Disposizioni attuative degli articoli 2, comma 4, e 14, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, in materia di attribuzione ai comuni delle regioni a ...

compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2011.Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2011

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 05.09.11
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n. 204 - Supplemento Ordinario n.201 - del 2 settembre 2011

Dettagli della notizia

L'URP segnala che

nella Gazzetta Ufficiale n.  204 - Supplemento Ordinario n.201 -   del 2 settembre 2011, è stato

pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2011, recante:"Disposizioni

attuative degli articoli 2, comma 4, e 14, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni

in materia di federalismo fiscale municipale, in materia di attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario

della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno

2011".



Ecco cosa stabilisce il D.P.C.M. in

parola.



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nbsp;                   &n

bsp;           "
Art.

1


Aliquota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto spettante ai comuni delle regioni a

statuto ordinaria


1. Per l'anno 2011, l'aliquota di compartecipazione all'imposta sul

valore aggiunto, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, spettante ai comuni delle

regioni a statuto ordinario, e' determinata in misura pari al 2,58 per cento del gettito dell'imposta sul valore

aggiunto relativo all'anno 2011, calcolato al netto delle somme riscosse a mezzo ruoli, della quota spettante

all'Unione europea a titolo di risorse proprie nonche' della compartecipazione alla medesima imposta riconosciuta alle

regioni a statuto speciale, in quanto finanziariamente equivalente alla compartecipazione del due per cento al gettito

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

/>


                

;                    

         Art. 2


Assegnazione ai comuni della compartecipazione

all'imposta sul valore aggiunto







1. In sede di prima applicazione,

l'assegnazione compartecipazione di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n.

23, avviene in base alla ripartizione dell'imposta sul valore aggiunto per ciascuna regione, come risultante

dall'elaborazione dei dati riportati nel quadro VT della dichiarazione IVA relativa all'anno 2008, suddiviso, sulla

base dei dati ISTAT, per il numero della popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre 2009.

2. In

attuazione della disposizione di cui al comma 1, ai singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e' attribuita, per

l'anno 2011, la compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto nella misura indicata nell'Allegato 1, che

costituisce parte integrante del presente decreto. "



A

pagina 77 dell'allegato 1 compare, tra i comuni pugliesi, il Comune di Tricase, al quale, con una popolazione residente

alla data del 31 dicembre 2009 di 17.803 abitanti e con un peso del comune di 0.000436 sulla popolazione della

regione, gli viene attribuita la quota IVA pari ad euro 702.408.

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