sono versati all'Ente territoriale direttamente al momento dell'alienazione degli immobili
valorizzati.
8. L'accordo deve essere concluso entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data della sua
promozione. Le Regioni possono disciplinare eventuali ulteriori modalita' di conclusione del
predetto accordo
di programma, anche ai fini della celere approvazione della variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e dei
relativi effetti, della riduzione dei termini e
delle semplificazioni procedurali che i soggetti partecipanti
si impegnano ad attuare, al fine di accelerare le procedure, delle modalita' di superamento delle criticita', anche
tramite l'adozione
di forme di esercizio dei poteri sostitutivi previste dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonche' ogni altra modalita' di definizione del procedimento utile a garantire il rispetto del termine di
120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non sia concluso entro il termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente
della Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
che si devono concludere entro i successivi 60 giorni, acquisendo motivate proposte di adeguamento o richieste di
prescrizioni da parte delle Amministrazioni partecipanti al programma unitario di valorizzazione territoriale. Il
programma unitario di valorizzazione territoriale, integrato dalle modifiche relative alle suddette proposte di
adeguamento e prescrizioni viene ripresentato nell'ambito del
procedimento di conclusione dell'accordo di
programma. La ratifica dell'accordo di programma da parte dell'Amministrazione comunale, ove ne ricorrano le
condizioni, puo' assumere l'efficacia di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Provincie e i comuni, ovvero
l'Amministrazione promuovente per l'attuazione dei processi di valorizzazione di cui al comma 2, possono concludere uno
o piu' accordi di cooperazione con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dei commi 4 e 5
dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per supportare la formazione del programma
unitario di valorizzazione territoriale,
identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei beni
immobili, in coerenza con la sostenibilita' economica-finanziaria e attuativa del programma stesso.
10. Gli
organi periferici dello Stato, preposti alla valutazione delle tutele di natura storico-artistica, archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale si esprimono nell'ambito
dell'accordo di cui al comma 6, unificando
tutti i procedimenti previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale espressione non avvenga entro
i termini stabiliti nell'accordo di programma, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' avocare a se' la
determinazione, assegnando alle proprie strutture centrali un termine non superiore a 30 giorni per l'emanazione dei
pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche proponendo eventuali adeguamenti o
prescrizioni per l'attuazione del programma unitario di valorizzazione territoriale.
Analoga facolta' e'
riservata al Ministro per l'ambiente, per la tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza.
/>
11. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' possibile avvalersi di quanto previsto negli articoli 33 e
33 bis del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e delle
procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il finanziamento degli studi di fattibilita' e delle
azioni di supporto dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, l'Agenzia del demanio, anche in cofinanziamento
con la Regione, le Province e i comuni, puo' provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul capitolo
relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la
ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonche'
per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalita' organizzata.
12. In deroga a quanto previsto
all'ultimo capoverso del comma 2, per la valorizzazione degli immobili in uso al Ministero della difesa, lo stesso
Ministro, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia, nonche' con gli Organi
di governo dei comuni provvede alla individuazione delle ipotesi di destinazioni d'uso da attribuire agli immobili
stessi, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti territoriali e urbanistici. Qualora gli stessi strumenti debbano
essere oggetto di riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia promuove un
accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche ai sensi della
relativa legislazione regionale applicabile. A tale accordo di programma possono essere applicate le procedure di cui al
presente articolo.
13. Per garantire la conservazione, il recupero e il riutilizzo degli immobili non necessari
in via temporanea alle finalita' di difesa dello Stato e' consentito, previa intesa con il Comune e con l'Agenzia del
demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo dello strumento della concessione di valorizzazione di cui
all'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre
2001, n. 410. L'utilizzo deve avvenire nel rispetto delle volumetrie esistenti, anche attraverso interventi di cui alla
lettera c) dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali e possono, eventualmente,
essere monetizzati gli oneri di urbanizzazione. Oltre alla corresponsione della somma prevista nel predetto articolo 3-
bis, e' rimessa al Comune, per la durata della concessione stessa, un'aliquota del 10 per cento del canone relativo. Il
concessionario, ove richiesto, e' obbligato al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di concessione o
di locazione. Nell'ambito degli interventi previsti per la concessione dell'immobile possono essere concordati con
l'Amministrazione comunale l'eventuale esecuzione di opere di riqualificazione degli immobili per consentire parziali
usi pubblici dei beni stessi, nonche' le modalita' per il rilascio delle licenze di esercizio delle attivita' previste
e delle eventuali ulteriori autorizzazioni amministrative.".
3. All'articolo 7, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183, dopo le parole "a vocazione agricola" sono inserite le seguenti parole "e agricoli,
anche su segnalazione dei soggetti interessati,"
All'articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, dopo le parole "terreni alienati" sono inserite le seguenti "ai sensi del presente articolo"
All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' aggiunto il seguente capoverso: "Il
prezzo dei terreni da porre abase delle procedure di vendita di cui al presente comma e'
determinato sulla
base di valori agricoli medi di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327."
All'articolo 7, comma 4, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole "i comuni" sono aggiunte le seguenti ", anche su richiesta
dei soggetti interessati" .
All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole
"aventi destinazione agricola" sono sostituite "a vocazione agricola e agricoli" .
4.
All'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole "c) stipula i contratti di locazione
ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e, salvo
quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili locati alle amministrazioni
interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilita' e onere. A decorrere dal 1° gennaio
2011, e' nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per
quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli
interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituitoun fondo unico destinato alle spese per canoni di
locazione diimmobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse
finanziarie da assegnare al fondo, le predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle
finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento
dei canoni di locazione." sono sostituite dalle seguenti:
"c) rilascia alle predette amministrazioni
il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorche' sottoscritti
dall'Agenzia del demanio. E' nullo
ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza
il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti,
effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita' e onere per l'uso e la custodia degli
immobili assunti in locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio, entro
30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla stessa
Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle
Entrate.".
5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le
parole "1 gennaio 2012" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "1 gennaio 2013";
b) al
comma 7, primo periodo, dopo le parole "limiti stabiliti dalla normativa vigente, " sono inserite le seguenti
"dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all'Agenzia del
demanio che ne assicurera' la
copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano
generale degli interventi."
c) al comma 8, dopo le parole "manutenzione ordinaria e
straordinaria" le parole "si avvale" sono soppresse e sono inserite le seguenti parole "puo' dotarsi
di proprie professionalita' e di
strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri a
valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia del
demanio puo' avvalersi".
6. Il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
abrogato e, conseguentemente, al comma 441 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole
"nonche' agli alloggi di cui al comma 442" sono soppresse.
7. Al comma 1, lettera a), della legge 15
dicembre 1990, n. 396, le parole "nonche' definire organicamente il piano di localizzazione delle sedi del
Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di
/>
riutilizzazione dei beni pubblici" sono soppresse.
Il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' abrogato.
I commi 208 e 209 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
abrogati.
Al comma 4 dell'articolo 3 del DPR 27 aprile 2006, n. 204, e' soppressa la lettera h).
8.
All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85: sono soppresse le parole "In sede di prima
applicazione del presente decreto"; le parole "entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti parole: "presentazione della domanda di trasferimento".
9. Per fronteggiare
l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della giustizia
puo' individuare beni immobili statali, comunque in uso
all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di
valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili
gia' esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari. Nel caso in cui gli immobili da destinare a
nuovi istituti penitenziari siano da edificare i soggetti di cui al precedente periodo non devono essere inclusi nella
lista delle Amministrazioni Pubbliche redatta dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n.196. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita
l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico - contabile.
10. Per le finalita' di cui al comma 9, il
Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno del
cui territorio devono insistere gli immobili gia' esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari
e determina le opere da realizzare.
11. Il Ministero della giustizia affida a societa' partecipata al 100% dal
Ministero del Tesoro, in qualita' di contraente generale, ai sensi dell'articolo 173, comma 1, lett. b) del codice
degli appalti di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il compito di provvedere alla stima dei costi, alla
selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al
comma 9, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina urbanistico - edilizia vigente.
12. Per
l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali
variazioni degli strumenti urbanistici, il contraente generale previsto dal comma 11 puo' convocare una o piu'
conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.
/>
13. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure previste dal presente articolo sono oggetto di permuta con
immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione. A
tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o piu' decreti i beni immobili
oggetto di dismissione, secondo le seguenti procedure:
a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate dal
Ministero della giustizia, che puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o
dell'Agenzia del Territorio e/o del contraente generale di cui al comma 11;
b) la determinazione del valore
degli immobili oggetto di dismissione e' decretata dal Ministero della giustizia, previo parere di congruita' emesso
dall'Agenzia del Demanio, che tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo;
c) il Ministero della
giustizia comunica al Ministero per i beni e le attivita' culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e
dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali si
pronuncia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla
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verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a
tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della
relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le
autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza.
Qualora entro il termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le
autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice,
parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione;
d) gli immobili da dismettere sono individuati
con decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio
disponibile dello Stato;
e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, il contraente generale di cui al comma 11 puo' convocare una o piu'
conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;
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f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della giustizia. L'approvazione puo' essere negata per
sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
g) eventuali disavanzi di valore tra i
beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per una quota pari all'80 per cento. La restante quota del 20 per cento e' assegnata agli enti territoriali
interessati alle valorizzazioni.
14. Gli oneri economici derivanti dalle attivita' svolte dalla societa'
indicata nel comma 3, in virtu' del presente articolo sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei
beni oggetto di valorizzazione e/o dismissione.
15. I soggetti di cui al comma 9, in caso di immobili di nuova
realizzazione, devono assumere a proprio carico gli oneri di finanziamento e di costruzione. Devono altresi' essere
previste forme di penalita' a carico dei medesimi soggetti per la realizzazione di opere non conformi alla proposta.
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16. In considerazione della necessita' di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a
nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 11
e 12 lettera e) sono
concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi sono
conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione
degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni
dall'approvazione
dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.
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17. E' fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto dei commi da 9
a 16. "